Cass. pen., sez. V, sentenza 06/06/2017, n. 49224
CASS
Sentenza 6 giugno 2017

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di misure cautelari, la continuazione tra reato associativo mafioso e reati-fine, aggravati dalla finalità mafiosa, rilevante, ai sensi dell'art. 297 cod. proc. pen., ai fini della retrodatazione del "dies a quo" della custodia cautelare, si configura solo quando i reati fine sono stati già programmati, quanto meno nelle loro linee essenziali, sin dal momento della costituzione del sodalizio criminoso. (Nella specie, la Corte ha escluso la retrodatazione della misura per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., in relazione a precedente misura emessa per un'estorsione aggravata ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991, convertito in legge n. 203 del 1991, commessa successivamente alla costituzione del vincolo associativo genetico).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 06/06/2017, n. 49224
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 49224
    Data del deposito : 6 giugno 2017

    Testo completo