Sentenza 6 giugno 2017
Massime • 1
In tema di misure cautelari, la continuazione tra reato associativo mafioso e reati-fine, aggravati dalla finalità mafiosa, rilevante, ai sensi dell'art. 297 cod. proc. pen., ai fini della retrodatazione del "dies a quo" della custodia cautelare, si configura solo quando i reati fine sono stati già programmati, quanto meno nelle loro linee essenziali, sin dal momento della costituzione del sodalizio criminoso. (Nella specie, la Corte ha escluso la retrodatazione della misura per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., in relazione a precedente misura emessa per un'estorsione aggravata ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991, convertito in legge n. 203 del 1991, commessa successivamente alla costituzione del vincolo associativo genetico).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/06/2017, n. 49224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49224 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2017 |
Testo completo
49224-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 06/06/2017 MAURIZIO FUMO - Presidente Sent. n. sez. 814/2017 FRANCESCA MORELLI GRAZIA MICCOLI REGISTRO GENERALE N.18418/2017 ANTONIO SETTEMBRE Rel. Consigliere - ALFREDO GUARDIANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TA FA nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 03/10/2016 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
lette/sentite le conclusioni del PG FRANCESCO SALZANO Il Proc. Gen. conclude per il rigetto Udito il difensore, AVE. ROSARIO ARIENZ0 il difensore presente si riporta ai motivi e insiste per il loro accoglimento. Chiede inoltre di poter produrre copia della richiesta di applicazione di custodia cautelare emessa dalla Proc. Rep. di LI il 16.7.10 e l'ordinanza del GIP Trib. LI di applicazione della misura del 27.7.10. Nulla opponendo il P.G. la Corte ne dispone l'acquisizione. ли RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di LI ha, con l'ordinanza impugnata, rigettato l'appello proposto da TA AF avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, che aveva respinto l'istanza di retrodatazione dei termini di custodia cautelare avanzata ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. per insussistenza dei presupposti legge. Il Tribunale premette che TA è stato attinto da due misure, entrambe emesse dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di LI : la prima, il 27/7/2010, per tentata estorsione in concorso, aggravata ai sensi dell'art. 7 L. 203/91; la seconda, il 19/4/2016, per concorso in associazione mafiosa ("reato accertato in Sant'Anastasia dal 2009 al luglio 2010"). Aggiunge il giudicante che le due ordinanze sono state emesse, pacificamente, in due procedimenti diversi, seppur pendenti dinanzi alla medesima Autorità Giudiziaria, e che tra i fatti oggetto di accertamento non esiste nessuna connessione qualificata, in quanto non vi è prova che l'estorsione sia stata programmata già al momento dell'adesione all'associazione, né che i fatti oggetto della seconda ordinanza fossero desumibili dagli atti già al momento di emissione della prima ordinanza, in quanto l'accertamento del tentativo di estorsione (oggetto della prima ordinanza) conseguì ad una fulmina e fortunosa attività di indagine, innescata dall'intuizione degli investigatori, mentre la partecipazione associativa di TA è stata accertata all'esito di una complessa attività investigativa, sviluppatasi successivamente al 2010 e resa significativa dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia BI AR e CA RD, acquisite tra il 2011 e il 2013. Pertanto, all'epoca del rinvio a giudizio di TA per il reato estorsivo (sicuramente avvenuto prima del 3 maggio 2011) non esistevano le condizioni per l'emissione della misura anche per il reato associativo.
2. Contro l'ordinanza suddetta ha proposto ricorso per cassazione il difensore del prevenuto per violazione di legge e vizio di motivazione. Dirimente sostiene il ricorrente è la circostanza che i fatti oggetto della seconda ordinanza custodiale erano già desumibili dagli atti (a disposizione dell'Autorità Giudiziaria) al momento del rinvio a giudizio del prevenuto per i fatti di cui alla prima ordinanza. Infatti, argomenta, già il decreto di rinvio a giudizio emesso per il reato estorsivo - conteneva il riferimento al clan TA (sia nel senso che gli estorsori si erano presentati alla vittima come appartenenti al clan suddetto, sia nel senso che l'attività degli estorsori era stata posta in essere con metodo mafioso e al fine di favorire l'associazione camorristica in questione); inoltre, 2 ой l'iter motivazionale del "primo provvedimento" conteneva inequivocabili riferimenti ad TA AF come membro del clan oggetto della seconda ordinanza (si parlava degli "TA" come dei "vecchi camorristi"; si menzionava un controllo effettuato dai carabinieri il 2/11/2009, nel corso del quale TA AF venne sorpreso in un'agenzia assicurativa insieme a soggetti di sicura appartenenza mafiosa, quali RD CA e AR BI;
si faceva riferimento alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia D'BR Vincenzo, il quale aveva parlato di AR BI come referente del clan su Madonna dell'Arco e di una riunione avvenuta nella sede della "TA Cars"). Anche il secondo elemento richiesto dalla giurisprudenza per l'operatività della retrodatazione deve, dice il ricorrente, ritenersi sussistente nella specie, il quanto il reato estorsivo e quello di partecipazione mafiosa era stati ritenuti legati dal vincolo della continuazione e da quello teleologico già nel decreto di citazione a giudizio emesso per il tentativo di estorsione;
inoltre, anche l'ordinanza cautelare conteneva espliciti riferimenti al "metodo mafioso" - che era stato utilizzato per terrorizzare la vittima e al clan TA come beneficiario dell'estorsione. - CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato.
1. In ipotesi di più ordinanze emesse in procedimenti diversi, seppur pendenti dinanzi alla stessa Autorità Giudiziaria, la retrodatazione opera a condizione che i fatti oggetto della seconda ordinanza fossero desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio intervenuto per i fatti contestati con la prima ordinanza, purché si tratti di fatti legati da connessione qualificata (connessione ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere b) e c), limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri). Quando, invece, si tratti di fatti (oggetto di procedimenti diversi) non legati da connessione qualificata, la retrodatazione opera se sussistono contemporaneamente queste due condizioni: a) i fatti oggetto della seconda ordinanza erano desumibili dagli atti prima dell'adozione della prima ordinanza;
b) la separazione dei procedimenti è il frutto di una scelta del p.m. (SU, Librato del 19/12/2006, n. 14535).
2. Anche a voler ritenere sussistente la prima ipotesi sopra prospettata, l'ordinanza impugnata si sottrae alle censure del ricorrente, posto che è stata fatta corretta applicazione dei principi valevoli in materia (in astratto, anche il ricorrente concorda con il giudice della cautela sulle condizioni necessarie alla retrodatazione) ed è stata esibita una congrua e logica motivazione in ordine alla mancanza delle condizioni occorrenti nella specie. 3 der 2.1. L'ordinanza impugnata ha escluso, invero, che i fatti oggetto dei due procedimenti siano unificati dal vincolo della continuazione o siano legati da connessione teleologica. Quanto alla continuazione, ha evidenziato che l'adesione di TA all'associazione è stata contestata a partire dal 2009 e che la commissione dei lavori alla ditta estorta di MO SC avvenne a febbraio del 2010; da qui la logica conclusione che nel momento genetico del vincolo - associativo l'adesione all'associazione e l'estorsione non potevano essere state - oggetto di unitaria programmazione, atteso che i lavori commissionati da BO a MO non avevano avuto ancora inizio (quindi, adesione all'associazione e concorso nell'estorsione furono oggetto di separata delibazione e volizione). Quanto al nesso teleologico, ha evidenziato che la sentenza di condanna - intervenuta, nel frattempo, a carico di TA per il tentativo di estorsione - ha escluso la sussistenza di un nesso di tal natura tra la vicenda estorsiva e la finalità di agevolazione del clan di appartenenza. Ha, poi, richiamato la giurisprudenza di legittimità evidentemente condividendola che esclude il - nesso tra il reato di associazione mafiosa e i reati fine, "non potendo ritenersi che i reati fine rientrino nel generico programma associativo, né che i medesimi siano consumati per eseguire il reato associativo" (così, Cass., n. 18340 del 11/2/2011).
2.2. Le critiche mosse dal ricorrente alla parte dell'ordinanza sopra esaminata sono inidonee a scalfirne la correttezza. La continuazione tra reato associativo e reati fine si configura, infatti, solo allorquando i reati-fine siano già stati programmati, quantomeno nelle loro linee essenziali, sin dal momento della costituzione del sodalizio criminoso. Programmazione unitaria di cui, nella specie, manca effettivamente la prova, né il ricorrente si è premurato di spiegare per quale motivo debba essere disattesa la conclusione del giudicante, salvo richiamare il contenuto dell'imputazione e passi della prima ordinanza -emessa per il reato estorsivo in cui si fa riferimento alla finalità di agevolazione - dell'associazione mafiosa. La "finalità agevolatrice" rimanda, però, al contenuto dell'aggravante dell'art. 7 L. 203/91 e non ha nulla a che vedere con la "continuazione", che riguarda il rapporto tra i reati e non già tra questi e le circostanze aggravanti. Ugualmente inconferente è il riferimento alla "finalità agevolatrice" del clan, contenuto nella prima ordinanza, giacché si tratta di concetto diverso rispetto a quello che è proprio dell'art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il quale si riferisce a reati commessi per eseguire od occultare altri reati. Commettere un reato per agevolare un'associazione mafiosa ("quid" dell'aggravante dell'art. 7 L. 203/91, riferibile anche a chi non faccia parte dell'associazione suddetta) è cosa completamente diversa dal commettere un 4 Ou - in questa seconda reato per eseguire od occultarne un altro, perché si ha ipotesi un attivismo criminale duplice, che manca alla prima fattispecie. Qui è - sufficiente, infatti, una condotta criminosa rivolta ad un determinato fine, ma pur sempre unica, che si esaurisce nella perpetrazione del reato circostanziato, e non è richiesto che l'agevolatore faccia parte dell'associazione che intende favorire.
2.3. Né maggiore fondamento hanno le critiche del ricorrente alla "desumibilità" dagli atti, esclusa dai giudici della cautela ed affermata dal ricorrente con argomenti per nulla dirimenti. Escluso, infatti, che abbiano rilievo le proposizioni contenute nel decreto di citazione a giudizio (che scolpisce, in penale, l'editio actionis, ma nulla dice intorno alla sussistenza degli elementi da cui desumere la commissione dei reati), nemmeno gli elementi contenuti nell'ordinanza applicativa della prima misura, valorizzati dal ricorrente, sono indicativi della sussistenza di quest'ulteriore condizione necessaria alla retrodatazione, né, a maggior ragione, della illogicità della motivazione resa, sul punto, dal giudice della cautela, trattandosi di elementi che - per come esposti in ricorso - non erano assolutamente sufficienti giusto il rilievo del giudicante - a fondare un - provvedimento restrittivo della libertà anche per il reato di associazione mafiosa, come avrebbe indubbiamente rilevato il difensore se un provvedimento siffatto fosse stato emesso
contro
TA AF. Non è certamente il riferimento contenuto nell'ordinanza applicativa della prima misura - "agli TA" (quale di essi?) come "vecchi camorristi", ovvero all'incontro avvenuto - in un'occasione non qualificata e non qualificante - tra TA AF e soggetti condannati per mafia che avrebbe potuto giustificare l'applicazione di una misura cautelare per associazione mafiosa, come pure le generiche dichiarazioni di D'BR CA sull'incontro suddetto. Corrette sono, infatti, le riflessioni del giudice di merito sul concetto di "desumibilità dagli atti", che presuppone la conoscenza - da parte della pubblica accusa degli elementi relativi ad un determinato fatto di reato aventi in sé una specifica significanza processuale: ciò che avviene quando l'organo titolare delle indagini sia nella condizione di conoscenza derivata da un determinato compendio documentale o dichiarativo, che gli consente di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi, suscettibile di dare luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta e alla adozione di una nuova misura cautelare (si veda, Cass., n. 46158 del 4/2/2015, Rv 265437); condizione chiaramente e logicamente esclusa dal Tribunale del Riesame. Consegue a tanto che il ricorso, infondato sotto ogni profilo, va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
5 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1/ter, disp. Att. cod. proc. penale. Così deciso il 6/6/2017 Il Consigliere Estensore Il Presidente (Antonio Set (Maurizio Fumo) esuigims 26 A 0017 IL FUNZION un 6