Sentenza 27 marzo 2014
Massime • 1
In tema di misure cautelari, è inammissibile l'impugnazione del provvedimento reiettivo dell'istanza di scarcerazione dell'indagato preordinata a far valere un vizio del procedimento di applicazione della misura cautelare conclusosi con ordinanza del Tribunale del riesame non impugnata e, pertanto, irrevocabile, in quanto la predetta irrevocabilità copre anche i vizi non dedotti e non delibati.(Nella specie il difensore aveva eccepito l'invalidità dell'interrogatorio dell'indagato nel procedimento di applicazione della misura cautelare conclusosi con ordinanza del Tribunale del riesame non impugnata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/03/2014, n. 17077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17077 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2014 |
Testo completo
1 7 0 7 7 / 1 4 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 27/03/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ALFREDO MARIA LOMBARDI Dott. - Presidente - SENTENZA - Consigliere - N. 3P3 SILVANA DE BERARDINIS Dott. REGISTRO GENERALEConsigliere - N. 53493/2013 Dott. CARLO ZAZA - Rel. Consigliere - Dott. ANTONIO SETTEMBRE - - Consigliere - Dott. GABRIELE POSITANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BA PA N. IL 16/11/1976 avverso l'ordinanza n. 1837/2013 TRIB. LIBERTA' di MILANO, del 26/11/2013 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Udit i difensor Avv.; - Udito il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, dr. Giuseppe Volpe, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano, con ordinanza del 14/9/2013, applicava a BA AA, alias RA KT, la misura cautelare della custodia in carcere per furto in abitazione, previa convalida del fermo effettuato dalla polizia giudiziaria. Misura confermata dal Tribunale del riesame di Milano in data 21/10/2013, con ordinanza divenuta irrevocabile.
2. Successivamente, il 4/11/2013 il difensore di BA chiedeva che venisse dichiarata la cessazione di efficacia della misura suddetta per la ritenuta invalidità dell'interrogatorio effettuato dal GIP di Milano in sede di convalida del fermo, avvenuto senza la presenza di un interprete di lingua madre (la lingua georgiana). La richiesta veniva rigettata, per infondatezza, dal GIP con ordinanza del 6/11/2013, appellata dall'indagato dinanzi al Tribunale del riesame di Milano, che rigettava l'appello con ordinanza del 26/11/2013. Il Tribunale rilevava, innanzitutto, la tardività dell'eccezione, non eccepita dalla parte presente né prima né dopo il compimento dell'atto. Nel merito, condivideva il giudizio di infondatezza formulato dal GIP, in quanto al BA era stato nominato, in sede di convalida del fermo, un interprete di lingua russo-bulgara, dato che il prevenuto aveva dichiarato di conoscere poco la lingua italiana e poco la lingua russa e dato che, ad ogni modo, aveva risposto pertinentemente alle domande concernenti il suo status e la sua professione ed aveva appropriatamente eletto domicilio.
3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, nell'interesse dell'indagato, l'avv. Giovanni Marchese, con due motivi.
3.1. Col primo denunzia violazione di legge, in quanto, dato l'effetto devolutivo dell'appello, il Tribunale del riesame non avrebbe potuto rilevare la tardività dell'eccezione, non esaminata dal GIP e non fatta oggetto di censura dall'appellante. th 3.2. Col secondo si duole della motivazione con cui è stata rigettata la richiesta di declaratoria di inefficacia della misura. Deduce che è stata travisata, dal GIP e dal Tribunale del riesame, la dichiarazione del fermato, il quale non effettuò alcuna scelta (non scelse di non rispondere per valutare se e quando sottoporsi a interrogatorio o rendere spontanee dichiarazioni), ma tacque perché non fu 2 ли posto in condizione di rispondere per mancanza di un interprete che conoscesse la sua lingua. CONSIDERATO IN DIRITTO Entrambi i motivi di ricorso sono manifestamente infondati.
1. Il fermo a carico del BA fu con ordinanza del 14/9/2013 - confermato dal GIP presso il Tribunale di Milano, che emise, contestualmente, misura cautelare a suo carico. Il Tribunale di riesame confermò la decisione il 21/10/2013. Tale provvedimento divenne definitivo per mancata impugnazione. E' fin troppo noto che i vizi - reali o supposti – di un procedimento vanno fatti - valere nell'ambito dello stesso, con l'attivazione dei meccanismi impugnatori previsti dalla legge. Tanto non è avvenuto, anche con riguardo all'interrogatorio dell'indagato, per cui l'irrevocabilità del provvedimento conclusivo copre definitivamente (anche) i vizi non dedotti e non delibati. L'indagato pretende di far valere vizio suddetto nell'ambito di un nuovo procedimento, instaurato, con apposita domanda, dopo l'irrevocabilità dell'ordinanza conclusiva del precedente. La domanda è chiaramente inammissibile e tale andava dichiarata dal Giudice delle indagini preliminari, perché proposta fuori dei casi consentiti dalla legge. Correttamente, pertanto, è stata rilevata dal Tribunale del riesame, quale giudice d'appello, posto che l'inammissibilità originaria della domanda è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado. Né a tale conclusione si oppone il principio devolutivo delle impugnazioni, dal momento che l'irretrattabilità conseguente all'acquiescenza - della parte non riguarda l'inammissibilità della domanda formulata fuori degli - schemi del procedimento penale. Sebbene, infatti, il codice di rito non detti contrariamente a quanto avviene per le nullità una disciplina generale della - inammissibilità, principi elementari di logica e di coerenza giuridica impongono di ritenerla operante anche con riguardo alla domanda rivolta a rimuovere un provvedimento irrevocabile, posto che, in tal caso, l'istanza assume i connotati di una impugnazione tardiva, rispetto a cui opera la preclusione prevista dall'art. 591, comma 2, c.p.p., rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.
2. La motivazione con cui è stato rigettato l'appello è comunque ineccepibile, avendo dato atto che il prevenuto, con l'ausilio di un interprete di lingua bulgaro- russa, comprese benissimo tutte le domande relative al suo status personale e fornì pertinenti risposte;
che fu in grado di comprendere la domanda relativa alla domiciliazione e vi diede seguito;
che comprese benissimo l'accusa a lui rivolta e si avvalse della facoltà di non rispondere. Solo assertiva è, quindi, l'affermazione 3 ли che il prevenuto non comprese il senso dell'accusa e si riservò di svolgere le sue difese quando avesse avuto l'assistente di un interprete di lingua russo- georgiana.
3. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al pagamento - a favore della cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000 a favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1/ter, disp. Att. cod. proc. penale. Così deciso il 27/3/2014 Il Presidente Il Consigliere, Estensore (Antonio Settembre) (Alfredo Lombardi) DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 17 APR 2014 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise ou ju 4