Sentenza 8 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/06/2001, n. 7822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7822 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA Oggetto*78220 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO M DICA AZ ONE LA CORT BEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente- R.G.N. 17616/98 Dott. Rosario DE MUSIS - Rel. Consigliere- Cron.17927 Dott. Vincenzo MILEO Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO-Consigliere- Rep. Dott. Francesco A. MAIORANO -Consigliere- CORTEna.25/01/01 UFFICIO COPIE Dott. Giuseppe CELLERINO -Consigliere- Richiesta copia studio IL SOLE 24 OR ha pronunciato la seguente dal Sig. 300 per diritti L. 142 S EN TENZA 8 614, 2001+0.2001 IL CANCELLIER:: sul ricorso proposto da: DI PA AR, elettivamente domiciliato in ROMA вееMie VIA AUBRY 4, presso lo studio dell'avvocato BOCCADAMO rappresentato e difeso dall'avvocato BARBATO GIORGIO, VINCENZO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
- intimato avverso la sentenza n. 6/98 del Tribunale di NOCERA INFERIORE, depositata il 23/01/98 R.G.N. 51/96; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 427 udienza del 25/01/01 dal Consigliere Dott. Vincenzo -1- MILEO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. brile -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO A seguito di ricorso proposto da Di AL AR in data 11 luglio 1994, il Pretore di Nocera Inferiore, con sentenza del 23.2.1996, riconosceva il diritto della predetta ad ottenere dall'I.N.PS. la indennità per astensione facoltativa dal lavoro in relazione al parto avvenuto il 12 gennaio 1993, condannando l'Istituto alla erogazione in favore della ricorrente della conseguente somma maturata, mentre rigettava la domanda concernente la indennità per astensione al obbligatoria ritenendo essersi verificata riguardo la prescrizione di cui all'art. 6, ultimo Miles comma, legge n. 138/1943, come eccepito dall'Ente obbligato. Lalla lavoranice, il Tribunale del luogo, rigettate dell'appello proposto taluneAll'esito eccezioni sollevate dall'Istituto con la memoria costitutiva, confermava per il resto le statuizioni pretorili sulla indennità per astensione obbligatoria con decisione del 23 gennaio 1998, ritenendo che al riguardo si fosse realmente verificata la prescrizione dell'azione richiamata, atteso che il relativo termine risultava decorso e che gli atti interruttivi effettuati in varie date dalla ricorrente afferivano soltanto alla indennità 3 per l'astensione facoltativa, come da chiaro contenuto letterale degli stessi, senza alcun riferimento a quella obbligatoria. Avverso tale sentenza la Di AL ha proposto ricorso per cassazione ancorato a due motivi;
1'I.N.P.S. ha depositato soltanto la procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i due mezzi di impugnazione, che, attesa la loro interdipendenza e connessione, vanno esaminati congiuntamente, la ricorrente, denunciando violazione degli artt. 360, nn. 3 e 5, Cod. Proc. Millo Civile, in relazione all'art. 2942 (rectius: 2943) Cod. Civile, e 1363 segg. C.C., nonché insufficiente motivazione, deduce in sintesi che il Tribunale, nel rigettare l'appello, ha ricalcato pedissequamente la sentenza pretorile, pervenendo alle medesime conclusioni quanto alla maturata prescrizione relativa alla indennità per astensione obbligatoria dal lavoro a seguito del parto, senza esaminare i vari solleciti effettuati e ritualmente documentati e, per l'effetto, omettendo ogni valida motivazione al riguardo. I motivi sono infondati. Va premesso, anzitutto, che il diritto alla indennità di maternità, al quale si applica il regime di prescrizione dell'indennità di malattia, matura di giorno in giorno, in dipendenza dall'assenza del lavoro causata dallo stato di gravidanza o di puerperio, e dallo stesso giorno di maturazione decorre, in base alla regola fissata la speciale dall'art. 2935 Cod. Civile, prescrizione breve prevista dall'art. 6, ultimo comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, e cioè in un anno dalla data della sua acquisizione, con HR riferimento all'art. 15 della specifica legge n. 1204 del 1971. (Cfr. Cass. nn. 2277/98 e 4436/99). Tanto atteso, sostiene la ricorrente, riproponendo le analoghe censure già prospettate in appello, che, per quanto concerne il thema decidendum attuale della dichiarata prescrizione ladella indennità per astensione obbligatoria, stessa in concreto non si era verificata, in conseguenza dei vari atti di sollecitazione formulati per il suo pagamento, e dunque per atti interruttivi propo- effetto dei singoli sti. Al contrario, come evidenziato dal Tribunale con analitica indagine al riguardo, e d'altronde risulta dalla documentazione acquisita, il cui 5 controllo non è precluso in questa sede trattandosi asseritamente ignorati dai giudici di di fatti potenzialmente decisivi per la loro merito e valenza in ordine alla attuale controversia, dalle risultanze processuali emerge la fondatezza della decisione impugnata. Giacchè, da una attenta disamina della intera Viles documentazione offerta da parte ricorrente si evince che alcuni atti, dalla portata interruttiva in astratto, in concreto furono proposti a prescrizione già verificatasi, essendo decorso l'anno dalla maturazione del diritto (V. ricorso al comitato provinciale del 25.4/1.6.1994 e domanda giudiziale del 17/6/94 11/7/94 al Pretore di Nocera Inferiore, da rapportare al dies a quo di maturazione del diritto all'indennità per astensione obbligatoria, di tre mesi, fissato al 12.4.1993 in relazione al parto avvenuto il 12 gennaio 1993, per cui ogni istanza di sollecito e l'azione giudiziale andavano proposte entro il termine del 12.4.1994); mentre tutti gli altri, come individuati dalla Di AL ed analizzati dai giudici di merito singolarmente, concernevano unicamente la indennità per astensione facoltativa, posto che si riferivano soltanto al periodo di 6 pertinenza, successivo al 12 aprile 1993, senza alcun accenno a quello precedente. Ne deriva che, correttamente, in entrambi i gradi di merito è stata praticata una distinzione tra le due indennità richieste, con riconoscimento di quella per astensione facoltativa, in conseguenza della operatività degli atti Kiles interruttivi limitatamente a tale beneficio, e negandosi quella per astensione obbligatoria, atteso che in ordine alla stessa il termine prescrizionale risultava decorso vanamente. Alla stregua delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata non appare inficiata nè dalle violazioni di legge, né dai vizi di motivazione prospettati nelle censure esaminate;
per l'effetto il ricorso va rigettato. Non si effettua alcuna statuizione in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità, in quanto 1'I.N.P.S. è rimasto comunque attività espletato intimato, né ha defensionali.
P.Q.M.
La Corte;
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese concernenti il presente 7 giudizio di Roma - cassazione. 25 gennaio 2001. bebeРодно ве щинаJI Presidente: II Cons. estensore:Vince IL COLLABORATORE DI CANCELLERIAIf file Depositata in Cancelleria 8610. 2001Oggi, E CA. IL COLLABORATORE) M E R P DI CANCELLERIA U E S T U C DI BOLLO, DI OGNI SPESA, TASSA AI SENSI DELL'ART. 10 POSTA 533 . IM N ESENTE DA 11-8-73 REGISTRO, E DA E DIRITTO G LEG ELLA O D 8