CASS
Sentenza 13 luglio 2023
Sentenza 13 luglio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/07/2023, n. 30556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30556 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RI VI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/11/2022 del TRIBUNALE di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
lette le conclusioni del PG dott. Tomaso Epidendio che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 30556 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: BIANCHI MICHELE Data Udienza: 18/05/2023 I RITENUTO IN FATI-0 1. Con ordinanza depositata in data 18 novembre 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta di TO RI di applicazione dell'indulto sulla pena inflitta con sentenza 4 maggio 2007 dello stesso Giudice per le indagini preliminari, pena che era condizionalmente sospesa. 2. Il difensore di TO RI ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata violazione di legge, in quanto l'applicazione dell'indulto va operata sulla pena determinata all'esito del cumulo delle pene inflitte. Inoltre, il condannato ha un interesse giuridico all'applicazione dell'indulto in luogo della sospensione condizionale della pena. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il motivo proposto è manifestamente infondato e, quindi, il ricorso va dichiarato inammissibile. La difesa aveva chiesto l'applicazione dell'indulto, ai sensi della legge n. 241/2006, sulla pena che il giudice della cognizione aveva dichiarato condizionalmente sospesa. La giurisprudenza ha chiarito, non solo, che, quando ricorrono simultaneamente i presupposti per la concessione sia della sospensione condizionale della pena sia dell'indulto, il primo beneficio deve prevalere sul secondo, meno favorevole, ma anche che non possono essere applicati contestualmente sulla stessa pena, essendo l'indulto applicabile solo ed esclusivamente in relazione a pene suscettibili di esecuzione (Sez. U, n. 36837 del 15/07/2010, Bracco, Rv. 247940). Da tali principi discende che anche al giudice dell'esecuzione è preclusa l'applicazione dell'indulto sulla pena non eseguibile in quanto condizionalmente sospesa. Si deve aggiungere che il giudice dell'esecuzione deve provvedere alla revoca della sospensione condizionale nei casi previsti dall'art. 168 cod. pen., e, al di fuori di tale fattispecie giuridica, può intervenire sulla sospensione 2 condizionale della pena solo nell'ambito dell'incidente promosso ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. E' dunque precluso al giudice dell'esecuzione di disporre la revoca della sospensione condizionale della pena su richiesta del condannato, che allegasse di avere interesse all'applicazione dell'indulto. Va, dunque, dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in € 3.000, 00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 maggio 2023.
lette le conclusioni del PG dott. Tomaso Epidendio che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 30556 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: BIANCHI MICHELE Data Udienza: 18/05/2023 I RITENUTO IN FATI-0 1. Con ordinanza depositata in data 18 novembre 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta di TO RI di applicazione dell'indulto sulla pena inflitta con sentenza 4 maggio 2007 dello stesso Giudice per le indagini preliminari, pena che era condizionalmente sospesa. 2. Il difensore di TO RI ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata violazione di legge, in quanto l'applicazione dell'indulto va operata sulla pena determinata all'esito del cumulo delle pene inflitte. Inoltre, il condannato ha un interesse giuridico all'applicazione dell'indulto in luogo della sospensione condizionale della pena. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il motivo proposto è manifestamente infondato e, quindi, il ricorso va dichiarato inammissibile. La difesa aveva chiesto l'applicazione dell'indulto, ai sensi della legge n. 241/2006, sulla pena che il giudice della cognizione aveva dichiarato condizionalmente sospesa. La giurisprudenza ha chiarito, non solo, che, quando ricorrono simultaneamente i presupposti per la concessione sia della sospensione condizionale della pena sia dell'indulto, il primo beneficio deve prevalere sul secondo, meno favorevole, ma anche che non possono essere applicati contestualmente sulla stessa pena, essendo l'indulto applicabile solo ed esclusivamente in relazione a pene suscettibili di esecuzione (Sez. U, n. 36837 del 15/07/2010, Bracco, Rv. 247940). Da tali principi discende che anche al giudice dell'esecuzione è preclusa l'applicazione dell'indulto sulla pena non eseguibile in quanto condizionalmente sospesa. Si deve aggiungere che il giudice dell'esecuzione deve provvedere alla revoca della sospensione condizionale nei casi previsti dall'art. 168 cod. pen., e, al di fuori di tale fattispecie giuridica, può intervenire sulla sospensione 2 condizionale della pena solo nell'ambito dell'incidente promosso ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. E' dunque precluso al giudice dell'esecuzione di disporre la revoca della sospensione condizionale della pena su richiesta del condannato, che allegasse di avere interesse all'applicazione dell'indulto. Va, dunque, dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in € 3.000, 00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 maggio 2023.