Sentenza 26 novembre 1998
Massime • 1
L'ordine di demolizione, emesso ai sensi dell' art. 7 legge 28 febbraio 1985 n. 47, attesa la sua natura di sanzione amministrativa, non può sopravvivere una volta definita la pratica di sanatoria con il rilascio della relativa concessione. Pertanto quando l'interessato abbia proposto la relativa domanda con il versamento dell'oblazione, il procedimento promosso dal P.M. per dare esecuzione all'ordine di demolizione deve esser sospeso per consentire al giudice di verificare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della normativa sul condono edilizio.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/11/1998, n. 3183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3183 |
| Data del deposito : | 26 novembre 1998 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Signori: Camera di Consiglio
dott. Paolo Maria Tonini Presidente del 26/11/1998
1. dott. Vincenzo Accattatis Consigliere SENTENZA
2. dott. Pierluigi Onorato Consigliere N.3183
3. dott. Alfredo Teresi Consigliere rel. REGISTRO GENERALE
4. dott. Amedeo Franco Consigliere N.22988/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da ZU NU, nato a [...] il 19.03. 1932, avverso l'ordinanza emessa il 29.04.1998 dal Pretore di Vallo della Lucania, quale giudice dell'esecuzione, con cui è stata ordinata l'esecuzione della demolizione delle opere abusive oggetto della sentenza n. 74/1993 pronunciata in data 28.05.1993;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita in Camera di Consiglio la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Lette le conclusioni del P.G., il quale ha chiesto l'ordinanza sia annullata con rinvio;
osserva
Con ordinanza del 29.04.1998 il Pretore di Vallo della Lucania disponeva l'esecuzione dell'ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la propria sentenza dei 28.05.1993 - divenuta irrevocabile - nei confronti di ZU NU.
Ritenuta la natura giurisdizionale dell'ordine di demolizione, affermava l'irrilevanza della proposizione di una domanda di concessione in sanatoria ex art. 22 della legge n. 47/1985 perché improduttiva di effetti in sede esecutiva.
Proponeva ricorso per cassazione il condannato denunciando violazione di legge in riferimento al disconoscimento dell'efficacia estintiva della pena inflitta con sentenza passata in giudicato della presentazione dell'istanza di condono e del pagamento dell'oblazione ed alla mancata sospensione del procedimento esecutivo. Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.
Va, anzitutto, premesso che la presentazione della domanda di condono, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, non produce - come erroneamente sostenuto in ricorso - l'estinzione della pena, ma soltanto i più limitati effetti enunciati nell'art.38 comma 3 della legge n.47/1985.
Invece, attesa la compatibilità dell'ordine di demolizione emesso con una sentenza passata in giudicato con la disciplina del condono edilizio, va ribadito che quando l'interessato abbia proposto la relativa domanda col versamento dell'oblazione, il procedimento promosso dal p.m. per dare esecuzione all'ordine di demolizione deve essere sospeso per consentire al giudice di verificare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della normativa sul condono edilizio.
L'ordine di demolizione, emesso ai sensi dell'art. 7 della legge citata quale statuizione e accessoria della sentenza di condanna, mantiene la propria valenza in forza del principio della obbligatorietà ed effettività del provvedimento giurisdizionale irrevocabile, ma, attesa la sua natura di sanzione amministrativa, non può sopravvivere una volta definita la pratica di sanatoria con il rilascio della relativa concessione.
In tal caso, infatti, a seguito della regolarizzazione amministrativa dell'opera realizzata mediante l'eliminazione dell'abuso, sorge una situazione giuridica nuova che rende incompatibile il mantenimento dell'ordine di demolizione. Pertanto, ove sia riconosciuta la sussistenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento del beneficio, il suddetto ordine non ha più ragion d'essere ed è, quindi ineseguibile.
Ciò non incide sull'intangibilità del giudicato, ma ne precisa i limiti e la possibilità di attuazione.
L'ordinanza impugnata deve, quindi, essere annullata con rinvio alla Pretura Circondariale di Vallo della Lucania per il nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Pretura Circondariale di Vallo della Lucania.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 1999