Sentenza 3 aprile 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/04/2001, n. 4864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4864 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2001 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLU ITALIANO40 8 6 0 1 REPUBBLICA ITALIANA :! LA CORT Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE COSE comuni EO ESCLUSIVE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI - Presidente R.G.N. 22391/98 Rel. Consigliere Dott. Rafaele CORONA 1412/99 Dott. Antonino ELEFANTE Cron. 10445Consigliere Consigliere - Rep.1710 Dott. Matteo IACUBINO Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Ud. 28/11/00 ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: OT ST, EL IA RO, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE CARSO 71, presso lo studio dell'avvocato ARIETA G, difesi dall'avvocato FLAMINI ANTONIO, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - ricorrente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio contro dal Sig. per diritti L..300 COND S CATERINA 2C USSITA;
il 3 APR 200 intimato IL CANCELLIERE e sul 2° ricorso n° 01412/99 proposto da: COND. S. CATERINA 2C USSITA, in persona dell'Amm.re BERNARDINI SILVIA, elettivamente2000 pro tempore ALBERICO II 33, presso lo 1937 domiciliato in ROMA VIA ........ CG508672 -1- studio dell'avvocato BOER P, difeso dall'avvocato LUZI GIAN CLAUDIO, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
OT ST, EL IA RO, elettivamente domiciliati in ROMA VLE CARSO 71, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI ARIETA, difesi dall'avvocato ANTONIO FLAMINI, giusta delega in atti;
- controricorrenti al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 173/98 della Corte d'Appello di ANCONA, depositata il 13/05/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/00 dal Consigliere Dott. Rafaele CORONA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROrio RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento di quello incidentale, previa la loro riunione. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 11 ottobre 1985, il Condominio Santa Caterina "/C di Ussita, in persona dell'amministratore in carica, convenne davanti al Tri- bunale di Camerino i coniugi ES CA e IA RO AS. E- spose che essi, di recente, avevano abbattuto una parte del muro comune, sostituendola con un cancello, ed avevano recintato due posti auto al piano seminterrato, destinandoli a magazzino. Domandò la condanna al ripristi- no dei luoghi e al risarcimento del danno. ES CA e IA RO AS, costituiti soltanto all'udienza di precisazione delle conclusioni, chiesero il rigetto delle avverse pretese. Con sentenza 6 marzo 1990, il Tribunale di Camerino condannò i con- venuti ad abbattere la recinzione;
respinse la domanda riguardante l'abbattimento del muretto e la sua sostituzione con un cancello. Giudicando sulla impugnazione principale proposta da ES A- RO e IA RO AS e su quella incidentale proposta dal Condomi- nio, la Corte d'Appello di Ancona, con sentenza 24 marzo 13 maggio 1998, in totale riforma, respinse la domanda di abbattimento della recinzione dei posti auto dei convenuti siti nel piano seminterrato e li condannò alla ricostruzione del muretto condominiale;
condannò, altresì, i coniugi Caro- ta e AS alla rifusione dei due terzi delle spese di entrambi i giudizi. Si legge nella sentenza che, in difetto di qualsivoglia vincolo negozia- le, non poteva considerarsi illegittimo il cambio di destinazione, operata dai coniugi CA e AS relativamente all'area di loro proprietà, da posto macchina a magazzino;
che l'appoggio della rete metallica ai pilastri, 2 posti lateralmente rispetto ai loro spazi per parcheggio, non violava il re- golamento di condominio, né recava pregiudizio al decoro dell'edificio, ra- gion per cui doveva riformarsi la sentenza del Tribunale nella parte che disponeva di far abbattere la recinzione dei posti macchina. Per altro ver- so, lo stesso CA, costituendosi in giudizio, aveva ammesso di essere te- nuto a ricostruire il muro comune, da lui tagliato in parte e munito di un cancello, che gli permetteva di accedere al balconcino costruito dopo l'acquisto: anche su questo punto la sentenza andava riformata. Ricorrono per cassazione ES CA e IA RO AS;
re- siste con controricorso e propone ricorso incidentale il condominio S. A- terina 2/C Ussita. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- A fondamento del ricorso principale, i ricorrenti ES CA e IA RO AS deducono:
1.1 Insufficienza e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia. La motivazione sulla prova della demolizione del muretto era assolu- tamente insufficiente, posto che nulla si diceva circa lo stato dei luoghi prima della esecuzione dei lavori da parte del CA, né relativamente al- le modifiche apportate. Allo stesso tempo, non vi era la prova che vi fosse- ro state modificazioni o innovazioni alle parti comuni.
1.2 Violazione e falsa applicazione dell'art. 92 cod. proc. civ., in rela- zione all'art. 360 nn. 3 e 5 stesso codice. 3 Erroneamente la Corte d'Appello ha compensato le spese di lite sol- tanto per un terzo, condannando per il resto i convenuti. In realtà, parte attrice, rispetto alla domanda proposta, era rimasta vittoriosa in misura inferiore. 2.- A fondamento del ricorso incidentale, il condominio deduce insuf ficiente e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 1102 cod. civ., in relazione all'art. 360 cod. proc. civ. Le colonne in cemento armato di perimetro dei box e l'intradosso dei solai erano stati modificati per sostenere la recinzione: detta alterazione doveva ritenersi vietata dall'art. 2 del regolamento di condominio, che non permetteva alcuna modifica senza l'autorizzazione dell'assemblea. II 3. Il ricorso principale non può essere accolto.
3.1 Non ha fondamento il primo motivo. In una decisione di merito si ha carenza o insufficienza di motivazio- ne quando il giudice omette di indicare gli elementi, dai quali ha tratto il proprio convincimento, ovvero non indica in modo ragionevole il criterio logico della decisione. Dalla Corte d'Appello la dimostrazione della demolizione del muretto condominiale e della costruzione del cancello, ad opera dei coniugi CA e AS, è ricavata dalle fotografie acquisite agli atti in sede di ispezione, e soprattutto dalle affermazioni fatte dal CA all'atto della costituzione, posto che egli aveva ammesso di essere tenuto al ripristino. Il fatto che la + sentenza nulla dica circa lo stato dei luoghi prima dei lavori eseguiti dal CA, né relativamente alle modifiche o alle innovazioni apportate, ap- pare del tutto irrilevante, in quanto egli stesso aveva riconosciuto di aver compiuto le opere (illegittime), che la controparte gli addebitava. Sul punto, quindi, la sentenza si sottrae alle censure, per essere moti- vata in modo logicamente corretto e sufficiente.
3.2 Non è fondato neppure il secondo motivo, posto che la decisione del giudice del merito in materia di spese processuali è censurabile in sede di legittimità, sotto il profilo della violazione di legge, soltanto quando le spese siano state poste, totalmente o parzialmente, a carico della parte to- talmente vittoriosa;
non è sindacabile, invece, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, l'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito sull'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese medesi- me. 4.- Deve essere rigettato anche il ricorso incidentale. E' risaputo che la funzione dei muri maestri, quindi dei piloni in ce- mento armato che al pari dei muri maestri reggono il fabbricato, non è sol- tanto quella di sorreggere l'edificio, ma anche di consentire l'appoggio di vetrine, insegne, tubazioni, targhe etc. E' noto, altresì, che servendosi del- le parti comuni, il condomino può modificarle, sempre che alle stesse non apporti una modificazione, una trasformazione, una alterazione che pro- ducano il cambiamento della sua originaria funzione, ovvero che impedi- scano l'altrui pari godimento (art. 1102 cod. civ.). 5 Orbene, la sentenza impugnata ha interpretato con larghezza il rego- lamento di condominio, ma in modo logicamente corretto, in quanto ha ritenuto che debbono considerarsi vietati non tutti i mutamenti della si- tuazione esistente, ma soltanto le modifiche, che importano una sensibile alterazione, una trasformazione, un cambiamento, che pur senza immu- - tare la originaria funzione o impedire l'altrui pari godimento - in qualche misura incidono sulla struttura materiale della cosa: il che evidentemen- te non si riscontra nel semplice appoggio di una recinzione.
5. I ricorsi devono essere riuniti ed entrambi rigettati. Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte: riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa interamente tra le parti le spese processuali. Roma, 28 novembre 2000. Il Consigliere est. Il Presidente Dott. Franco Pontorieri,Rontorier Dott. Rafaele Corona contorn лепти IL CANCELLIERE C1 40000 Valeria Neri 290000 BOATE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia 1097 128,11 Si attesta la registrazione 0.3. APR. 2001 4567 delle Entrate di Roma 2 il 27.6. 2011 266 serie 4 al n. 33252 versate € 161,77 306T 1200 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 151,77 w rite this twin 1 4