Sentenza 21 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/02/2003, n. 2666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2666 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA INN0 2 6 6 6 /03 LA CORTE S Oggetto ime. SEZIONE TERZA CIVILE Un into t Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: сти тиж R.G.N. 23839/99 GIULIANO Presidente Dott. Angelo Consigliere Dott. Italo PURCARO 6126 Cron. MALZONE Consigliere Dott. Ennio 773 Rep. Consigliere Dott. AN IS PETTI DURANTE - Rel. Consigliere Ud. 29/10/02 Dott. Bruno - ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: OL NN, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA MAZZINI 8, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE CRIMI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato EDOARDO MAROTTA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
MERCEDES BENZ ITALIA SPA, con sede in Roma, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore Dott. JochenPrange e Dott. Eberhard Laur, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA 9, 2002 presso lo studio dell'avvocato ROBERTO COLLODEL, che la 2030 difende anche disgiuntamente all'avvocato ARTURO LEONE, 1 giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 3235/98 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione II Civile, emessa il 16/10/98 e depositata il 03/11/98 (R.G. 2184/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/02 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato Stefano QUEIROLO (per delega Avv. Roberto Collodel); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. AN GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AN conveniva innanzi al tribunale di DO Roma la Mercedes Benz;
B chiedeva in linea principale che il tribunale dichiarasse la nullità del recesso dal contratto di concessione, che aveva stipulato con la Mercedes, nonché della scrittura privata 2.8.1985, con la quale erano stati definiti i rapporti relativi alla risoluzione del detto contratto, e che, accertata la vigenza del contratto alla data dell'1.7.1989, ne dichiarasse la risoluzione per inadempimento della Mercedes con condanna al risarcimento dei danni;
solo subordinatamente instava per la declaratoria della nullità a norma dell'art. 1341 C.C. dell'art. 2 della scrittura del 2.8.1985 o l'integrazione della medesima Вянний con il nuovo regolamento CEE. Nella resistenza della convenuta il tribunale rigettava la domanda;
il rigetto veniva confermato dalla corte di appello di Roma con sentenza resa il 16.10.1998 su gravame del DO. Per quanto ancora interessa la corte ha ritenuto che nella specie vi è stato non soltanto l'intento di evitare l'insorgenza di una lite, ma addirittura una contestazione in atto;
che alla rinuncia del DO ha corrisposto la concessione, da parte della Mercedes, della possibilità di commercializzare altri veicoli;
questa essendo la situazione di fatto,che, non si è trattato di un'operazione commerciale di collocazione 1 di macchine, bensì di una vera e propria transazione;
che la prova per interpello e per testi è irrilevante. Il DO ha proposto ricorso per cassazione, al quale ha resistito con controricorso la Mercedes Benz. MOTIVI DELLA DECISIONE Denunciando violazione degli artt. 1965 SS. C.C., nonché erronea ed insufficiente motivazione, il ricorrente censura la corte di merito per avere ravvisato una transazione nella scrittura 2.8.1985; sostiene che la corte ha limitato la valutazione al testo e non l'ha estesa all'intera vicenda, nella quale la scrittura si è inserita, di tal che non ne ha colto la vera sostanza;
sostanza che è di semplice "traghetto amministrativo" per uscire dall' incresciosa fase in l'esclusione della prova per atto"; deduce che Вдигний interpello e testi è "stata improvvida ed erratamente motivata" in quanto la prova è tesa alla ricostruzione della vicenda in funzione della corretta interpretazione della scrittura. Il ricorso è infondato. La gerarchia esistente tra i criteri ermeneutici consente di passare dal criterio letterale agli altri unicamente se l'applicazione di tale criterio non conduca а risultati soddisfacenti sul piano dell'individuazione della volontà contrattuale. Il giudice non può, pertanto, ricorrere а criteri diversi da quello letterale, quando mediante questo 2 individui in modo così chiaro edcriterio si irrefutabile la volontà contrattuale che rimanga esclusa ogni possibilità di interpretazione diversa (Cass. 1.8.2001, n. 10493; Cass. 27.7.2001, n. 10290). Ne consegue che non può essere accolta la censura mossa alla corte di merito per non avere esteso la vicenda, considerato che non valutazione all'intera viene neppure dedotto che il testo contrattuale non porti di per sé solo ad approdi di certezza, di modo che il ricorso ai criteri diversi da quello letterale più inteso ad introdurresi configura come un di nell'operazione ermeneutica elementi tali da condurre in altra direzione. La circostanza che il ricorso non contiene l'indicazione dei capitoli di prova non permette quella Вонний valutazione di decisività, senza la quale è inammissibile la censura mossa alla corte di merito per avere ritenuto irrilevante la prova. Né è possibile desumere "aliunde" i capitoli di prova, ostandovi l'autosufficienza del ricorso (Cass. 12.5.2000, n. 6115; Cass. 10.10.2000, n. 13483). Senza dire che, a quanto dato comprendere dal ricorso, la prova era intesa ad acquisire quegli elementi interpretativi che la chiara lettera del testo contrattuale avrebbe reso inutilizzabili. 3 د ی ا Il ricorso va, pertanto, rigettato;
ricorrono, peraltro, giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione il 29.10.2002. Il presidente, L'estensore "Aupe Dott. Bruno Durante Вино опинит IL CANCELLIERE C1 Innocent IS DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 21 FEG 2000 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo IS 4