Cass. pen., sez. III, sentenza 02/07/1998, n. 2086
CASS
Sentenza 2 luglio 1998

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La questione relativa alla necessità o meno di un atto formale di decadenza della concessione edilizia riguarda le condizioni per l'esercizio dei poteri sanzionatori amministrativi, ma non l'insorgenza dell'eventuale responsabilità penale del titolare del provvedimento concessorio per la attività edilizia compiuta dopo la perdita di efficacia dello stesso. Infatti il bene territorio subisce sicuro pregiudizio da una condotta che non consente all'amministrazione un effettivo controllo dell'attività edilizia e dello stato dei luoghi, che vincola la stessa P.A. ad un provvedimento autorizzativo di cui il titolare non si avvale, con il rischio che venga utilizzato in epoca nella quale siano mutate le previsioni degli strumenti urbanistici.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 02/07/1998, n. 2086
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2086
    Data del deposito : 2 luglio 1998

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