Sentenza 29 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/03/2003, n. 4839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4839 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2003 |
Testo completo
ONE E BOLLO Aula 'B' 11-1991, REPUBBLICA ITALIANA T DANEAT 1. SANE DIUDICE DI PACE) PA 4 83 9 /03 IN NOME-DEL POPOLO ITALIAN LA CORTE SU Oggetto Impugnativa TERZA CIVILE SEZIO sentenza Giudice di pace Composta dagli 11.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 24709/0 Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente Dott. Ernesto LUPO - Consiglierc Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Cron. 10301 Rep. Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Ud.31/01/03 Dott. Gianfranco MANZO Rel Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI, in persona del Presidente p.t. della Giunta Provinciale di Napoli prof. Amato Lamberti, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GB TIEPOLO 21, presso 10 studio dell'avvocato BRUNELLO MILETO, difesa dall'avvocato ALDO DI FALCO, giusta delega in atti ricorrente
contro
SANGERMANO MICHELE, SIRTI SPA, ZIELLO COSTRUZIONI SRL;
- intimati avverso la sentenza n. 7/01 2003 del Giudice di pace di 259 CICCIANO, emessa 1 20/12/00 depositata il 15/01/01 (R.G. 326/00); udita la relazione della саиза avolta nella camera di consiglio il 31/01/03 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
ucito l'Avvocato Brunello MILETO (per deleça Avv. Aldo DI FALCO); lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE, confermate in camera di consiglio dal P.M. Dott. Maurizio VELARD , che ha chiesto si dichiari l'inammissibilità del ricorso, Соп le conseguenza di legge. FATTO E DIRITTO Rilevato che 'Amministrazione Provinciale di Napo- li ha proposto ricorso per cassazione avverso la sen- tenza con la quale il giudice di pace di Cicciano, la ha condannata, in solido con la Sirti S.p.a., al paga- mento in favore di LE AN della somma di lire 1.000.000, a titolo di risarcimento dei danni su- biti alla propria autovettura per uno Scavo sulla sede stradale provinciale ettettuato dalla Sirti S.p.a,; considerato che i tre motivi di ricorso, La ricor- rente ha dedotto: 1) la violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 C.C., per la notevole estensione della rote viaria;
2) l'omessa, insufficiente e contradditto- ria motivazione per averla il Giudice di pace condanna- 2 97 ta in solido con l'impresa che aveva eseguito i lavori;
rilevato che gli intimati LE AN, Sir- ti 5.p.a. e Ziello Costruzioni S.r.l.) поп hanno svolto di fese;
viste le conclusioni del P.M. che, in considera- zione dei limiti entro i quali è esercitatile il con- trollo in sede di legittimità delle sentenza emesse dal giudico di pace secondo equità, ha chiesto A questa Corte di dichiarare, con provvedimento in camera di consiglio, iammissibile il ricorso;
considerato che
la sentenza emessa dal giudice di pace secondo equità, ai sensi dell'art. 113 c.p.c. è impugnabile per cassazione per violazione delle nor- me processuali ai sensi dell'art. 360 primo comma nume- ri 1, 2 e 4 cod. proc. civ. (in quest'ultimo caso anche con riferimento alle ipotesi di inesistenza della moti- vazione), nonché ai sensi del n. 5 de l'art. 360 cita- F to, quando l'enunciazione del criterio di equità adot- tato sia inficiata аа un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si riscìva in un'ipotesi di mera apparenza, ovvero di radicale ed in- sanabile contraddittorietà della motivazione, mentre la censura di violazione della legge sostanziale ai sensi del 11. 3 del citato art. 360 consentita soltanto in caso di inosservanza o falsa applicazione della costi- 3 क cuzione e delle norme comunitarie (se di rango superio- re a quelle ordinarie) >> (Cass. $.5. 15 ottobre 1999, 1. 716); ritenuto che le doglianze contenute nel motivo non rientrano tra le dette violazioni e che la motivazione della sentenza impugnata non appare né inesistente né apparente, essendo chiaramente comprensibile la ratio decidendi;
ritenuto, in conclusione: che il ricorso appare manifestamente infondato e, consequentemente, va rigettato, con sentenza pronunzia- ta in camera di consiglio a norma dell'art. 375 c.p.c.; che non si fa luogo a pronunzia sulle spese non avendo gli intimati svolto attività difensiva;
visti gli artt. 113, 339 e 375 c-p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma il 31 gennaio 2003. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Depositata in Cancelleria oggi88.03 .03 IL CANSE NME 01 Dott.ssa Maria Ajello