Cass. pen., sez. III, sentenza 22/06/2016, n. 3910
CASS
Sentenza 22 giugno 2016

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Non è impugnabile il rigetto, da parte del Giudice per le indagini preliminari, della richiesta di autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione, non essendo previsto contro tale provvedimento alcun mezzo di gravame, nè potendosene ipotizzare alcuna abnormità tanto sotto il profilo strutturale, essendo il provvedimento manifestazione del potere legittimo del G.i.p., quanto sul piano funzionale, poichè il diniego non può determinare la stasi del procedimento nè l'impossibilità di proseguirlo, atteso che l'intercettazione è solo una delle tante modalità di ricerca della prova.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 22/06/2016, n. 3910
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3910
    Data del deposito : 22 giugno 2016

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