Sentenza 10 maggio 2002
Massime • 1
In tema di sospensione feriale, la pronuncia del decreto con il quale, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, venga dichiarata l'urgenza del processo vale soltanto a consentire l'ordinario decorso dei termini durante il periodo feriale senza in alcun modo imporre che all'interno di detto periodo si collochi anche la celebrazione del giudizio, la cui fissazione, quindi, per insindacabili ragioni d'ufficio, può anche essere successiva alla sua scadenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/05/2002, n. 22375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22375 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ANTONIO MORGIGNI - Presidente - del 10/05/2002
1. Dott. LUIGI FENU - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. FILIBERTO PAGANO - Consigliere - N. 513
3. Dott. GIULIANO CASUCCI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIACOMO FUMU - Consigliere - N. 42098
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da BO UN avverso la sentenza in data 28.9.2001 della Corte d appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e ricorso, Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. G. Fumu Udita la requisitoria del Pubblico Ministero rappresentato dal s.p.g. Dott. A.M. Del Sandro che ha concluso per il rigetto del ricorso Udito il difensore dell'imputato Avv. M. Pastorino in sostituzione dell'avv. M. Caravella
MOTIVI DELLA DECISIONE
BO UN impugna la sentenza in data 28.9.2001 della Corte di appello di Roma, confermativa della decisione di primo grado con la quale era stato dichiarato colpevole del delitto di rapina, nonché le ordinanza dibattimentali in pari data pronunciate. Denuncia:
- violazione di legge per il mancato rispetto dei termini di comparizione nel giudizio di appello e nullità per omessa indicazione, nel decreto di citazione, della sezione davanti alla quale sarebbe dovuto comparire;
Le doglianze sono infondate.
Risulta agli atti del fascicolo che, essendo prossima la scadenza del termine di fase della custodia cautelare, sia stato emesso e ritualmente notificato (1.8.2001) il decreto con il quale si dichiarava l'urgenza del processo ai sensi dell'art. 2 l.
7.10.1969 n. 742; da ciò è disceso che, nel procedimento in esame, non ha operato la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, con la conseguenza che sono stati legittimamente computati nel termine di comparizione anche quei giorni (dal 1.9. al 15.9 2001) che in tale periodo ricadevano.
Deve rilevarsi sul punto, infatti, che il decreto di cui alla disposizione predetta, se vale ad impedire che, dalla data in cui è portato a conoscenza dell'interessato, operi la sospensione dei termini per il periodo feriale, non impone invece, contrariamente all'assunto del ricorrente, che il giudizio sia celebrato all'interno di tale periodo, ben potendo il termine di cui, in via eccezionale, si consente decorrenza, essere utilizzato - come è - avvenuto nel caso di specie - ai soli fini del computo del termine per una comparizione che, per insindacabili ragioni di ufficio, sia stata disposta in periodo immediatamente successivo alla scadenza di quello feriale. Nè è necessario, nell'ambito dello stesso processo già dichiarato urgente, reiterare la dichiarazione medesima nell'ipotesi in cui, per qualsiasi causa, si debba rinnovare la citazione. Quanto alla denunciata incompletezza del decreto di citazione in relazione all'indicazione della sezione davanti alla quale sarebbe stato trattato il processo, rileva il collegio come la parte sia regolarmente comparsa ed abbia accettato il contraddittorio senza far rilevare di essere presente solo per eccepire la nullità; e ciò a prescindere dalla considerazione che nei documenti esistenti agli atti lo stampato recante l'erronea indicazione (sezione "feriale" anziché "prima") risulta essere stato corretto nel senso esatto. - violazione di legge e mancanza della motivazione in ordine alla specifica censura, proposta con i motivi di appello, concernente l'irritualità della ricognizione fotografica eseguita nel corso delle indagini preliminari;
La doglianza è infondata.
Con i motivi di appello la censura indicata risulta infatti essere stata formulata in modo del tutto generico, con un semplice riferimento alla asserita atipicità ed informalità dell'atto di indagine, senza alcuna specifica indicazione delle irregolarità che si sarebbero verificate durante il suo compimento;
in ogni caso, a prescindere dalla considerazione che il nostro ordinamento processuale non esclude la valenza delle prove atipiche, si deve rilevare che alla base dell'affermazione di responsabilità non è stata posta tanto l'individuazione fotografica, quanto la dichiarazione resa in udienza dal teste - persona offesa, di cui è stata logicamente motivata l'attendibilità anche con riferimento a puntuali riscontri oggettivi.
- violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, che doveva essere inquadrato nell'ipotesi di furto con strappo.
La censura è infondata;
correttamente, infatti, i giudici di merito hanno ritenuto sussistente nel caso di specie un'ipotesi di rapina, avendo essi incensurabilmente accertato che la violenza era stata portata dall'agente direttamente contro la persona, per vincerne la resistenza e sottrarre la borsa che teneva avvinta al corpo. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2002