Sentenza 7 febbraio 2001
Massime • 1
Allorché venga presentata istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere basata su fatti nuovi intervenuti nelle condizioni di salute, il giudice può legittimamente rigettarla senza disporre perizia medica, qualora ritenga, con motivazione congrua, l'insussistenza di novità negli episodi indicati dall'imputato, atteso che appartiene alla sua discrezionalità valutare se gli elementi addotti costituiscono o non fatti nuovi, anteriormente non valutati, idonei a mutare la situazione sulla quale si sia già eventualmente formato il giudicato cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/02/2001, n. 16156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16156 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO - Presidente - del 07/02/2001
1. Dott. BARDOVAGNI PAOLO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MABELLINI ANNA " N. 795
3. Dott. DE NARDO GIUSEPPE " REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIORDANO UMBERTO " N. 035551/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GG RT AT N.IL 02/12/1948
avverso ORDINANZA del 24/07/2000 TRIE. LIBERTÀ di MILANO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MABELLINI ANNA sentite le conclusioni del P.G. Dr. G. Ciampoli, che chiede il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. Caroleo Grimaldi, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Oggetto del ricorso e motivi della decisione
1 - Con ordinanza 25.7.2000 il Tribunale di Milano, in sede di appello ex ari 310 c.p.p., confermava l'ordinanza 29.6.2000 con la quale la Corte di Assise d'Appello di Milano in data 29.6.2000 aveva respinto l'istanza di sostituzione con gli arresti domiciliari della misura cautelare della custodia in carcere già disposta nei confronti di NI AT, condannata in primo e secondo grado per l'omicidio del marito. Rilevava che analoga richiesta, rivolta ad ottenere la scarcerazione o la sostituzione della misura in considerazione della incompatibilità della detenzione in carcere con lo stato di salute dell'imputata, era già stata respinta dalla Corte d'Assise d'Appello con ordinanza 15.3.2000, in considerazione dell'assenza di variazioni rispetto alla situazione preesistente, oggetto di una serie di accertamenti peritali. Escludeva che costituisse fatto nuovo rilevante ai sensi dell'art. 299 c.p.p. l'episodio evidenziato nella nuova istanza, un malore verificatosi il 26.5.2000, descritto nel diario clinico del carcere come segue:
"riferisce episodio lipotimico in seguito a colloquio con i parenti. Alla visita: lucida, collaborante, ben orientata..." Riferiva che sulla NI, operata il 27.5.1992 per un tumore rivelatosi un meningioma di natura benigna, erano state eseguite una serie di perizie, sia per valutare la sua capacità d'intendere e di volere al momento del fatto, sia per verificare la compatibilità del suo stato di salute con la detenzione. L'ultima, rivolta in tale direzione, era stata disposta durante il processo d'appello, in data 9.2.2000, ed aveva portato ad un parere di assenza di recidiva, di invariabilità del quadro radiologico, di riconducibilità degli episodi lipotimici già lamentati a motivi psicogeni e non di natura comiziale specifica. In questa prospettiva il Tribunale, con il provvedimento qui impugnato, escludeva che l'episodio del 26.5.2000 differisse dagli altri già valutati e valesse a modificare il quadro clinico, sul quale già si era formato giudicato cautelare;
ed esprimeva identico giudizio per altro episodio analogo, verificatosi il 5.7.2000, dopo la pronuncia dell'ordinanza appellata. Disattendeva l'ulteriore censura della difesa, relativa all'assenza di pericolo di fuga. Rilevava che sul punto si era già formato giudicato cautelare a seguito del rigetto dell'appello proposto sul punto in relazione all'ordinanza 23.12.98, rigetto contro il quale era stato proposto ricorso per cassazione dichiarato inammissibile il 6.7.99. Affermava che la difesa non aveva introdotto alcun elemento nuovo, salvo la sentenza di condanna in secondo grado alla pena di 26 anni di reclusione, tale da suggerire la volontà di sottrarvisi, resa possibile dalle consistenti capacità economiche della NI e delle figlie, a lei molto legate, che disponevano di capitali anche all'estero.
2 - Ha proposto ricorso per cassazione il difensore della NI, che nell'interesse della sua assistita deduce:
1) Manifesta illogicità e contraddittorietà della ordinanza. Mancanza di motivazione.
Rileva l'errore compiuto dal Tribunale, sulla scorta della data apposta in calce alla consulenza affidata dal P.M. al prof. GO, nel collocare temporalemte gli accertamenti compiuti da quest'ultimo nel 1996 anziché nel 1997. Deduce contraddittorietà nell'asserire che la difesa non aveva prospettato emergenze nuove, ed aver al tempo stesso disatteso la richiesta difensiva di nuova perizia. 2) Omessa motivazione e violazione degli artt. 275 c. 4 e 299 e. 4 ter c.p.p. Sostiene che tale norma impone, ove si prospettino le condizioni di salute incompatibili con la permanenza in carcere, di disporre perizia, e ciò non era stato fatto nella specie, in cui il giudice si era limitato a tener conto del parere del medico del carcere. Ripercorre l'iter clinico della signora NI e sottolinea ancora come gli accertamenti del prof. GO risalgano al 1997 e non al 1996, e come per errore nella perizia collegiale successiva l'omicidio CI addebitato sia indicato come avvenuto il 27.3.96, anziché il 27.3.95.
3) Violazione dell'art. 274 lett. b) c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione in ordine al pericolo di fuga. Rileva che nell'atto di appello erano stati evidenziati due fatti nuovi, idonei a vincere il giudicato cautelare, costituiti dal lungo lasso di tempo trascorso dalla pronuncia del Tribunale del riesame dalle, sentenza della Corte di Assise d'Appello. Il primo punto non era stato esaminato, il secondo era stato considerato con valutazioni non consentite, concernenti l'entità della pena che non può essere considerata indicativa del pericolo di fuga. Lamenta altresì che il Tribunale, contraddittoriamente, dopo aver parlato di giudicato cautelare ed escluso fatti nuovi, era entrato arbitrariamente nel merito, svolgendo motivazioni incongrue, relative sia alla entità della pena sia alle disponibilità economiche della famiglia CI.
3 - Il ricorso è infondato.
Sul primo e sul secondo motivo d'impugnazione si osserva che, nell'ambito di un giudizio relativo ad una richiesta di revoca o sostituzione di misure cautelari, proposta a norma dell'art 299 c.p.p., compete ai giudici di merito dei due gradi di valutare se gli elementi addotti dall'interessato costituiscano fatti nuovi, anteriormente non valutati, idonei a mutare la situazione sulla quale si sia già eventualmente formato il giudicato cautelare. Nel caso in esame, il fatto nuovo dedotto è un episodio lipotimico, reiteratosi dopo l'ordinanza di primo grado. La motivazione con la quale il Tribunale ha escluso che la situazione sottopostale presentasse novità, trattandosi di persistenza di episodi lipotimici già in precedenza verificatisi e valutati come psicogeni, è logica, e corretta con riferimento al dettato dell'art. 299 c.p.p.. Tale norma infatti, al comma 4 ter, impone al giudice che non ritenga di accogliere l'istanza fondata sulle condizioni di salute, di disporre gli accertamenti peritali del caso quando la parte interessata gli proponga elementi nuovi sui quali tali accertamenti debbano essere compiuti. L'assenza di novità degli episodi indicati, ampiamente motivata sulla scorta di una serie di accertamenti peritali già eseguiti, anche in epoca recente, consentiva al giudice di merito di pervenire al rigetto dell'istanza di sostituzione o revoca della misura cautelare in atto senza dar luogo ad ulteriori indagini peritali, nel rispetto dell'art. 299 c. 4 ter.
Le doglianze difensive sulle valutazioni eseguite in parte sono di merito, inammissibili in questa sede, in parte - quelle relative agli errori di date, relative agli anni 1995-1997 contenuti nella relazione peritale del prof GO e riportate nell'ordinanza impugnata- sono irrilevanti nel presente giudizio, concernente l'attualità e la novità delle situazioni patologiche lamentate.
Sul terzo motivo, inerente al pericolo di fuga già ritenuto in sede di procedimento cautelare, si rileva che il Tribunale ha preso atto dell'assenza di fatti nuovi, tali non potendo essere ritenuti ne' il decorso del tempo trascorso in carcere, che di per sè non invoglia a sopportare la pena detentiva, ne' una sentenza di condanna a 26 anni di carcere, che viene valutata non quale elemento di per sè indicativo del pericolo in esame, bensì quale dato sicuramente inidoneo ad attenuarlo od escluderlo. Le ulteriori circostanze- disponibilità economiche anche all'estero, rapporti con le figlie, possibilità concreta di allontanarsi definitivamente- sono state menzionate ad abundantiam, nella prospettiva dell'assenza di mutamenti della situazione già descritta e valutata all'epoca in cui il pericolo di fuga è stato ritenuto e confermato.
Il ricorso deve essere quindi respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone che copia del provvedimento venga trasmessa a cura della cancelleria al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 23 legge 332/95. Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2001