Cass. pen., sez. I, sentenza 07/02/2001, n. 16156
CASS
Sentenza 7 febbraio 2001

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Allorché venga presentata istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere basata su fatti nuovi intervenuti nelle condizioni di salute, il giudice può legittimamente rigettarla senza disporre perizia medica, qualora ritenga, con motivazione congrua, l'insussistenza di novità negli episodi indicati dall'imputato, atteso che appartiene alla sua discrezionalità valutare se gli elementi addotti costituiscono o non fatti nuovi, anteriormente non valutati, idonei a mutare la situazione sulla quale si sia già eventualmente formato il giudicato cautelare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 07/02/2001, n. 16156
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16156
    Data del deposito : 7 febbraio 2001

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