Cass. pen., sez. III, sentenza 07/04/2004, n. 20390
CASS
Sentenza 7 aprile 2004

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Il reato di lottizzazione abusiva si realizza mediante condotte anche materiali, quali una modificazione edilizia od urbanistica dei terreni, in una zona non adeguatamente urbanizzata, la quale conferisca ad una porzione di territorio comunale un assetto differente, che venga posta in essere senza autorizzazione, ovvero in totale difformità dalla stessa, ed in violazione delle prescrizioni stabilite dagli strumenti urbanistici vigenti od adottati, e tale da poter determinare l'insediamento di abitanti o lo svolgimento di attività, con conseguente necessità di predisporre od integrare le opere di urbanizzazione. (La S.C. ha ritenuto che potesse configurare il reato la realizzazione di un parcheggio per automezzi pesanti, che aveva comportato la trasformazione di un'area molto estesa, in assenza di qualunque intervento programmatorio sottoposto al controllo della P.A.)

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  • 1Lottizzazione abusiva: evoluzione normativa e profili penali
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 07/04/2004, n. 20390
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20390
Data del deposito : 7 aprile 2004

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