Cass. pen., sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 7718
CASS
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 4 d.lgs. n. 159 del 2011

    Il procedimento ha ad oggetto la valutazione della persistente pericolosità dopo la carcerazione e non è sede per dedurre vizi processuali della fase di applicazione della misura. I giudici di merito hanno verificato la base legale della misura alla luce dei principi giurisprudenziali e costituzionali, senza alterare la base fattuale o pregiudicare il diritto di difesa. Le fattispecie delittuose valutate sono rimaste costanti nel tempo.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 6 d.lgs. n. 159 del 2011

    Il Tribunale si è espresso in termini di pericolosità del proposto, valutazione confermata dalla Corte d'appello che ha affermato la persistente ed ingravescente pericolosità sociale del RO.

  • Rigettato
    Mancanza di motivazione sull'obbligo di soggiorno

    Le ragioni dell'applicazione dell'obbligo di soggiorno sono state chiaramente espresse nei provvedimenti applicativi della misura, basate sulla valutazione di inidoneità delle altre misure e sulla grave pericolosità non contenibile, considerando anche le condizioni ambientali. Tali ragioni sono state confermate nei successivi provvedimenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 7718
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7718
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

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