CASS
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 7718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7718 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - STEFANO APRILE SI EI R.G.N. 31655/2025 SC IF SENTENZA Sul ricorso proposto da: RO RC, nato a [...] il [...] avverso il decreto del 29/05/2025 della Corte d'appello di Venezia udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Mattei;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Giovanni B. Bertolini, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con decreto del 26 giugno 2025, la Corte di appello di Venezia, sezione misure di prevenzione, in parziale accoglimento dell’appello proposto avverso il decreto del Tribunale di Venezia del 20 gennaio 2025, riduceva ad anni due la durata della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno applicata a RA RC con ordinanza del 2 luglio 2015, respingendo, nel resto, il ricorso. In particolare, confermato il provvedimento sul punto relativo alla valutazione di persistenza della pericolosità sociale del proposto, da ricondurre alle categorie di cui alle lett. b) e c) dell’art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011, osservava che il periodo di detenzione non aveva esplicato efficacia rieducativa e deterrente posto che, pochi mesi dopo la scarcerazione, RO era stato colto aggirarsi in un quartiere residenziale di Dolo, ove erano stati già segnalati furti, portando seco un dispositivo atto a disturbare le frequenze di apparati di videosorveglianza e di allarmenonché un disturbatore di segnale GPS con antenne, condotta integrante il reato di cui all’art. 617-bis cod. pen.,in tal modo operando con modalità analoghe a quelle contestate nell’ordinanza cautelare del 14 maggio 2014 riferita ad una rapina ai danni di una gioielleria. Negava, inoltre, che le circostanze riferite da RO per motivare la presenza dei dispositivi (ovvero un appuntamento con una donna sposata) fossero idonee, da un punto di vista logico, a giustificarla. Con riferimento alle dichiarazioni resa dal proposto in udienza, osservava che la misura non impediva l’accudimento dell’anziana madre e che non nuoceva all’espletamento dell’attività lavorativa. La Corte riteneva, tuttavia, di dover ridurre la durata della misura da quattro a due anni tenuto conto del lasso di tempo trascorso dalla data di applicazione della misura, della situazione familiare (madre invalida al 100%) e personale (invalidità al 50% in attesa di rivalutazione all’esito di un recente intervento) del proposto che, se non eliminano, Penale Sent. Sez. 1 Num. 7718 Anno 2026 Presidente: DE MA EP Relatore: EI SI Data Udienza: 21/01/2026 comunque, ne attenuano la pericolosità sociale.
2.Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa di RO articolando tre motivi di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Con il primo motivo, denuncia violazione dell’art. 4 d.lgs. n. 159 del 2011. Osserva che nel primo decreto del 2015, il proposto era stato incluso nella categoria di cui alla lett. a) e c) dell’art. 1 del d.lgs. citato. Nella pronuncia di appello, la categoria di appartenenza era stata estesa alla lett. b) e nel decreto del 5 marzo 2025 alle lettere b) e c), in tal modo, ad avviso del ricorrente manifestando la volontà di applicare la misura a prescindere dal presupposto e ledendo il diritto di difesa a causa della mancanza di una precisa e individuata contestazione. Con il secondo motivo, premesso che la fattispecie di reato ravvisata nella condotta di RO non è riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 617-bis cod. pen., osserva che il Tribunale ne ha fatto discendere l’esistenza di un “gravissimo rischio”, mentre l’art. 6 del d.lgs. n. 159 del 2011 richiede che la condotta sia indice di pericolosità del preposto per la sicurezza pubblica. In tal modo, secondo la difesa del ricorrente, il Tribunale è incorso in violazione di legge, avendo equiparato il concetto di rischio a quello di pericolo, nonostante i termini esprimano concetti ben diversi. Con il terzo motivo, osserva che dal provvedimento impugnato e da quello originario non si traggono le motivazioni per le quali è stato imposto l’obbligo di soggiorno, motivato, peraltro, in termini di opportunità.
3.Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Con riferimento al primo motivo, ha osservato che la categoria cui è stato ricondotto il proposto è stata esattamente individuata nel decreto applicativo della misura e che i successivi provvedimenti l’hanno confermata, richiamando, in particolare, l’una o l’altra ipotesi. In ogni caso, ha ricordato la giurisprudenza che consente al giudice di appello, anche in assenza di impugnazione del pubblico ministero, di effettuare una diversa qualificazione della pericolosità sociale in quanto la preclusione del giudicato parziale opera solo rispetto alle situazioni di fatto. Quanto agli altri motivi di ricorso, ha ritenuto trattarsi di osservazioni generiche e formalistiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi manifestamente infondati.
2.Con riferimento al primo motivo di ricorso, si osserva che esso è manifestamente infondato poiché il presente procedimento, in quanto avente ad oggetto la valutazione della persistente pericolosità del RO, dopo il periodo di carcerazione, non rappresenta la sede per dedurre eventuali vizi di carattere processuale che si sarebbe registrati nella fase di applicazione della misura. Esattamente, peraltro i giudici di merito, investiti della richiesta di disporre l’esecuzione dell’originaria misura, si sono posti il problema della base legale della stessa, all’indomani di Corte cost., sent. n. 24 del 2019, verificando, alla luce dei principi enunciati da Sez. U, n. 3513 del 16/12/2021, dep. 2022, Fiorentino, Rv. 282474 – 02, se il titolo potesse ritenersi applicato anche alla luce dell’art. 1, comma 1, lett. b) d. lgs. n. 159 del 2011. Il richiamo contenuto alla lett. c) dell’art. 1, comma 1, appena citato, che si rinviene nel provvedimento impugnato dinanzi a questa Corte – come pure nel provvedimento di primo grado – rappresenta l’esito di una valutazione in diritto che, senza scardinare la portata del titolo originario, non altera in alcun modo – né avrebbe potuto farlo – la base fattuale posta a 2 base dell’originario provvedimento, limitandosi ad apprezzarne la portata agli effetti della concreta valutazione di attuale pericolosità del RO. Invero, riassumendo i contorni fattuali della vicenda si osserva quanto segue: -il decreto del Tribunale di Venezia del 2 luglio 2015, senza esplicita menzione di alcuna categoria di pericolosità, riconduceva di fatto ilRO alla categoria dei soggetti socialmente pericolosi in quanto dedito in modo continuativo ad attività delittuose (lett. a dell’art. 1 d.lgs. n. 159 del 2011) e in quanto abitualmente dedito a traffici illeciti, dai quali traeva in massima parte le risorse per il proprio sostentamento (lett. b del menzionato art. 1). Richiamava, in proposito, sia le condanna evincibili dal certificato penale, sia le informazioni fornite dalla Questura di Venezia, dalle quali si desumeva che RO è soggetto che ha improntato la propria vita al crimine e, in particolare, alla commissione di reati contro il patrimonio (furti, rapine, anche a mano armata, ai danni di gioiellerie, uffici postali, banche) e la cui condotta mette in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica (reati di associazione per delinquere, lesioni personali, tentato omicidio) -il decreto del 25.2.2016 emesso dalla Corte di appello a seguito di impugnazione del decreto del 2 luglio 2025, valorizzava l’appartenenza del proposto alle categorie di cui alle lett. a) e b) dell'art. 1, comma 1, del d.lgs. citato;
-con decreto del 25.1.2025, il Tribunale di Venezia, accogliendo la richiesta della Questura di disporre la prosecuzione della misura, sospesa a seguito della carcerazione subita dal RO, osservava che, con sentenza della Corte Costituzionale n. 24 del 2019, era stata abrogata la lett. a) dell’art. 1 del d.lgs. n. 159/2011, ma che la circostanza non influiva sulla misura di prevenzione in oggetto, la quale era stata applicata anche in base alle fattispecie di pericolosità di cui alle lett. b) e c). A conferma, richiamava le plurime condanne per reati contro il patrimonio (furti e rapine) nonché per reati contro l’ordine pubblico (associazione a delinquere, reati in materia di armi) e contro la persona (lesioni e tentato omicidio) -infine, il decreto della Corte di appello oggi impugnato, confermava la riconducibilità del proposto alle categorie di cui alle lett. b) e c), tenuto conto delle plurime condanne riportate per reati di furto, rapina, associazione a delinquere, lesioni personali, tentato omicidio. La disamina dei provvedimenti evidenzia che le fattispecie delittuose valutate ai fini dell’applicazione della misura di prevenzione e della sua esecuzione sono rimaste costanti nel tempo, il che esclude che la menzione dell’art. 1, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 159 del 2011 – si ripete, in un contesto nel quale si affrontava il tema della persistente pericolosità del RO – abbia alterato la base del provvedimento e comunque pregiudicato il diritto di difesa del ricorrente. Questa Corte, d'altra parte, sia pure con riferimento alla fase di applicazione della misura, ha affermato che «[...] nel procedimento di prevenzione, non si configura una violazione del principio di correlazione tra contestazione e decisione qualora il provvedimento applicativo della misura ritenga sussistente una categoria di pericolosità sociale diversa da quella indicata nella proposta, purché la nuova definizione giuridica sia fondata sui medesimi elementi di fatto posti a fondamento della proposta, in relazione ai quali sia stato assicurato alla difesa un contraddittorio effettivo e congruo (Sez. 1, n. 8038 del 05/02/2019, Manauro, Rv. 274915 - 01 e più recentemente ripreso da Sez. 5, n. 28695 del 19/05/2022, Priolo, Rv. 283542 - 01).)» e che «ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen., applicabile anche alla materia delle misure di prevenzione, come il giudice del dibattimento penale è libero di dare al fatto contestato all'imputato una qualificazione giuridica diversa da quella indicata nel capo di imputazione, così il giudice della prevenzione può qualificare 3 diversamente la pericolosità sociale desunta dagli elementi di fatto posti a base della stessa nella proposta.» (Sez. 2, n. 3133 del 09/12/2022, dep. 2023, Rv. 284051 – 01) D’altro canto, il ricorrente non ha contestato l’identità degli elementi di fatto posti a fondamento della valutazione, ma solo il fatto che il proposto sia stato incluso in categorie diverse nei vari provvedimenti che si sono succeduti: ciò che, peraltro, ai sensi delle precisazioni sopra effettuate, deve escludersi che sia avvenuto in termini che abbiano inciso sulla portata del provvedimento originario e sulla base della valutazione di persistente pericolosità effettuata.
3.Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso relativo alla violazione dell’art. 6 d.lgs. n. 159 del 2011. Il Tribunale si è chiaramente espresso in termini di pericolosità di RO e la valutazione è stata confermata nel decreto della Corte di appello, la quale ha affermato che «[...] Da tali elementi emerge all'evidenza una persistente ed anzi ingravescente pericolosità sociale del RO».
4.Quanto, infine all’obbligo di soggiorno, il ricorrente lamenta che il provvedimento originario difetti nella motivazione relativa ai motivi per i quali la misura applicata sarebbe stata inidonea ove non corroborata dall’obbligo di soggiorno e sottolinea che l’obbligo aggiuntivo è stato applicato in quanto “opportuno”. L’art. 6 comma 3 d.lgs n. 159 del 2011, subordina l’applicazione dell’obbligo di soggiorno alla valutazione di inidoneità delle altre misure di prevenzione. Presupposto per la sua applicazione è, quindi, una grave pericolosità non contenibile con la sola misura della sorveglianza speciale da valutare anche in relazione alle condizioni ambientali nelle quali si è manifestata ed attuata. Il decreto del Tribunale di Venezia del 2 luglio 2015, applicativo della misura, dopo aver ampiamente argomentato sulla pericolosità sociale del proposto in ragione del comportamento illecito e antisociale assunto per lunghi anni e nonostante i ripetuti periodi di detenzione, osservava che «al fine di impedire al proposto di esercitare la propria azione delittuosa in vari ambiti territoriali, appare opportuno aggravare la misura tramite l'applicazione dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza». Le ragioni poste a fondamento dell’obbligo aggiuntivo venivano confermate dalla Corte di appello di Venezia nel provvedimento del 25.2.2016, rimarcando che «L'attività illecita del RO si svolge nei luoghi più diversi del territorio Veneto, e non si concentra affatto nel luogo di residenza, di modo che appare quanto mai opportuno il mantenimento, a garanzia della collettività, dell'obbligo di dimora, misura che consente un più pregnante ed efficace controllo del sottoposto». La valutazione veniva confermata nei successivi decreti con i quali, dopo la detenzione, si disponeva l’esecuzione della misura. Ne consegue che le ragioni dell’applicazione dell’obbligo di soggiorno sono state chiaramente espresse nei provvedimenti applicativi della misura e interpretate in modo aderente al disposto normativo e alla ratio della norma e sono state meramente ribadite, con motivazione più sintetica, ma comunque sufficiente, nei provvedimenti con i quali è stata disposta l’esecuzione, oggi oggetto di impugnazione.
5. Alla luce delle motivazioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616, comma 1 cod. proc. pen., consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese 4 processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 21/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente SI EI EP DE MA 5
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Giovanni B. Bertolini, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con decreto del 26 giugno 2025, la Corte di appello di Venezia, sezione misure di prevenzione, in parziale accoglimento dell’appello proposto avverso il decreto del Tribunale di Venezia del 20 gennaio 2025, riduceva ad anni due la durata della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno applicata a RA RC con ordinanza del 2 luglio 2015, respingendo, nel resto, il ricorso. In particolare, confermato il provvedimento sul punto relativo alla valutazione di persistenza della pericolosità sociale del proposto, da ricondurre alle categorie di cui alle lett. b) e c) dell’art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011, osservava che il periodo di detenzione non aveva esplicato efficacia rieducativa e deterrente posto che, pochi mesi dopo la scarcerazione, RO era stato colto aggirarsi in un quartiere residenziale di Dolo, ove erano stati già segnalati furti, portando seco un dispositivo atto a disturbare le frequenze di apparati di videosorveglianza e di allarmenonché un disturbatore di segnale GPS con antenne, condotta integrante il reato di cui all’art. 617-bis cod. pen.,in tal modo operando con modalità analoghe a quelle contestate nell’ordinanza cautelare del 14 maggio 2014 riferita ad una rapina ai danni di una gioielleria. Negava, inoltre, che le circostanze riferite da RO per motivare la presenza dei dispositivi (ovvero un appuntamento con una donna sposata) fossero idonee, da un punto di vista logico, a giustificarla. Con riferimento alle dichiarazioni resa dal proposto in udienza, osservava che la misura non impediva l’accudimento dell’anziana madre e che non nuoceva all’espletamento dell’attività lavorativa. La Corte riteneva, tuttavia, di dover ridurre la durata della misura da quattro a due anni tenuto conto del lasso di tempo trascorso dalla data di applicazione della misura, della situazione familiare (madre invalida al 100%) e personale (invalidità al 50% in attesa di rivalutazione all’esito di un recente intervento) del proposto che, se non eliminano, Penale Sent. Sez. 1 Num. 7718 Anno 2026 Presidente: DE MA EP Relatore: EI SI Data Udienza: 21/01/2026 comunque, ne attenuano la pericolosità sociale.
2.Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa di RO articolando tre motivi di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Con il primo motivo, denuncia violazione dell’art. 4 d.lgs. n. 159 del 2011. Osserva che nel primo decreto del 2015, il proposto era stato incluso nella categoria di cui alla lett. a) e c) dell’art. 1 del d.lgs. citato. Nella pronuncia di appello, la categoria di appartenenza era stata estesa alla lett. b) e nel decreto del 5 marzo 2025 alle lettere b) e c), in tal modo, ad avviso del ricorrente manifestando la volontà di applicare la misura a prescindere dal presupposto e ledendo il diritto di difesa a causa della mancanza di una precisa e individuata contestazione. Con il secondo motivo, premesso che la fattispecie di reato ravvisata nella condotta di RO non è riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 617-bis cod. pen., osserva che il Tribunale ne ha fatto discendere l’esistenza di un “gravissimo rischio”, mentre l’art. 6 del d.lgs. n. 159 del 2011 richiede che la condotta sia indice di pericolosità del preposto per la sicurezza pubblica. In tal modo, secondo la difesa del ricorrente, il Tribunale è incorso in violazione di legge, avendo equiparato il concetto di rischio a quello di pericolo, nonostante i termini esprimano concetti ben diversi. Con il terzo motivo, osserva che dal provvedimento impugnato e da quello originario non si traggono le motivazioni per le quali è stato imposto l’obbligo di soggiorno, motivato, peraltro, in termini di opportunità.
3.Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Con riferimento al primo motivo, ha osservato che la categoria cui è stato ricondotto il proposto è stata esattamente individuata nel decreto applicativo della misura e che i successivi provvedimenti l’hanno confermata, richiamando, in particolare, l’una o l’altra ipotesi. In ogni caso, ha ricordato la giurisprudenza che consente al giudice di appello, anche in assenza di impugnazione del pubblico ministero, di effettuare una diversa qualificazione della pericolosità sociale in quanto la preclusione del giudicato parziale opera solo rispetto alle situazioni di fatto. Quanto agli altri motivi di ricorso, ha ritenuto trattarsi di osservazioni generiche e formalistiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi manifestamente infondati.
2.Con riferimento al primo motivo di ricorso, si osserva che esso è manifestamente infondato poiché il presente procedimento, in quanto avente ad oggetto la valutazione della persistente pericolosità del RO, dopo il periodo di carcerazione, non rappresenta la sede per dedurre eventuali vizi di carattere processuale che si sarebbe registrati nella fase di applicazione della misura. Esattamente, peraltro i giudici di merito, investiti della richiesta di disporre l’esecuzione dell’originaria misura, si sono posti il problema della base legale della stessa, all’indomani di Corte cost., sent. n. 24 del 2019, verificando, alla luce dei principi enunciati da Sez. U, n. 3513 del 16/12/2021, dep. 2022, Fiorentino, Rv. 282474 – 02, se il titolo potesse ritenersi applicato anche alla luce dell’art. 1, comma 1, lett. b) d. lgs. n. 159 del 2011. Il richiamo contenuto alla lett. c) dell’art. 1, comma 1, appena citato, che si rinviene nel provvedimento impugnato dinanzi a questa Corte – come pure nel provvedimento di primo grado – rappresenta l’esito di una valutazione in diritto che, senza scardinare la portata del titolo originario, non altera in alcun modo – né avrebbe potuto farlo – la base fattuale posta a 2 base dell’originario provvedimento, limitandosi ad apprezzarne la portata agli effetti della concreta valutazione di attuale pericolosità del RO. Invero, riassumendo i contorni fattuali della vicenda si osserva quanto segue: -il decreto del Tribunale di Venezia del 2 luglio 2015, senza esplicita menzione di alcuna categoria di pericolosità, riconduceva di fatto ilRO alla categoria dei soggetti socialmente pericolosi in quanto dedito in modo continuativo ad attività delittuose (lett. a dell’art. 1 d.lgs. n. 159 del 2011) e in quanto abitualmente dedito a traffici illeciti, dai quali traeva in massima parte le risorse per il proprio sostentamento (lett. b del menzionato art. 1). Richiamava, in proposito, sia le condanna evincibili dal certificato penale, sia le informazioni fornite dalla Questura di Venezia, dalle quali si desumeva che RO è soggetto che ha improntato la propria vita al crimine e, in particolare, alla commissione di reati contro il patrimonio (furti, rapine, anche a mano armata, ai danni di gioiellerie, uffici postali, banche) e la cui condotta mette in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica (reati di associazione per delinquere, lesioni personali, tentato omicidio) -il decreto del 25.2.2016 emesso dalla Corte di appello a seguito di impugnazione del decreto del 2 luglio 2025, valorizzava l’appartenenza del proposto alle categorie di cui alle lett. a) e b) dell'art. 1, comma 1, del d.lgs. citato;
-con decreto del 25.1.2025, il Tribunale di Venezia, accogliendo la richiesta della Questura di disporre la prosecuzione della misura, sospesa a seguito della carcerazione subita dal RO, osservava che, con sentenza della Corte Costituzionale n. 24 del 2019, era stata abrogata la lett. a) dell’art. 1 del d.lgs. n. 159/2011, ma che la circostanza non influiva sulla misura di prevenzione in oggetto, la quale era stata applicata anche in base alle fattispecie di pericolosità di cui alle lett. b) e c). A conferma, richiamava le plurime condanne per reati contro il patrimonio (furti e rapine) nonché per reati contro l’ordine pubblico (associazione a delinquere, reati in materia di armi) e contro la persona (lesioni e tentato omicidio) -infine, il decreto della Corte di appello oggi impugnato, confermava la riconducibilità del proposto alle categorie di cui alle lett. b) e c), tenuto conto delle plurime condanne riportate per reati di furto, rapina, associazione a delinquere, lesioni personali, tentato omicidio. La disamina dei provvedimenti evidenzia che le fattispecie delittuose valutate ai fini dell’applicazione della misura di prevenzione e della sua esecuzione sono rimaste costanti nel tempo, il che esclude che la menzione dell’art. 1, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 159 del 2011 – si ripete, in un contesto nel quale si affrontava il tema della persistente pericolosità del RO – abbia alterato la base del provvedimento e comunque pregiudicato il diritto di difesa del ricorrente. Questa Corte, d'altra parte, sia pure con riferimento alla fase di applicazione della misura, ha affermato che «[...] nel procedimento di prevenzione, non si configura una violazione del principio di correlazione tra contestazione e decisione qualora il provvedimento applicativo della misura ritenga sussistente una categoria di pericolosità sociale diversa da quella indicata nella proposta, purché la nuova definizione giuridica sia fondata sui medesimi elementi di fatto posti a fondamento della proposta, in relazione ai quali sia stato assicurato alla difesa un contraddittorio effettivo e congruo (Sez. 1, n. 8038 del 05/02/2019, Manauro, Rv. 274915 - 01 e più recentemente ripreso da Sez. 5, n. 28695 del 19/05/2022, Priolo, Rv. 283542 - 01).)» e che «ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen., applicabile anche alla materia delle misure di prevenzione, come il giudice del dibattimento penale è libero di dare al fatto contestato all'imputato una qualificazione giuridica diversa da quella indicata nel capo di imputazione, così il giudice della prevenzione può qualificare 3 diversamente la pericolosità sociale desunta dagli elementi di fatto posti a base della stessa nella proposta.» (Sez. 2, n. 3133 del 09/12/2022, dep. 2023, Rv. 284051 – 01) D’altro canto, il ricorrente non ha contestato l’identità degli elementi di fatto posti a fondamento della valutazione, ma solo il fatto che il proposto sia stato incluso in categorie diverse nei vari provvedimenti che si sono succeduti: ciò che, peraltro, ai sensi delle precisazioni sopra effettuate, deve escludersi che sia avvenuto in termini che abbiano inciso sulla portata del provvedimento originario e sulla base della valutazione di persistente pericolosità effettuata.
3.Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso relativo alla violazione dell’art. 6 d.lgs. n. 159 del 2011. Il Tribunale si è chiaramente espresso in termini di pericolosità di RO e la valutazione è stata confermata nel decreto della Corte di appello, la quale ha affermato che «[...] Da tali elementi emerge all'evidenza una persistente ed anzi ingravescente pericolosità sociale del RO».
4.Quanto, infine all’obbligo di soggiorno, il ricorrente lamenta che il provvedimento originario difetti nella motivazione relativa ai motivi per i quali la misura applicata sarebbe stata inidonea ove non corroborata dall’obbligo di soggiorno e sottolinea che l’obbligo aggiuntivo è stato applicato in quanto “opportuno”. L’art. 6 comma 3 d.lgs n. 159 del 2011, subordina l’applicazione dell’obbligo di soggiorno alla valutazione di inidoneità delle altre misure di prevenzione. Presupposto per la sua applicazione è, quindi, una grave pericolosità non contenibile con la sola misura della sorveglianza speciale da valutare anche in relazione alle condizioni ambientali nelle quali si è manifestata ed attuata. Il decreto del Tribunale di Venezia del 2 luglio 2015, applicativo della misura, dopo aver ampiamente argomentato sulla pericolosità sociale del proposto in ragione del comportamento illecito e antisociale assunto per lunghi anni e nonostante i ripetuti periodi di detenzione, osservava che «al fine di impedire al proposto di esercitare la propria azione delittuosa in vari ambiti territoriali, appare opportuno aggravare la misura tramite l'applicazione dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza». Le ragioni poste a fondamento dell’obbligo aggiuntivo venivano confermate dalla Corte di appello di Venezia nel provvedimento del 25.2.2016, rimarcando che «L'attività illecita del RO si svolge nei luoghi più diversi del territorio Veneto, e non si concentra affatto nel luogo di residenza, di modo che appare quanto mai opportuno il mantenimento, a garanzia della collettività, dell'obbligo di dimora, misura che consente un più pregnante ed efficace controllo del sottoposto». La valutazione veniva confermata nei successivi decreti con i quali, dopo la detenzione, si disponeva l’esecuzione della misura. Ne consegue che le ragioni dell’applicazione dell’obbligo di soggiorno sono state chiaramente espresse nei provvedimenti applicativi della misura e interpretate in modo aderente al disposto normativo e alla ratio della norma e sono state meramente ribadite, con motivazione più sintetica, ma comunque sufficiente, nei provvedimenti con i quali è stata disposta l’esecuzione, oggi oggetto di impugnazione.
5. Alla luce delle motivazioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616, comma 1 cod. proc. pen., consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese 4 processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 21/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente SI EI EP DE MA 5