CASS
Sentenza 3 luglio 2023
Sentenza 3 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/07/2023, n. 28560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28560 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul rinvio pregiudiziale ex art. 24 bis c.p.p. proposto da: GUP PRESSO IL TRIBUNALE MILANO ordinanza del 23/02/2023 nel procedimento nei confronti di: ON MA, 16-09-1961 Milano udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
lette le conclusioni del Sostituto P.G. ALESSANDRO CIMMINO Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020. Penale Sent. Sez. 2 Num. 28560 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 20/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Milano, con ordinanza del 23/02/2023, ha rimesso alla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen., la questione concernente la competenza per territorio in ordine al reato di cui all'art. 648-bis cod. pen., contestato all'imputato ON MA al capo F) della rubrica. 2. Il Pubblico ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale ES NO, con requisitoria dell'1/06/2023, ha chiesto «che la Corte di cassazione dichiari inammissibile la richiesta di rinvio pregiudiziale» CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Milano ha rimesso in via pregiudiziale alla Corte di cassazione la questione della competenza per territorio in relazione al delitto di riciclaggio, contestato al capo F) dell'imputazione. In particolare, il Giudice, all'udienza del 23/03/2023, dopo aver illustrato e valutato le prospettazioni della difesa dell'imputato - espresse con la memoria del 17/10/2022 e con la successiva del 31/01/2023 - e sentito il pubblico ministero sul punto, ha prospettato la propria posizione sulla questione rappresentando la possibilità di ritenere territorialmente competente il Tribunale di Varese, in ragione del principio secondo il quale la consumazione del reato di cui all'art. 648-bis cod. pen., di cui l'imputato è chiamato a rispondere senza concorrenti, si realizza nel luogo in cui è stato compiuto il primo atto dissimulatorio, nel caso di specie costituito dal primo accredito sul conto corrente dell'imputato, individuato in Tradate (VA). Come affermato in motivazione da Sez. 1, sentenza n. 22326 del 2023 «.... siccome nell'architettura dell'art. 24-bis cod. proc. pen. il giudice procedente "può" - non deve - rimettere la questione alla Corte di cassazione, se sceglie di utilizzare il rinvio pregiudiziale, deve motivare e spiegare le ragioni di questa sua scelta e, quindi, prendere esplicita posizione sull'eccezione sollevata dalla parte. Del resto, la ratio della norma (evitare che l'eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente sollevata venga respinta, ma resti come un "vizio occulto" del processo, con la possibilità che essa, accolta nei gradi successivi, determini la caducazione dell'attività processuale svolta medio tempore e la necessità di ricominciare l'iter processuale) rende evidente che il giudice si trova a rimettere la questione quando la parte prospetti la sua incompetenza ed egli, invece, si ritenga competente: invero, se, al contrario, si ritiene incompetente, dovrà 2 pronunciare sentenza di incompetenza. ...» Nel caso di specie, come osservato nella requisitoria del Procuratore generale di udienza, le cui conclusioni sono dal Collegio condivise, il GUP, che appare condividere la prospettazione difensiva, non ha proceduto attraverso sentenza di incompetenza, non prospettando, peraltro, l'impossibilità di risolvere la questione con gli ordinari strumenti (cfr. in motivazione, Sez. 1, n. 20612 del 12/04/2023, Iannotta, non mass.). 2. In tali termini, il rinvio pregiudiziale della questione di competenza è inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la richiesta di rinvio pregiudiziale. Dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Milano. Così deciso, il 20/06/2023
lette le conclusioni del Sostituto P.G. ALESSANDRO CIMMINO Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020. Penale Sent. Sez. 2 Num. 28560 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 20/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Milano, con ordinanza del 23/02/2023, ha rimesso alla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen., la questione concernente la competenza per territorio in ordine al reato di cui all'art. 648-bis cod. pen., contestato all'imputato ON MA al capo F) della rubrica. 2. Il Pubblico ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale ES NO, con requisitoria dell'1/06/2023, ha chiesto «che la Corte di cassazione dichiari inammissibile la richiesta di rinvio pregiudiziale» CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Milano ha rimesso in via pregiudiziale alla Corte di cassazione la questione della competenza per territorio in relazione al delitto di riciclaggio, contestato al capo F) dell'imputazione. In particolare, il Giudice, all'udienza del 23/03/2023, dopo aver illustrato e valutato le prospettazioni della difesa dell'imputato - espresse con la memoria del 17/10/2022 e con la successiva del 31/01/2023 - e sentito il pubblico ministero sul punto, ha prospettato la propria posizione sulla questione rappresentando la possibilità di ritenere territorialmente competente il Tribunale di Varese, in ragione del principio secondo il quale la consumazione del reato di cui all'art. 648-bis cod. pen., di cui l'imputato è chiamato a rispondere senza concorrenti, si realizza nel luogo in cui è stato compiuto il primo atto dissimulatorio, nel caso di specie costituito dal primo accredito sul conto corrente dell'imputato, individuato in Tradate (VA). Come affermato in motivazione da Sez. 1, sentenza n. 22326 del 2023 «.... siccome nell'architettura dell'art. 24-bis cod. proc. pen. il giudice procedente "può" - non deve - rimettere la questione alla Corte di cassazione, se sceglie di utilizzare il rinvio pregiudiziale, deve motivare e spiegare le ragioni di questa sua scelta e, quindi, prendere esplicita posizione sull'eccezione sollevata dalla parte. Del resto, la ratio della norma (evitare che l'eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente sollevata venga respinta, ma resti come un "vizio occulto" del processo, con la possibilità che essa, accolta nei gradi successivi, determini la caducazione dell'attività processuale svolta medio tempore e la necessità di ricominciare l'iter processuale) rende evidente che il giudice si trova a rimettere la questione quando la parte prospetti la sua incompetenza ed egli, invece, si ritenga competente: invero, se, al contrario, si ritiene incompetente, dovrà 2 pronunciare sentenza di incompetenza. ...» Nel caso di specie, come osservato nella requisitoria del Procuratore generale di udienza, le cui conclusioni sono dal Collegio condivise, il GUP, che appare condividere la prospettazione difensiva, non ha proceduto attraverso sentenza di incompetenza, non prospettando, peraltro, l'impossibilità di risolvere la questione con gli ordinari strumenti (cfr. in motivazione, Sez. 1, n. 20612 del 12/04/2023, Iannotta, non mass.). 2. In tali termini, il rinvio pregiudiziale della questione di competenza è inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la richiesta di rinvio pregiudiziale. Dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Milano. Così deciso, il 20/06/2023