Sentenza 21 febbraio 2007
Massime • 1
Il delitto di calunnia ha natura plurioffensiva, in quanto lede non solo l'interesse primario dello Stato, soggetto passivo principale, alla corretta amministrazione della giustizia, ma anche il diritto all'onore dell'incolpato, che assume la veste di concorrente persona offesa e che, in quanto tale, è legittimato all'opposizione alla richiesta di archiviazione del relativo procedimento.
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- 1. Calunnia: la persona falsamente accusata può opporsi alla richiesta di archiviazioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima In tema di calunnia, il soggetto falsamente incolpato è legittimato a proporre l'opposizione alla richiesta di archiviazione del procedimento, attesa la natura plurioffensiva del reato (Cassazione penale , sez. VI , 25/07/2017 , n. 49740). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO 1. C.S. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione emesso dal G.i.p. presso il Tribunale di Bologna il 16.9.2014; ha dedotto la violazione di norme processuali, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c). Lamenta il ricorrente di non …
Leggi di più… - 2. Nessun risarcimento per chi è stato assolto da una denuncia (Cass. Civ., 6554/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
La denuncia di un reato perseguibile d'ufficio non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante anche in caso di proscioglimento o di assoluzione, se non quando essa possa considerarsi calunniosa, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante, interrompendo così ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato; infatti, nell'ambito di uno Stato di diritto liberaldemocratico, in cui si attribuisce valore civico e sociale all'iniziativa del privato nell'attivare la riposta giudiziaria dinanzi alla violazione della legge penale, è …
Leggi di più… - 3. Cassazione: non si possono chiedere i danni a chi denuncia un reatoSabrina Caporale · https://www.studiocataldi.it/ · 24 marzo 2014
di Sabrina Caporale - "La denuncia di un reato perseguibile d'ufficio non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante, ai sensi dell'art. 2043 c.c., anche in caso di proscioglimento o di assoluzione, se non quando essa possa considerarsi calunniosa, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante, interrompendo così ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato". È quanto affermato dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 6554/2014) in occasione di un procedimento avvito al fine di far accertare e dichiarare la condanna al risarcimento …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/02/2007, n. 10535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10535 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 21/02/2007
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 420
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 19354/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HI EL, nato Valva (SA) il 10.07.1955;
avverso il decreto di archiviazione emesso il 05.10.2004 dal G.I.P. del Tribunale di Salerno;
nel procedimento penale nei confronti di:
AP AE, nato a [...] il [...], indagato per il reato di calunnia;
esaminati gli atti, il ricorso e il decreto impugnato;
udita in Camera di consiglio la relazione svolta dal consigliere Dott. Paoloni Giacomo;
lette le richieste scritte del Procuratore Generale concludenti per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito di indagini preliminari, scaturite da denuncia di CH EL (susseguente a procedimento definito con sentenza 7.2.2004 del Tribunale di Salerno s.d. di Eboli, che dichiarava non doversi procedere nei confronti del CH per il reato di danneggiamento, estinto per remissione di querela della p.o. AE IO), il procedente pubblico ministero presso il Tribunale di Salerno, ritenuta infondata la notizia di reato, richiedeva il 29.6.2004 l'archiviazione degli atti nei confronti di AE IO, indagato per il reato di calunnia in pregiudizio del CH.
A tale richiesta di archiviazione si opponeva il denunciante - p.o. EL CH.
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno con l'epigrafato decreto del 5.10.2004, formato da laconico provvedimento redatto con timbro in calce alla richiesta del P.M., deliberava de plano l'archiviazione degli atti.
Avverso detto decreto di archiviazione ha proposto, con l'ausilio di difensore, rituale (in relazione all'assunta data di effettiva conoscenza dell'atto) ricorso per cassazione la p.o. CH, formulando un unico motivo di censura incentrato sull'inosservanza della lesse processuale penale per violazione del principio del contraddittorio di cui all'art. 127 c.p.p., comma 3 (omessa fissazione dell'udienza camerale prevista dall'art. 410 c.p.p.). Il ricorso è fondato, palese configurandosi la validità della doglianza del ricorrente, alla luce delle disposizioni codicistiche disciplinanti la procedura incidentale introdotta dall'opposizione della persona offesa avverso la richiesta di archiviazione del P.M. opposizione legittima, avuto riguardo alla natura plurioffensiva del delitto di calunnia lesivo dell'interesse primario dello Stato (soggetto passivo principale) alla corretta amministrarne della giusta, ma altresì lesivo dell'onore dell'incolpato, che assume la veste di concorrente persona offesa (cfr. Cass. Sez. 6^, sent. 11.11.1998 n. 3507, Cavallini, rv. 212680). Nel caso di specie emerge dagli processuali, consultabili da questo collegio poiché si verte in tema di vizio in procedendo, che nessuna udienza camerale è stata fissata dal G.I.P. in relazione all'opposizione interposta dalla p.o. CH e che, conseguentemente, non si è svolto alcun contraddittorio tra le parti. In ragione dell'omessa fissazione da parte del G.I.P. del Tribunale di Salerno dell'udienza camerale prevista dall'art. 410 c.p.p. e (deve aggiungersi) della totale mancanza di motivazione sull'eventuale inammissibilità dell'opposizione della p.o., il decreto di archiviazione oggetto di gravame è affetto - secondo il consolidato indirizzo di questa Corte regolatrice, dal quale il collegio decidente non reputa di doversi discostare da insanabile nullità per violazione del diritto della medesima persona offesa al contraddittorio.
Per l'effetto deve annullarsi senza rinvio l'impugnato decreto di archiviazione trasmettendosi gli atti al Tribunale di Salerno per l'ulteriore corso (rituale svolgimento della subprocedura camerale di opposizione alla richiesta di archiviazione del P.M.).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Salerno per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2007