Sentenza 17 marzo 1999
Massime • 1
In tema di emissione di assegno senza provvista, non sussiste divieto di inutilizzabilità dell'atto di protesto del titolo, in quanto lo stesso deve ritenersi cosa pertinente al reato, atta ad individuarne l'autore ed ad accertare la consumazione e gli elementi circostanziali dell'illecito. Esso pertanto costituisce prova documentale, acquisibile al processo ai sensi degli articoli 234 e seguenti cod. proc. pen. e come tale può essere inserito nel fascicolo per il dibattimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/03/1999, n. 4779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4779 |
| Data del deposito : | 17 marzo 1999 |
Testo completo
composta dal Udienza pubblica
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 17.3.1999
Dott. Guido Ietti Consigliere SENTENZA
Dott. Nunzio Cicchetti Consigliere N. 573
Dott. Sandro Occhionero Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Angelo Di Popolo Consigliere N. 35.270/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
CE ID nato a Borgo a [...] il [...],
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze del 19.5.1998. Visti gli atti consentiti, la sentenza denunziata e il ricorso, udita in pubblica udienza la relazione del consigliere dr. Sandro Occhionero e le conclusioni del sostituto procuratore generale, dott. Giovanni Palombarini, per l'inammissibilità del ricorso;
Rilevato che ID CE - condannato, con sentenza del Pretore di Lucca dell'1.3.95 confermata in appello il 19.5.98 dalla Corte di Firenze, per il delitto continuato di emissione in Napoli e altrove tra il 15.10.92 e il 30.11.'92 di assegni senza provvista e di assegni senza autorizzazione del trattario, con indicazione di Altopascio quale luogo del pagamento - ha proposto ricorso per cassazione;
Rilevato che con il ricorso, proposto per inosservanza di norme processuali stabilite a pena d'inutilizzabilità (art. 606 let. "c " del c.p. il CE ha sostenuto che la acquisizione agli atti dei verbali di protesto e la loro successiva utilizzazione probatoria si era risolta in una inammissibile acquisizione e utilizzazione di testimonianze extraprocessuali, rese da funzionari della banca sulle circostanze di fatto della mancanza di provvista e dell'avvenuta revoca dell'autorizzazione della banca ad emettere assegni;
Rilevato che la questione, nei termini in cui è stata posta dal ricorrente, è manifestamente infondata (Cass. sez. VI sent. 32 del 20.3.1991, rv. 187.02 7; sez. V sent. 9.77 6 del 12.9.1994, rv. 199.85 2), perché nella normativa processuale vigente non è previsto alcun divieto di utilizzazione dell'atto di protesto del titolo;
Rilevato infatti che l'atto di protesto è cosa pertinente al reato, che può servire a individuarne l'autore e ad accertare la consumazione e gli elementi circostanziali dell'illecito, come tale inseribile nel fascicolo per il dibattimento ex art. 431.1 let. "f" c.p.p., ed è prova documentale, che può essere acquisita legittimamente al processo ex artt. 234 e segg. c.p.p.;
Ritenuto, pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato alle spese e al versamento della somma di L.
1.000.000 alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del procedimento e al versamento della somma di L.
1.000.000 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 17 marzo 1999. Depositato in Cancelleria il 15 aprile 1999