CASS
Sentenza 14 aprile 2023
Sentenza 14 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/04/2023, n. 16084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16084 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da KO VE (CUI 01LT5GX), nata il [...]; avverso la sentenza del 9 marzo 2022, della Corte d'appello di Trieste;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PE LORI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Trieste, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto ER KO responsabile del delitto di furto aggravato in appartamento. Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputata, si compone di due motivi di censura. Con il primo, in particolare, si deduce, sotto i profili dell'inosservanza di norma processuale e del connesso vizio di motivazione, l'incompletezza e l'arbitrarietà delle ricerche disposte ai fini della successiva dichiarazione di irreperibilità, eseguite, in ipotesi, senza considerare tutti i nominativi collegati al codice unico identificativo riferibile alla ricorrente e comunque senza dar conto Penale Sent. Sez. 5 Num. 16084 Anno 2023 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 17/03/2023 né dei luoghi ove sarebbero stati effettuate, né del fatto che le attività fossero volte a ricercare la KO con tutti gli altri nominati ad ella ricollegabili. Il secondo censura, invece, la mancata applicazione del beneficio premiale previsto per il rito abbreviato, escluso dalla corte territoriale sull'erroneo presupposto dell'omessa produzione della procura speciale, laddove tale atto era stato correttamente trasmesso a mezzo p.e.c. (in ragione della trattazione scritta disposta in applicazione della disciplina emergenziale). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La ricorrente è stata ritenuta responsabile delle condotte a lei ascritte nel capo d'imputazione sulla base dell'esaltazione dei rilievi papillari avvenuta all'interno dell'abitazione della persona offesa, ove fu consumato il furto. Rilievi corrispondenti a quelli raccolti in occasione di un precedente fotosegnalamento, del 1991, durante il quale la ricorrente aveva declinato le generalità di ER KO. Ebbene, le ricerche sono state effettuate a nome di ER KO, alias NA KO (l'imputata, nel ricorso per cassazione, dichiara ancora altro nome - ER -, ma, alla luce dell'assenza di elementi di certezza sul segno identificativo, si è continuato ad utilizzare nell'intestazione della sentenza il nome di ER e soprattutto il CUI), presso il domicilio da lei eletto all'atto delle scarcerazioni (Dalmine, via Sectoria). Agli atti non risultava né il luogo di lavoro, né la dimora, né la residenza anagrafica. E le ricerche svolte presso il DAP hanno dato conto dell'arresto della donna dal 9 all'il luglio 2012 e dal 3 al 4 aprile 2013, ma la stessa non risultava ristretta in carcere all'epoca di emissione dei decreti di irreperibilità. E tanto è sufficiente ai fini della legittimità del decreto di irreperibilità emesso, atteso che alcuna ulteriore notizia risultava agli atti del processo e l'obbligo di effettuare nuove ricerche nei luoghi indicati dall'art. 159, comma 1, cod. proc. pen. è condizionato all'oggettiva praticabilità degli accertamenti, quale limite logico di ogni garanzia processuale (Sez. 4, n. 35867 del 21/09/2021, Rv. 281977). Ogni ulteriore acquisizione (peraltro semplicemente evocata, non avendo la ricorrente evidenziato alcun ulteriore concreta indicazione in ordine a diversi luoghi di ricerca) non inficia la validità della dichiarazione di irreperibilità, fondata su ricerche complete in relazione agli elementi risultanti dagli atti al momento in cui dette ricerche sono state eseguite (Sez. 2, n. 45541 del 16/10/2009, Rv. 245599). 2. Ugualmente inammissibile per manifesta infondatezza è il secondo motivo di ricorso. La ricorrente, restituita nel termine per impugnare, proponeva appello 2 avverso la sentenza contumaciale emessa in primo grado dal Tribunale di Gorizia. Il giudizio veniva celebrato con le forme camerali proprie del rito emergenziale e l'udienza fissata per il 9 marzo 2022. Ricevuta la comunicazione delle conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico Ministero, il difensore depositava, il 1° marzo 2022, le sue conclusioni e, unitamente ad esse, la procura speciale conferita dall'imputata per la scelta del rito abbreviato. Ebbene, la richiesta era tardiva e quindi inammissibile, atteso che tale facoltà deve essere esercitata con il primo atto di impulso processuale, avendo già avuto l'imputato piena conoscenza del processo e, quindi, ben potendo compiere ogni scelta processuale ritenuta opportuna al momento della proposizione dell'appello (Sez. 2, n. 8737 del 22/11/2019, dep. 2020, Rv. 278517). 3. Il ricorso, quindi, deve ritenersi inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 marzo 2023 Il Consigliere est sore Il Presidente
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PE LORI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Trieste, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto ER KO responsabile del delitto di furto aggravato in appartamento. Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputata, si compone di due motivi di censura. Con il primo, in particolare, si deduce, sotto i profili dell'inosservanza di norma processuale e del connesso vizio di motivazione, l'incompletezza e l'arbitrarietà delle ricerche disposte ai fini della successiva dichiarazione di irreperibilità, eseguite, in ipotesi, senza considerare tutti i nominativi collegati al codice unico identificativo riferibile alla ricorrente e comunque senza dar conto Penale Sent. Sez. 5 Num. 16084 Anno 2023 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 17/03/2023 né dei luoghi ove sarebbero stati effettuate, né del fatto che le attività fossero volte a ricercare la KO con tutti gli altri nominati ad ella ricollegabili. Il secondo censura, invece, la mancata applicazione del beneficio premiale previsto per il rito abbreviato, escluso dalla corte territoriale sull'erroneo presupposto dell'omessa produzione della procura speciale, laddove tale atto era stato correttamente trasmesso a mezzo p.e.c. (in ragione della trattazione scritta disposta in applicazione della disciplina emergenziale). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La ricorrente è stata ritenuta responsabile delle condotte a lei ascritte nel capo d'imputazione sulla base dell'esaltazione dei rilievi papillari avvenuta all'interno dell'abitazione della persona offesa, ove fu consumato il furto. Rilievi corrispondenti a quelli raccolti in occasione di un precedente fotosegnalamento, del 1991, durante il quale la ricorrente aveva declinato le generalità di ER KO. Ebbene, le ricerche sono state effettuate a nome di ER KO, alias NA KO (l'imputata, nel ricorso per cassazione, dichiara ancora altro nome - ER -, ma, alla luce dell'assenza di elementi di certezza sul segno identificativo, si è continuato ad utilizzare nell'intestazione della sentenza il nome di ER e soprattutto il CUI), presso il domicilio da lei eletto all'atto delle scarcerazioni (Dalmine, via Sectoria). Agli atti non risultava né il luogo di lavoro, né la dimora, né la residenza anagrafica. E le ricerche svolte presso il DAP hanno dato conto dell'arresto della donna dal 9 all'il luglio 2012 e dal 3 al 4 aprile 2013, ma la stessa non risultava ristretta in carcere all'epoca di emissione dei decreti di irreperibilità. E tanto è sufficiente ai fini della legittimità del decreto di irreperibilità emesso, atteso che alcuna ulteriore notizia risultava agli atti del processo e l'obbligo di effettuare nuove ricerche nei luoghi indicati dall'art. 159, comma 1, cod. proc. pen. è condizionato all'oggettiva praticabilità degli accertamenti, quale limite logico di ogni garanzia processuale (Sez. 4, n. 35867 del 21/09/2021, Rv. 281977). Ogni ulteriore acquisizione (peraltro semplicemente evocata, non avendo la ricorrente evidenziato alcun ulteriore concreta indicazione in ordine a diversi luoghi di ricerca) non inficia la validità della dichiarazione di irreperibilità, fondata su ricerche complete in relazione agli elementi risultanti dagli atti al momento in cui dette ricerche sono state eseguite (Sez. 2, n. 45541 del 16/10/2009, Rv. 245599). 2. Ugualmente inammissibile per manifesta infondatezza è il secondo motivo di ricorso. La ricorrente, restituita nel termine per impugnare, proponeva appello 2 avverso la sentenza contumaciale emessa in primo grado dal Tribunale di Gorizia. Il giudizio veniva celebrato con le forme camerali proprie del rito emergenziale e l'udienza fissata per il 9 marzo 2022. Ricevuta la comunicazione delle conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico Ministero, il difensore depositava, il 1° marzo 2022, le sue conclusioni e, unitamente ad esse, la procura speciale conferita dall'imputata per la scelta del rito abbreviato. Ebbene, la richiesta era tardiva e quindi inammissibile, atteso che tale facoltà deve essere esercitata con il primo atto di impulso processuale, avendo già avuto l'imputato piena conoscenza del processo e, quindi, ben potendo compiere ogni scelta processuale ritenuta opportuna al momento della proposizione dell'appello (Sez. 2, n. 8737 del 22/11/2019, dep. 2020, Rv. 278517). 3. Il ricorso, quindi, deve ritenersi inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 marzo 2023 Il Consigliere est sore Il Presidente