Sentenza 12 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/07/2002, n. 10178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10178 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBL A10 1 78/0 2 IN NO E DE OPOL ITA ANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO - Presidente R.G.N. 15612/99 - Consigliere- Cron. 2775L Dott. Michele DE LUCA Dott. Donato FIGURELLI - Consigliere- Rep. Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Ud. 23/04/02 CELLERINO Rel. ConsigliereDott. Giuseppe ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZA RL, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9,- presso lo studio dell'avvocato LUIGI BIAMONTI, che la rappresenta e all'avvocato MINO AULETTA, giustadifende unitamente delega in atti;
- ricorrente
contro
ROMEO, elettivamente domiciliato in ROMA VIAGIGLI Расша м A presso lo studio dell'avvocato ANDREA DI PORTO, che lo rappresenta e difende, giusta delega 2002 in atti;
1774 controricorrente -1- nonchè
contro
ORSO SRL IN LIQ., OTTO SRL IN LIQ., S.T.M. SRL IN LIQ., BARIBAL SRL IN LIQ., CUB INVESTENT LTD IN LIQ.; - intimati avverso la sentenza n. 4596/99 del Tribunale di -MILANO, depositata il 08/05/99 R.G.N. 744/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/04/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito l'Avvocato BIAMONTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G. 15612/99 Svolgimento del processo Nel giugno del '94 la sig.ra CA ZZ si rivolgeva al Pretore di Milano esponen- do d'aver collaborato con il sig. ME GL dal 1984, quand'era direttrice di quat- tro testate giornalistiche, per creare l'immagine del marchio, della produzione e del personaggio ME GL, collaborando alla preparazione di collezioni e sfilate di moda. Ricordato che, per lo sviluppo del marchio ME GL, nel marzo dell'84 era stata costituita la società r.l. OR, di cui GL era socio al 70%, riferiva che, essendosi consolidato un rapporto di stretta amicizia e di collaborazione con lui, era stato pre- visto che le sarebbero state corrisposte le retribuzioni per l'attività prestata in un momento successivo, dovendosi occupare di trovare i locali della nuova sede di Mi- lano (corso Como), dell'assunzione di personale, di organizzare l'ufficio, le sfilate, le promozioni la preparazione delle collezioni sicché, lasciata la direzione della rivista Elle, si interessava esclusivamente della gestione dei progetti ME GL;
• Aggiungeva che, costituita nell'aprile dell'88 la s.r.l Otto per gestire tutti negozi- spazi ME GL'e, successivamente, la BA s.r.l., per il controllo e la distribu- zione della linea prét à porter, con relativi accessori, nonché per sostenere le spese degli uffici stampa e di rappresentanza di Milano, New York e Parigi, aveva ottenu- to, nell'89, uno straordinario successo per la ME GL con l'apertura di nuovi negozi nel mondo e a Parigi, dove vincolava 250 milioni di titoli per l'apertura dello 'Spazio 2'. Ricordato che non era andato a buon fine un accordo per il prelievo di 25 milioni di franchi dalla Cub Investments TD. di Guerney per l'acquisto di una casa a Parigi e che non le erano stati versati annualmente 500 milioni di lire a titolo di compenso forfetario che le società Otto, OR, BA ed ST avrebbero dovuto corrisponder- le a partire dal '90, essendo solo stati sottoscritti due contratti con le società S.T.Me Otto, perfezionati formalmente, secondo la narrativa della sentenza impugnata, con la s.r.l. CA ZZ Editore, esponeva che tra il febbraio ed il marzo '91 cessava il suo rapporto con ME GL, da cui, unitamente alle società del gruppo, pretende- va un compenso di L. 7 miliardi, per l'attività svolta dall'83 al '91, oltre il risarci- mento dei danni all'immagine in misura non inferiore a L. 300.000 milioni. 3 Costituitisi i convenuti, eccetto la Cub Investments, eccependo l'indeterminatezza della domanda, l'incompetenza del giudice adito e l'infondatezza delle domande nel merito, la sentenza sfavorevole del Pretore era appellata dalla ZZ nei confronti di ME GL e delle società in liquidazione OR, Otto e ST (così l'intestazione della sentenza del Tribunale di Milano). Il Tribunale ha confermato la sentenza di primo grado perché "non è stata data la prova di un accordo sulla pattuizione di tale compenso (di 500 milioni annui - nella sentenza si parla anche di 500.000 milioni per un evidente refuso) da corrispondere a titolo personale (in grassetto nel testo -n. dell'est.) alla ZZ", osservando, "d'al- tro canto" che "l'intensa attività in questione è stata dedotta in rapporti intersocietari che la ricorrente intratteneva quale procuratrice della P & P.", essendo emerso che "le società convenute fatturavano rilevanti compensi, proprio per le attività di pub- blicità immagine P.R. ecc. dedotte nel ricorso alla PP, della quale la ZZ era socia e legale rappresentante". Contro la sentenza del Tribunale di Milano La ZZ illustra tre motivi di ricorso per cassazione nei confronti, oltreché del GL, che s'è costituito con controricorso, delle società in liquidazione OR, Otto e ST e delle soc. BA e Club Inve- stments TD di Guerney. MOTIVI DELLA DECISIONE Secondo quant'esposto nella parte narrativa, la sentenza del Tribunale è stata emessa esclusivamente fra la sig.ra ZZ e, oltre ME GL, persona fisica, le società in liquidazione OR, Otto e ST. Non sono, invece, indicati fra i soggetti processuali anche le società BA e Cub Investments, sicché la loro chiamata da parte della difesa della ZZ in questa se- de di legittimità deve essere reputata tamquam non esset, oltretutto non essendovi, sul punto, alcuna censura. Ciò premesso, con il primo motivo di ricorso per cassazione l'odierna ricorrente ipo- tizza "contraddittoria ed insufficiente motivazione in ordine a un punto decisivo del- la controversia: il diritto di CA ZZ ad essere retribuita a titolo personale per la rilevante ed incontestata attività personale svolta, pacificamente provata ed ammessa sia dai giudici di primo che di secondo grado" e, a tal fine, riportati alcuni passi della sentenza di primo grado, secondo la quale "era assolutamente pacifico 4 ...che CA ZZ aveva svolto una amplissima attività, imponente facoltà di ini- ziativa a tutto campo..; ...ampiezza di poteri... intensissima attività prestata...", il cui contenuto è confermato dal Tribunale ("..enorme attività svolta.."), contesta il giudizio negativo della sentenza perché "gli elementi documentali e le prove orali acquisite hanno dato prova inequivocabile d'una massiccia attività personale della ZZ", che meritava un compenso, "anche in relazione all'art. 36 della Costitu- zione". Con il secondo mezzo, si sostiene l'esistenza di vizi di motivazione "sull'effettività dell'accordo sul compenso, da provare a mezzo di testimoni", perché "la sentenza impugnata si è limitata a ritenere che non sia stata data la prova di un accordo ri- guardo all'importo di 500 milioni annuali da versare alla ZZ", quando non ne è stata ammessa, in primo ed in secondo grado, la prova, né ha, "in aderenza alle con- clusioni subordinate, fissato equamente un importo a favore della ZZ", a fronte dell'amplissima attività personale svolta e considerata l'esistenza di una ipotesi di accordo sottoscritta dal dott. Gabrielli, fiduciario del GL, prodotta in primo grado. Infine, con la terza censura, la difesa della ricorrente denuncia vizi di motivazione, obiettando "l'inesistenza di compensi ottenuti da CA ZZ attraverso interposi- zione societaria-PP". Assume, in proposito, che il Tribunale avrebbe dovuto "dare ingresso alla prova te- stimoniale sul quantum, cioè sulla pattuizione in ordine allo specifico compenso, ovvero effettuare una condanna al pagamento del compenso in via equitativa anche in relazione all'art. 432 c.p.c." e, in questo contesto, ipotizza che la rilevanza del- l'importo, peraltro adeguata all'attività creatrice dell'immagine ME GL, ha inci- so sfavorevolmente sulla pretesa a titolo personale promossa dalla sua assistita, per nulla assorbita dai "minimi" compensi autonomi corrisposti alla PP. Nel merito, nessuno dei tre motivi di censura, da esaminare unitariamente, perché denunciano congiuntamente vizi di motivazione, lamentando la mancata assunzione di prove testimoniali finalizzate alla dimostrazione, soprattutto ai fini economici, dell'ingente attività espletata dall'odierna ricorrente in favore del GL e delle socie- tà che facevano a lui capo, merita considerazione. Com'è noto, costituendo stabile principio fermamente condiviso da questa Corte Su- prema, qualora con il ricorso per cassazione venga dedotta l'incongruità e l'illogicità 5 della motivazione della sentenza impugnata per la mancata ammissione di un mezzo istruttorio é necessario che il ricorso riproduca, mediante trascrizione integrale, la prova non ammessa, per consentire alla Corte di legittimità la verifica e l'esame del- la decisività della prova non ammessa, o della risultanza non valutata (o insufficien- temente apprezzata), dato che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cas- sazione, desumibile dall'art. 366, cod.proc.civ., solo tale indicazione specifica con- sente alla Corte di cassazione, alla quale é precluso l'esame diretto degli atti di cau- sa, di delibare la decisività della risultanza stessa, oltretutto non potendo la Corte sopperire alla carenza espositiva con indagini integrative. (v. ex multis, SS.UU., 13 gennaio 1997, n. 265; Cass., 18 settembre 2000, n. 12308). Orbene, tutta l'impostazione del ricorso, nel contestare l'affermazione "non è stata data la prova di un accordo sulla pattuizione di tale compenso... da corrispondere a titolo personale alla ZZ", si è limitata a porre l'accento sull'indubbia (lo affer- mano entrambi i giudici di merito) attività "a 360 gradi" della ZZ, ma ha trascu- rato del tutto di riprodurre, in conformità ai principi surriferiti, il capitolato di prova che i giudici di merito non avrebbero ammesso e che era diretto a dimostrare che era intervenuto fra le parti, cioè tra la ZZ, quale soggetto autonomo di diritti rispet- to alle altre società a lei riferibili (PP e srl CA ZZ editore, di cui la sentenza impugnata ricorda la partecipazione nella costruzione dell'immagine ME GL) e le parti intimate un puntuale accordo economico a fronte del suo impegno, svolto a titolo personale, per creare, sviluppare e consolidare il successo del personaggio. D'altra parte non può certo costituire elemento indiziario, ignorandosene il contenu- to per via del già segnalato principio di autosufficienza del ricorso, invocato nel se- condo motivo di ricorso, "l'ipotesi di accordo sottoscritta dal dott. Gabrielli, fiducia- rio di ME GL portante l'ipotesi di un compenso a favore della ZZ", di cui controparte, nel controricorso nega la rilevanza e l'esistenza stessa (v. pgg. 17/18, ricorso). D'altra parte, il Tribunale oppone, all'esistenza di un'attività coordinata e continuati- va allegata dalla ricorrente a suffragio della sua pretesa, rapporti intersocietari, os- servando che la ZZ "pretende in sostanza che l'attività venga ulteriormente va- lutata anche sul piano personale, senza però offrire la prova di un preciso accordo in proposito," e sostiene, del tutto coerentemente dal punto di vista logico-giuridico, 6 che "la sola prova del materiale svolgimento dell'attività non può essere sufficiente a fondare il diritto ad un distinto compenso a titolo individuale.". Osservazione che il patrocinio della ZZ mostra di non tenere in alcuna conside- razione nell'economia delle sue censure. In questo contesto è del tutto fuorviante, quasi che ci fosse una sorta d'imbarazzo nei giudicanti ad attribuire svariati miliardi di lire alla ricorrente, lamentare che non sia stata ammessa la prova sul quantum, dolendosi, altresì, del mancato riconoscimento d'un equo compenso, proposto in via subordinata (ex art. 36, cost.), perché, è bene ribadirlo, ciò che avrebbe dovuto formare oggetto d'indagine propedeutica, da pro- muovere opportunamente nelle sedi di merito, era l'esistenza di un rapporto parteci- pato ed economicamente valutato a titolo individuale dalla ZZ con il GL e le società del gruppo, riproducendone, se verificato, il contenuto in questa sede, al fine di dimostrare la decisività dell'errore del Tribunale che l'aveva negato, la cui senten- za, invece, resiste alle generiche e inconsistenti censure che ne discutono il risultato. Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Il Collegio reputa, infine, che sussistano motivi di giustizia per compensare fra le 1 parti le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa fra le parti le spese processuali di questo giu- dizio di legittimità. Così deciso in Roma il 23 aprile 2002 Il Consigliere est Lisko Il Presidente Vincenzo Miles 3 IL CANCELLIERE 0 3 1 A I Depositato in Cancelleria 5 S . D S T . , A R oggi, 12 LUG. 2002 O N T L A , ' L 3 L A O L S 7 - E B E 8 P I D - S IL CANCELLIERE D 1 I I S 1 N A N T G E E S O S O G I A P G A D E M I E L O , T A O T A D I R L R T E L I S T I E D N G D E E O S R E 7 a- 3.