Sentenza 25 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/07/2002, n. 10910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10910 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITAL09 1 0/02 4 7 IN NOME DEL POPOL TAL 3 . O ) L N E L , O C 1 B 9 CORTE SUPREMA LI CASSAZIONE A E 9 P 1 E - I Oggetto 1 N D 1 O - I 1 E Z 2 C A SEZIONE PRIMA CIVILE . I R L T D S 9 I U 3 I G E E G R 6 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: E 4 A . N D . T E T T T R S N I R.G.N. 6480/99 A ( E Dott. Giovanni LOSAVIO Presidente S E Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere 28516 Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Cron. - Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO - Consigliere Rep. - Rel. Consigliere Ud. 31/01/2002 Dott. Onofrio FITTIPALDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CONSORZIO DI BONIFICA DEL TRONTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR 10, presso l'avvocato MINZI M., а rappresentato e difeso dall'avvocato LUZI OSIRIDE, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
RA GI, SERIT PICENA SpA;
intimati avverso la sentenza n. 96/98 del Giudice di pace di SAN 2002 BENEDETTO DEL TRONTO, depositata il 10/07/98; 248 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 udienza del 31/01/2002 dal Consigliere Dott. Onofrio FITTIPALDI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Luzi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo, l'assorbimento degli altri motivi del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 26/3/98 il sig. RA Giu- conveniva, innanzi al Giudice di pace di S. Be- seppe nedetto del Tronto, il Consorzio di Bonifica del Tronto nonché la SERIT Picena spa, per sentire accertare e di- chiarare illegittima la richiesta di pagamento di con- tributo di £ 20.000 (oltre interessi ed accessori) por- tata dal bollettino di versamento con codice identifi- cativo 008400032612 e con n. di doc. 7804679, data di emissione novembre 1997 e consegna ruoli 10/10/97, tri- buto 0630 (ruolo 0673) anno 1997. Il Consorzio di Bonifica e la SERIT PICENA SPA servizio riscossione tributi, nel costituirsi, eccepi- vano il difetto di giurisdizione del giudice adito, in favore della giurisdizione del giudice amministrativo, e comunque l'incompetenza territoriale e comunque per materia del medesimo giudice adito, in favore della 2 R competenza del TRIBUNALE o del Pretore, stanti, rispet- tivamente, la natura tributaria della pretesa del Con- sorzio e comunque la sua inerenza a bene immobile, ed in ogni caso, nel merito, deducevano l'infondatezza della domanda. Il giudice di pace, con sentenza del 9/7-10/7/98, nel decidere la causa secondo equità in base al valore della controversia, dichiarata l'infondatezza delle ec- cezioni sollevate in ordine al difetto di giurisdizione ed alla incompetenza, accoglieva la domanda, dichiaran- do non dovuta la somma richiesta e condannava il Con- eventualmente sorzio a restituire all'attore la somma versata. Proponeva ricorso per cassazione il Consorzio, sulla base di 6 motivi. Non si costituiva l'intimato. Inerendo il I motivo ad una questione attinente al- la giurisdizione, per dedotta violazione dell'art. 2 della legge n. 1034 del 1971, per avere il giudice adi- to affermato la propria competenza anziché quella del giudice amministrativo al quale solo - a dire del Con- sarebbe spettato decidere sulla correttezza sorzio - dell'esercizio del potere impositivo, il procedimento veniva assegnato alla Sezioni Unite le quali, affermata la natura tributaria dei contributi di bonifica, esclu- 3 devano la giurisdizione del giudice amministrativo e delle stesse commissioni tributarie, e, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della controversia, rimetteva la causa alla I sezione civile per la decisione degli altri motivi e per la pronuncia sulle spese. MOTIVI DELLA DECISIONE All'esito della pronuncia delle Sezioni Unite, re- stano da affrontare i residui motivi di ricorso. Con i motivi II, III, IV, V, VI, il Consorzio ri- corrente deduce, rispettivamente: VIOLAZIONE DELL'ART. 26, 27, 615 E 9 C.P.C.; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9 C.P.C.; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 E 8 C.P.C. OMESSA PRONUNCIA- CARENZA DI MOTIVAZIONE;
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 860 C.C. E DI TUTTO IL SISTEMA DI BONIFICA, IN SPECIE NORME RELATIVO ALLA DELL'ART. NONCHE' DELL'ART. 1 E 8 11 R.D. 13/2/1933 N. 215 DEL DPR 23/6/1962 N. 947 VIOLAZIONE DI LEGGE IN ORDINE ALLA PROVA E FALSE AFFERMAZIONI SULLA MEDESIMA;
VIOLAZIONE DELL'ART. 61 C.P.C. Pregiudiziale ed assorbente si rivela l'esame del III motivo del ricorso, con il quale il consorzio lamenta l'erroneità della statuizione, conte- nuta in sentenza, secondo la quale la controversia non 4 rientrerebbe nella competenza per materia del Tribuna- le ai sensi del capoverso dell'art. 9 c.p.c.. La doglianza - di per sé del tutto ammissibile, quand'anche si indirizzi avverso una sentenza resa dal giudice di pace in una causa di valore inferiore a 2 investe la dedotta milioni di lire, posto che essa si rivela piena- violazione di una norma processuale mente fondata. Ciò va affermato alla luce della (del resto già sottolineata, nel corso di questo stesso giudizio di legittimità, dalle stesse S.U., nel momento in cui hanno ritenuto infondato il I motivo) più volte ribadita natura tributaria delle controversie attinenti alla debenza e o al rimborso dei contributi pretesi dai Consorzi di bonifica. Più in particolare, la con- troversia oggetto del presente giudizio, non rientrando ancora, nel momento in cui è stata introdotta (si ren- de, infatti, inapplicabile, ad essa, ai sensi dell'art. 5 c.p.c., lo ius superveniens rappresentato dall'art. 12, comma 2, della legge n. 448/2001, modificativo del- l'art. 2 del d lg. n. 31 dicembre 1992, n. 546, ed in- troduttivo di una competenza generale dei giudici delle commissioni tributarie), tra quelle devolute, nel te- sto allora vigente dell' art. 2 del d.lg. n. 546 cit., alla giurisdizione delle medesime commissioni tribu- tarie, andava e va ricondotta alla competenza per mate- 5 ria del Tribunale di Ascoli Piceno, ai sensi del capo- verso dell'art. 9 del codice di rito (vedi in tal sen- so, per tutte, Cass. 26 ottobre 2000, n. 14099; Cass. 22/11/2001, n. 14789). In accoglimento, pertanto del III motivo di ricor- so, la impugnata sentenza va in tal senso cassata, as- sorbiti risultando tutti gli altri motivi. Segue la condanna dell'intimato alla refusione delle spese processuali dell'intero giudizio in favore del Consorzio ricorrente, che si liquidano come da di- spositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso. Cassa l'impugnata sentenza e dichiara la competenza del Tribunale di Ascoli Piceno. Condanna RA Giuseppe alla refusione delle spese dell'intero giudizio in fa- vore del ricorrente, che liquida in complessivi eu- ro.554,20 , di cui euro 300 (trecento) quali onora- ri, per il presente grado di giudizio, ed in complessi- ve £ 385.000 (di cui £ 200.000 per diritti, £ 150.000 per onorari, e £ 35.000 per spese generali) per il giu- dizio di merito. Così deciso nella camera di Consiglio della I se- zione civile della Suprema Corte di Cassazione, il 31 gennaio 2002. Il Consigliere estensore Onofrio Fittipaldi CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria 25 LUG. 2002 il IL CANCELLIERE +3 7 Il Presidente Giovanni Losavio Glosarro IL CANCELLIENE Luisa Passinetti