Sentenza 20 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/02/2003, n. 2597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2597 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ogerito Opposizione agli SEZIONE TERZA CIVILE atti esecutivi 02 597 70 Composte dagli Ill.mi 8igg.ri Magistrati: R.G.N. 22722/0 Dott. Vincenzo CARBONE Presidente Consigliere Dott. Paolo RIA Cron. 5854 Consigliere Dott. Francesco Dotl. Luigi Francesco DI NANNI - Rel. Consigliere 734 Rap. Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Ud. 03/12/02 ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: 3AGAT AZIONARIA GESTIONE AEROPORTO TORINO SPA, in proprio, corrente in Caselle, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Ing. Mario Carrara, elettivamente domic iata in ROMA PIAZZA DEI CAPRETTARI 70 presso studio dell'avvocato VITTORIO RIPA D- MEANA, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato DOMENICO PIACENZA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE BORINI SPA: MORTEO SOPREFIN SPA, S.A. ITINERA, EDILVIE COSTRUZIONI GENERALI SPA, 2002 2408 EREDI TRASCHETTI SPA, REDI ELECTRIC SPA, rappresentati 1 da BORIN! CCSTRUZIONI SPA, ܕ܀ sede in Torino, in pro tempore,persona del Legale rappresentante elettivamente domiciliato in ROMA VIA CONDOTTI 91, presso lo studio dell'avvocato BERARDINO L_HONATI, che п difende anche disgiuntamente all'avvocato STELLINA MARTELLI, giusta delega in atti;
controricorrente - avverso la sentenza г. 6170/00 del Tribunale di TORINO, Sezione VIII Civile, emessa il 15/06/00 e depositata il 17/06/00 (R.G. 4124/99); udita la relazione della CELSE svolta nella camera di consiglio il 03/12/02 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Actonietta CARESTIA che ha chiesto si dichiari l'inammissibilità del ricorso, соп le consequenze di legge. Svolgimento del processo 1. I l tribunale di Torino, nel giudizio promosso dalla spa SA contro la spa Raggruppamento d'imprese Borini Costruzioni ed altri, con ordinanza del 26 set- tembre 1997, ingiunse alla SA, quale mandataria del Comune di Torino, di pagare immediatamente alla spa Bo- rini Costruzioni ed altri la somma di lire 1.200.000, oltre interessi;
all'ordinanza seguì atto di precesto 2 del 10 novembre 1997, conterente la richiesta di paga- mento della somma indicata. La SA, quale mandataria della Città di Torino, con ricorso del 14 novembre 1997 al giudice dell'esecu- zione del tribunale di Torino, premesso che l'atto di precetto cra sottoscritto da legale privo di mandato (id. est: procura), propose opposizione all'esecuziono ed agli atti esecutivi, facendo rilevare l'atto era slato rivolto contro di lei, quaie mandataria della città di T'crino senza specificare 50 si tral Lava di mandato con o senza rappresentanza. Il Raggruppamento d'imprese Borini, utilizzando co- titoio esccutivo i'ordinanza prima indicata ed i1 те precetto, iniziò l'esecuzione forzata contro la SA con le forme dell'espropriazione presso terzi.
2. La spa SA, con ricorso del 5 dicembre 1997 rivolto allo stesso giudice deli'esecuzione, ha propo- sto opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, denunciando: che la procedura esecutiva era nulla, per derivazione dalla nullità dell'atto di precetto errata- mento notificato e privo di valida sottoscrizione;
che il titolo esecutivo azionato non era valido a promuove- re l'esecuzione forzata nei suoi confronti in proprio.
3. I tribunale, disposta la separazione dell'oppo- sizione agli atti esecutivi dalle altre domande, con 3 sentenza del giugno 2000, l'ha dichiarata inamuissi- bile, affermando, per quanto è асста rilevante, che nel ricorso non era indicato alcun vizio riguardante l'atto di pignoramento presso terzi.
4. La spa SACAT ha impugnate la decisione mediante ricorso per cassazione. Il Raggruppamento d'imprese Borini resiste con con- troricorso. Ricorrendo una delle ipotesi di cui all'art. 375 cod. proc. civ., gli atti Sono stati rimessi al P.M. per le sue conclusioni sulla controversia ed il P.M. hã concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inam- missibile. Le parti private hanno depositato merorie difensi- ve. Motivi della decisions La decisione impugnata ha dichiarato che il vi- 1. zio denunciato con l'opposizione agli atti esecutivi era quello della mancanza del requisito formale indica- to nell'art. 543 n. 2 ccd. proc. civ., ma nel ricorso rulla si diceva in ordine alla regolarità formale del- l'atto di pignoramento, perché la ricorrente si era li- mitata a denunciare la nullità dell'atto di precetto.
1.1. La SA, dopo una premessa sull'oggello de] - l'opposizione agli atti esecutivi che non interessa in quesca sede, con il primo motivo di ricorso, sostiene che la decisione impugnata non ha tenuto conto del fat- to che l'opposizione CONTIO l'atto di pignoramento presso terzi conteneva la specificazione della nullità di quell'atto come nullità derivata da quella dell'atto Qi precetto: censura di violazione decli artt. 617 e 112 cod. proc. civ. Con il secondo motivo la SA aggiunge che la rul lità del precetto consisteva nel fatto che l'atto era sottoscritto da difensore privo di procura, in quanto Ja procura non poteva essere ricavata dagli atti della causa di merito pendento davanti allo stesso tribunale: censura di violazione degli artt. 480, 125 e 53 cod. proc. civ. e contestuale violazione dell'art. 112 dello stesso codice. Con il terzo motivo la SAGA? si duole del fatto che ha tenuto conto del fattola decisione impugnata non che l'intimazione di pagamento non specificava se essa avrebbe dovuto pagare in proprio quale rappresentante della Città di Torino: censura di violazione degl artt. 474, 479, 480 cod. proc. civ., e degli artt. 1704 c 1380 cod. civ.
1.2. Alcuno dei motivi si presenta come fondato Е i'intero ricorso deve essere rigettato, come manifesta- mente infondato. h S 2. L'esecuzione forzata, ΠΕΙ sistoma vigente, si Svclge attraverso atti successivi, ciascuno avente ипа sua autonomia. 1 vizi del processo esecutivo, quindi, debbono essere fatti valere con riferimento a ciascun atto del procedimento, nel termine perentorio di cinque giorni dai compimento dell'atto stesso. Dalla regola discende che ין impugnaziva dell'atto che non sia stata tempestiva гe comporta ia slia conva- lidazione ai fini dell'ulteriore svolgimento del proce- dimento Cass. 17 luglio 2000, n. 9365. 3. primi due motivi del ricorso non tengono conto di questi principi. E pur vero, infatti, che l'atto di precetto può essere sottoscritto dal difensore munito di procura. e che l difetto configura nullità dell'atto, ma è - treLLanto vero che questa nulli-à deve essero fatta va- lere attraverso opposizione agli atti esecutivi, da proporsi nel termine di cinque giorni dalla notifica- zione dell'atto di precetto: Cass. 18 giugno 2001, Пi. 8219, tra le tanto. Ne discende che la SA non può far valere l'impu- gnativa dei vizi del precedente atto di precetto, COMO elemento determinante la tempestività dell'opposizione contro l'atto di pignoramento, se поп dimostra, come era necessario fare, non solo che l'opposizione contro 6 l'atto di precetto fosse stata tempestivamente propo- sta, ma che fosse stata anche accolta. Ciò non è stato fatto e l'errore può essere rileva- to d'ufficio da questa Corte in sede di correzione del- la motivazione della decisione adottata.
4. La censura contenuta nel terzo motivo non è am- missibile, in quanto, а tacere delle sua possibile no- vità, introduce davanti a questa Corte un motivo che attiene al dovere della SA di subire l'esecuzione (id. est: una censura relativa alla decisione sull'op- posizione all'esecuzione) e non alle regolarità della procedura esecutiva.
5. Le spese di questo giudizio possono essere inte- ramente compensate tra le parti.
P. q. m.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 3 dicembre 2002. Luigi Francesco Di Nanni, Est. Francescoمنكم م عну, рио Алия my جم Il Presidente IL CANCELLIERE C DEPOSITATO IN CANCELLERIA ZO ST Oggi 20 FEB. 2003--- IL CANCELLIERE C1 NT Battisia 7