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Sentenza 9 maggio 2023
Sentenza 9 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/05/2023, n. 19460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19460 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. De UC NA, nata a [...] il [...] 2. MA LO NI MAa IO, nato a [...] il [...] 3. MA CA MAa IO, nato a [...] il [...] 4. OM AL, nata a [...] il [...], nella qualità di genitore responsabile del minore OM OE MA;
avverso il decreto del 07/07/2022 della Corte di appello di Napoli;
letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
letta la requisitoria scritta del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni, che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto impugnato, la Corte d'appello di Napoli, ad eccezione che per un immobile, ha confermato la confisca di beni immobili, prodotti finanziari e polizze assicurative nella disponibilità del defunto SC MA ed intestati o pervenuti per successione ereditaria a sua moglie NA De UC e ad altri familiari, Penale Sent. Sez. 6 Num. 19460 Anno 2023 Presidente: CAPOZZI ANGELO Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 23/03/2023 ritenendo il predetto MA soggetto indiziato di appartenenza al clan di "camorra" guidato da tale Biagio Cava ed operante in Avellino, in un periodo che va dal 1985 al 2011. 2. Ricorre per cassazione, tramite il proprio difensore, NA De UC, sulla base di due motivi. 2.1. Il primo consiste nella violazione di legge per difetto di motivazione in punto di congruenza del periodo di manifestazione della pericolosità sociale dell'indiziato con quello di acquisizione al patrimonio dei beni confiscati. La difesa lamenta l'erroneo impiego - nella relativa indagine patrimoniale condotta dal perito nominato dalla Corte d'appello e da quest'ultima posta a fondamento della propria decisione - di una metodologia valevole semmai per il soggetto indiziato, ma non per un terzo interessato, come la De UC: la quale era titolare di un patrimonio ereditato dalla sua famiglia d'origine e di risorse economiche proprie, avendo sempre svolto attività lavorative lecite che hanno prodotto un'elevata redditività. 2.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione del principio di non contraddizione dell'ordinamento giuridico. La decisione impugnata, infatti, si porrebbe in contrasto con la sentenza del Tribunale di Avellino del luglio 2011, che, pur giudicando SC MA colpevole di partecipazione all'anzidetta cosca camorristica, aveva disposto in suo favore il dissequestro e la restituzione dei medesimi beni oggetto della presente confisca e, in quel procedimento giudiziario, sottoposti a sequestro a norma dell'art. 12-sexies, d.l. n. 306 del 1992, conv. dalla legge n. 356 del 1992. Il Tribunale, valutando - si sostiene - un compendio probatorio più ampio e non settoriale, com'è invece quello del giudice della prevenzione, era pervenuto all'affermazione della provenienza lecita di quei beni, pur in presenza di un giudizio di colpevolezza per il reato associativo, avendo concluso - sulla base di una consulenza tecnica e della testimonianza di una funzionaria di banca - che il MA era persona «sicuramente benestante». Deve ritenersi contraria alla legge, pertanto, la rivendicazione, da parte della Corte d'appello, del potere di autonoma valutazione di quelle risultanze probatorie ai fini del diverso giudizio di prevenzione. 3. Ha proposto ricorso anche la difesa di LO NI MAa IO MA, per due motivi. 3.1. Il primo consiste nella violazione dei presupposti applicativi della misura, sotto diversi profili. 2 3.1.1. Anzitutto, per quel che riguarda la delimitazione del periodo di pericolosità. MA è stato riconosciuto colpevole di partecipazione all'associazione camorristica dal 2003 al 2007, secondo la contestazione elevatagli nel già citato processo tenutosi dinanzi al Tribunale di Avellino e conclusosi con la sentenza del 2011. La Corte d'appello, nel decreto oggetto d'impugnazione, ha però ritenuto di retrodatare la sua appartenenza a quel sodalizio al 1985, sulla base dell'episodio relativo al rinvenimento, in quell'epoca, presso la sua abitazione, di armi, munizioni ed un'autovettura blindata intestata ad una società della moglie del capo-clan, da ciò desumendo l'esistenza, già allora, di un rapporto fiduciario tra costoro. Obietta la difesa che tale fatto non può reputarsi sintomatico di una già esistente partecipazione del MA alla consorteria, non potendo escludersi che si fosse trattato di un puro atto di cortesia, espressione, al più, di contiguità ideologica al fenomeno MA, di condivisione culturale o di mera frequentazione con soggetti inseriti in quei contesti, che non valgono ad integrare l'appartenenza richiesta dalla legge. 3.1.2. In secondo luogo, il ricorrente contesta il giudizio di sproporzione tra il valore dei beni confiscati ed i redditi leciti del nucleo familiare. L'indagine peritale su cui la decisione si fonda presenterebbe, infatti, plurime criticità, in quanto: si estende incomprensibilmente ad un periodo che va dal 1977 al 2017, estremamente più ampio di quello oggetto d'interesse; si fonda sulle dichiarazioni reddituali anteriori al 1998, di cui il perito non spiega come sia venuto in possesso;
utilizza criteri di natura esclusivamente presuntiva, come i parametri Istat;
e, infine, ha trascurato di compiere qualsiasi accertamento sul tenore di vita della famiglia MA, in realtà assai modesto. Inoltre, il decreto impugnato ha omesso di considerare che MA e sua moglie svolgevano regolarmente attività economica lecita, ed altresì che la De UC proveniva da famiglia benestante. In dettaglio, poi, il ricorso esamina le risultanze patrimoniali che giustificherebbero gli acquisti degli immobili. 3.2. Con il secondo motivo, il ricorso lamenta la violazione dell'art. 649, cod. proc. pen., in relazione alla citata sentenza del Tribunale di Avellino del 2011, rilevando l'identità degli elementi probatori, e non solo dei fatti, oggetto dei due giudizi. 4. Hanno proposto un unico ricorso comune CA MAa IO MA e AL OM, quest'ultima nella qualità di genitore responsabile del minore OM OE MA, lamentando: 3 4.1. la violazione del "ne bis in idem" e comunque del principio di non contraddizione dell'ordinamento giuridico, in termini pressoché identici a quanto dedotto dalla De UC;
4.2. l'assenza di pericolosità di SC MA nel periodo ritenuto dalla Corte d'appello, com'è dimostrato dall'aver quegli ottenuto nel 1989 il nulla osta della Questura di Napoli all'acquisto di un fucile;
4.3. l'assenza di sproporzione tra il valore dei beni confiscati ed i redditi lecitamente maturati, in quanto: a) il clan Cava ha cominciato ad operare dal 2003 e MA è stato ritenuto partecipe ad esso dal 2004, sicché dev'essere così delimitato il periodo di ritenuta pericolosità; b) l'azienda ortofrutticola del MA e di sua moglie, come dimostrato con la consulenza tecnica di parte, ha prodotto redditi rilevanti e, seppur in parte non dichiarati al Fisco, ha beneficiato per questi del c.d. "condono tombale", dovendo perciò gli stessi essere tenuti in considerazione ai fini che qui interessano;
c) la perizia d'ufficio è erronea, perché: si fonda su valutazioni giuridiche, che non le competono;
non ha considerato i proventi delle gestioni commissariale dell'azienda; ha applicato in modo errato gli indici Istat sul costo della vita;
ha utilizzato dati fiscali non disponibili, e quindi non verificabili;
d) la documentazione prodotta dalla difesa, seppur parziale, è sufficiente per ritenere assolto l'onere di allegazione su di essa gravante. 5. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità o il rigetto di tutti i ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Nessuno dei ricorsi può essere ammesso. Per spiegarne la ragione, è utile richiamare di sèguito alcuni princìpi ormai consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, che si attagliano alle doglianze, per lo più sostanzialmente comuni, dei ricorrenti. 2. Anzitutto debbono essere ribaditi i limiti del sindacato della Corte di cassazione. A norma dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 (che ha peraltro sostanzialmente recepito quanto già in precedenza disposto dall'art. 4, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art.
3-ter, comma 2, legge 31 maggio 1965, n. 575), il ricorso per cassazione avverso il decreto reso dalla Corte di appello in materia di misure di prevenzione è consentito esclusivamente per violazione di legge. 4 Per effetto di tale precisa scelta normativa, di sicura compatibilità costituzionale (vds. Sez. 2, n. 2566 del 19/12/2014, Rv. 261954, che ha dichiarato manifestamente infondata la relativa questione), è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta della motivazione, di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosi invece denunciare con il ricorso solamente il caso di motivazione inesistente o meramente apparente, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato, imposto al giudice d'appello dal comma 2 del medesimo art. 10 (in questi termini, sebbene con riferimento alla disciplina previgente, tuttavia sostanzialmente identica, per tutte, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Rv. 266365). Ipotesi, quella della motivazione inesistente od anche soltanto apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto ometta del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte, il quale, singolarmente considerato, sia tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (così, tra molte altre, Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Rv. 270080). 3. Va poi riaffermato il principio di autonomia del procedimento di prevenzione da quello di cognizione, nient'affatto arbitrariamente richiamato dalla Corte d'appello. In tal senso, basti ricordare già Sez. U, n. 18 del 03/07/1996, Simonelli, Rv. 205261, la quale, in applicazione di tale principio e nella materia, che qui rileva, della criminalità mafiosa, ha escluso che finanche una sentenza di assoluzione del proposto dal delitto di cui all'art. 416-bis, cod. pen., possa avere rilevanza assorbente e pregiudiziale nel procedimento di prevenzione, nel quale gli indizi di affiliazione ad un clan MA e l'indimostrata liceità dell'appartenenza dei beni possono essere desunti anche dagli stessi fatti storici in ordine ai quali è stata esclusa la configurabilità di illiceità penale ovvero da altri, acquisiti o autonomamente desunti nel giudizio di prevenzione;
sempre che - ha precisato la giurisprudenza successiva - non sia stata emessa una sentenza irrevocabile di assoluzione, che abbia negato in radice la sussistenza del fatto che assume rilevanza ai fini del giudizio prognostico (così, fra altre: Sez. 5, n. 48090 del 08/10/2019, Ruggeri, Rv. 277908; Sez. 2, n. 11846 del 19/01/2018, Carnovale, Rv. 272496). Corollario di tale principio, anch'esso correttamente individuato dalla Corte di merito, è l'inoperatività di un divieto di bis in idem, in senso proprio, tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, diversi essendone i presupposti: l'applicazione di una misura di prevenzione, infatti, trova giustificazione in una condizione personale di pericolosità dell'individuo, che è 5 desumibile anche da fatti non costituenti illecito, laddove la sanzione penale presuppone la colpevole realizzazione di un fatto di reato (per tutte: Sez. 6, n. 44608 del 06/10/2015, Cincinnato, Rv. 265056; Sez. 6, n. 32715 del 16/07/2014, Muià, Rv. 261444). Tra le statuizioni dei due procedimenti, dunque, per la generale esigenza di non contraddizione dell'ordinamento, può ravvisarsi esclusivamente una relazione di preclusione processuale: la quale, tuttavia, opera solamente a condizione che sussista identità del compendio probatorio e del thema decidendum, con riguardo sia all'oggetto che ai presupposti di esso, poiché il predicato di liceità di un determinato bene è inscindibilmente collegato alla disciplina normativa relativa all'oggetto di causa, sicché non è preclusa una successiva verifica di tale condizione in relazione ad altro istituto giuridico, fondato su requisiti normativi diversi (Sez. 6, n. 7072 del 14/07/2021, dep. 2022, Zummo, Rv. 283462; v. pure Sez. 1, n. 20476 del 11/02/2013, Capriotti, Rv. 255383; Sez. 1, n. 27147 del 11/03/2016, Costa, Rv. 267057, in motivazione). 4. Infine dev'essere rammentato cosa deve intendersi per "appartenenza" ad associazione mafiosa. Tale è la condotta che, sebbene non riconducibile alla partecipazione, si sostanzi in un'azione, anche isolata, ma comunque funzionale agli scopi associativi, rimanendone al di fuori, invece, le situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, Gattuso, Rv. 271512). Più specificamente, le Sezioni unite hanno spiegato che l'«appartenenza ad un'associazione mafiosa richiede una situazione di contiguità all'associazione, che risulti funzionale agli interessi della struttura criminale, nel senso che il proposto deve offrire un "contribuito fattivo" alle attività ed allo sviluppo del sodalizio criminoso», rimanendone al di fuori, invece, la mera contiguità ideologica, la comunanza di cultura mafiosa o la riconosciuta frequentazione personale con soggetti coinvolti nel sodalizio: vale a dire tutte quelle situazioni - si legge sempre in motivazione - di «mera collateralità che non si sostanzi in sintomi di un apporto individuabile alla vita della compagine»; apporto che - deve tuttavia ribadirsi - può essere limitato anche soltanto a situazioni episodiche e ad esigenze associative circoscritte (in questi termini, più di recente, Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 277438). 5. Così delimitato il quadro normativo di riferimento, va esclusa anzitutto la lamentata violazione del divieto di bis in idem o, più correttamente, di una preclusione processuale rispetto alla sentenza del Tribunale di Avellino del 2011. 6 Rileva il decreto impugnato - senza che il ricorso contraddica specificamente sul punto - che, anzitutto, quel giudicato non ha esplicitato le ragioni sottese al dissequestro, essendosi limitato ad osservare che MA fosse persona «sicuramente benestante» (stando a quanto si legge nel ricorso della De UC), senza tuttavia soffermarsi sulla origine lecita o meno di tale sua condizione patrimoniale. . In secondo luogo, se già soltanto si pensa alla perizia disposta dalla Corte d'appello in questo procedimento, che rappresenta la pietra angolare della decisione impugnata e che certamente non era tra gli atti su cui si è fondata la decisione del Tribunale di Avellino, si coglie all'evidenza come sensibilmente diversa fosse la piattaforma probatoria dei due procedimenti. Nessun insanabile contrasto tra le rispettive decisioni può, dunque, ravvisarsi. 6. Nessuna violazione di legge si rileva anche per quel che riguarda la retrodatazione dell'appartenenza del MA al clan Cava e, quindi, la congruenza cronologica tra manifestazione di pericolosità ed addizioni patrimoniali. Il carattere altamente fiduciario dell'affidamento della custodia dell'autovettura blindata utilizzata dal capo-cosca, peraltro celata da MA unitamente ad un fucile ed a munizioni di vario calibro per pistola, si presenta indiscutibile, ed altrettanto lo è la sussunzione di tale condotta nella nozione di contribuito fattivo e funzionale agli interessi della struttura criminale, ancorché limitato soltanto a situazioni episodiche, che vale - secondo la ricordata "sentenza Gattuso" - ad integrare la appartenenza al sodalizio. Del resto, le obiezioni difensive - ovvero la natura di pura cortesia di tale atto od il rilascio al MA, qualche anno dopo, di un nulla-osta all'acquisto di un'arma - mirano semmai a censurare la linearità logica della deduzione della Corte d'appello, e quindi, al più, un vizio di motivazione, comunque non rilevabile in questa sede. 7. Tal ultima osservazione vale anche per le doglianze proposte da tutti i ricorsi in tema di sproporzione tra il valore dei beni staggiti ed i redditi lecitamente prodotti dal nucleo familiare MA - De UC. Le censure formulate nei confronti dei risultati della perizia disposta dalla Corte d'appello replicano, in sintesi, quelle già rassegnate dalle difese in quella sede ed alle quali il perito ha risposto, punto per punto, con le sue controdeduzioni e con una perizia integrativa, riportate alle pagine da 22 a 30 del decreto. Al di là, dunque, della carenza di documentazione giustificativa e del carattere puramente presuntivo di larga parte dei dati reddituali allegati dai difensori, che il perito ha puntualmente evidenziato, quelle dei ricorrenti costituiscono deduzioni 7 di puro merito ed afferenti, semmai, al percorso argomentativo della decisione: come tali, perciò, sottratte al sindacato della Corte di cassazione. Val la pena solamente osservare, in diritto, l'infondatezza del principale argomento difensivo: quello, cioè, della provenienza da "nero" fiscale della provvista utilizzata per gli acquisti dei beni confiscati, tuttavia successivamente legittimata mediante il c.d. "condono tombale". Sul punto, a prescindere dal rilievo sull'effettivo perfezionamento o meno della relativa procedura (vds. pagg. 34 s., decreto), è sufficiente rammentare che l'art. 24, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, stabilisce espressamente che «il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale». In tema di confisca di prevenzione, dunque, la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del proposto non può essere giustificata adducendo proventi da evasione fiscale, atteso che le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità dell'interessato tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o meno di tipo MA (così, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260244). Tanto dicasi anche nel caso di violazioni fiscali condonate, poiché l'adesione al condono produce solo una regolarizzazione tributaria, ma non esclude l'illiceità dei proventi (Sez. 2, n. 14346 del 13/03/2018, Barbagallo, Rv. 272376). 8. Tutti i ricorrenti - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - debbono, dunque, essere condannati alla rifusione delle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, si ritiene equo fissare detta somma in tremila euro per ognuno di essi.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 marzo 2023.
avverso il decreto del 07/07/2022 della Corte di appello di Napoli;
letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
letta la requisitoria scritta del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni, che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto impugnato, la Corte d'appello di Napoli, ad eccezione che per un immobile, ha confermato la confisca di beni immobili, prodotti finanziari e polizze assicurative nella disponibilità del defunto SC MA ed intestati o pervenuti per successione ereditaria a sua moglie NA De UC e ad altri familiari, Penale Sent. Sez. 6 Num. 19460 Anno 2023 Presidente: CAPOZZI ANGELO Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 23/03/2023 ritenendo il predetto MA soggetto indiziato di appartenenza al clan di "camorra" guidato da tale Biagio Cava ed operante in Avellino, in un periodo che va dal 1985 al 2011. 2. Ricorre per cassazione, tramite il proprio difensore, NA De UC, sulla base di due motivi. 2.1. Il primo consiste nella violazione di legge per difetto di motivazione in punto di congruenza del periodo di manifestazione della pericolosità sociale dell'indiziato con quello di acquisizione al patrimonio dei beni confiscati. La difesa lamenta l'erroneo impiego - nella relativa indagine patrimoniale condotta dal perito nominato dalla Corte d'appello e da quest'ultima posta a fondamento della propria decisione - di una metodologia valevole semmai per il soggetto indiziato, ma non per un terzo interessato, come la De UC: la quale era titolare di un patrimonio ereditato dalla sua famiglia d'origine e di risorse economiche proprie, avendo sempre svolto attività lavorative lecite che hanno prodotto un'elevata redditività. 2.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione del principio di non contraddizione dell'ordinamento giuridico. La decisione impugnata, infatti, si porrebbe in contrasto con la sentenza del Tribunale di Avellino del luglio 2011, che, pur giudicando SC MA colpevole di partecipazione all'anzidetta cosca camorristica, aveva disposto in suo favore il dissequestro e la restituzione dei medesimi beni oggetto della presente confisca e, in quel procedimento giudiziario, sottoposti a sequestro a norma dell'art. 12-sexies, d.l. n. 306 del 1992, conv. dalla legge n. 356 del 1992. Il Tribunale, valutando - si sostiene - un compendio probatorio più ampio e non settoriale, com'è invece quello del giudice della prevenzione, era pervenuto all'affermazione della provenienza lecita di quei beni, pur in presenza di un giudizio di colpevolezza per il reato associativo, avendo concluso - sulla base di una consulenza tecnica e della testimonianza di una funzionaria di banca - che il MA era persona «sicuramente benestante». Deve ritenersi contraria alla legge, pertanto, la rivendicazione, da parte della Corte d'appello, del potere di autonoma valutazione di quelle risultanze probatorie ai fini del diverso giudizio di prevenzione. 3. Ha proposto ricorso anche la difesa di LO NI MAa IO MA, per due motivi. 3.1. Il primo consiste nella violazione dei presupposti applicativi della misura, sotto diversi profili. 2 3.1.1. Anzitutto, per quel che riguarda la delimitazione del periodo di pericolosità. MA è stato riconosciuto colpevole di partecipazione all'associazione camorristica dal 2003 al 2007, secondo la contestazione elevatagli nel già citato processo tenutosi dinanzi al Tribunale di Avellino e conclusosi con la sentenza del 2011. La Corte d'appello, nel decreto oggetto d'impugnazione, ha però ritenuto di retrodatare la sua appartenenza a quel sodalizio al 1985, sulla base dell'episodio relativo al rinvenimento, in quell'epoca, presso la sua abitazione, di armi, munizioni ed un'autovettura blindata intestata ad una società della moglie del capo-clan, da ciò desumendo l'esistenza, già allora, di un rapporto fiduciario tra costoro. Obietta la difesa che tale fatto non può reputarsi sintomatico di una già esistente partecipazione del MA alla consorteria, non potendo escludersi che si fosse trattato di un puro atto di cortesia, espressione, al più, di contiguità ideologica al fenomeno MA, di condivisione culturale o di mera frequentazione con soggetti inseriti in quei contesti, che non valgono ad integrare l'appartenenza richiesta dalla legge. 3.1.2. In secondo luogo, il ricorrente contesta il giudizio di sproporzione tra il valore dei beni confiscati ed i redditi leciti del nucleo familiare. L'indagine peritale su cui la decisione si fonda presenterebbe, infatti, plurime criticità, in quanto: si estende incomprensibilmente ad un periodo che va dal 1977 al 2017, estremamente più ampio di quello oggetto d'interesse; si fonda sulle dichiarazioni reddituali anteriori al 1998, di cui il perito non spiega come sia venuto in possesso;
utilizza criteri di natura esclusivamente presuntiva, come i parametri Istat;
e, infine, ha trascurato di compiere qualsiasi accertamento sul tenore di vita della famiglia MA, in realtà assai modesto. Inoltre, il decreto impugnato ha omesso di considerare che MA e sua moglie svolgevano regolarmente attività economica lecita, ed altresì che la De UC proveniva da famiglia benestante. In dettaglio, poi, il ricorso esamina le risultanze patrimoniali che giustificherebbero gli acquisti degli immobili. 3.2. Con il secondo motivo, il ricorso lamenta la violazione dell'art. 649, cod. proc. pen., in relazione alla citata sentenza del Tribunale di Avellino del 2011, rilevando l'identità degli elementi probatori, e non solo dei fatti, oggetto dei due giudizi. 4. Hanno proposto un unico ricorso comune CA MAa IO MA e AL OM, quest'ultima nella qualità di genitore responsabile del minore OM OE MA, lamentando: 3 4.1. la violazione del "ne bis in idem" e comunque del principio di non contraddizione dell'ordinamento giuridico, in termini pressoché identici a quanto dedotto dalla De UC;
4.2. l'assenza di pericolosità di SC MA nel periodo ritenuto dalla Corte d'appello, com'è dimostrato dall'aver quegli ottenuto nel 1989 il nulla osta della Questura di Napoli all'acquisto di un fucile;
4.3. l'assenza di sproporzione tra il valore dei beni confiscati ed i redditi lecitamente maturati, in quanto: a) il clan Cava ha cominciato ad operare dal 2003 e MA è stato ritenuto partecipe ad esso dal 2004, sicché dev'essere così delimitato il periodo di ritenuta pericolosità; b) l'azienda ortofrutticola del MA e di sua moglie, come dimostrato con la consulenza tecnica di parte, ha prodotto redditi rilevanti e, seppur in parte non dichiarati al Fisco, ha beneficiato per questi del c.d. "condono tombale", dovendo perciò gli stessi essere tenuti in considerazione ai fini che qui interessano;
c) la perizia d'ufficio è erronea, perché: si fonda su valutazioni giuridiche, che non le competono;
non ha considerato i proventi delle gestioni commissariale dell'azienda; ha applicato in modo errato gli indici Istat sul costo della vita;
ha utilizzato dati fiscali non disponibili, e quindi non verificabili;
d) la documentazione prodotta dalla difesa, seppur parziale, è sufficiente per ritenere assolto l'onere di allegazione su di essa gravante. 5. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità o il rigetto di tutti i ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Nessuno dei ricorsi può essere ammesso. Per spiegarne la ragione, è utile richiamare di sèguito alcuni princìpi ormai consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, che si attagliano alle doglianze, per lo più sostanzialmente comuni, dei ricorrenti. 2. Anzitutto debbono essere ribaditi i limiti del sindacato della Corte di cassazione. A norma dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 (che ha peraltro sostanzialmente recepito quanto già in precedenza disposto dall'art. 4, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art.
3-ter, comma 2, legge 31 maggio 1965, n. 575), il ricorso per cassazione avverso il decreto reso dalla Corte di appello in materia di misure di prevenzione è consentito esclusivamente per violazione di legge. 4 Per effetto di tale precisa scelta normativa, di sicura compatibilità costituzionale (vds. Sez. 2, n. 2566 del 19/12/2014, Rv. 261954, che ha dichiarato manifestamente infondata la relativa questione), è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta della motivazione, di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosi invece denunciare con il ricorso solamente il caso di motivazione inesistente o meramente apparente, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato, imposto al giudice d'appello dal comma 2 del medesimo art. 10 (in questi termini, sebbene con riferimento alla disciplina previgente, tuttavia sostanzialmente identica, per tutte, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Rv. 266365). Ipotesi, quella della motivazione inesistente od anche soltanto apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto ometta del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte, il quale, singolarmente considerato, sia tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (così, tra molte altre, Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Rv. 270080). 3. Va poi riaffermato il principio di autonomia del procedimento di prevenzione da quello di cognizione, nient'affatto arbitrariamente richiamato dalla Corte d'appello. In tal senso, basti ricordare già Sez. U, n. 18 del 03/07/1996, Simonelli, Rv. 205261, la quale, in applicazione di tale principio e nella materia, che qui rileva, della criminalità mafiosa, ha escluso che finanche una sentenza di assoluzione del proposto dal delitto di cui all'art. 416-bis, cod. pen., possa avere rilevanza assorbente e pregiudiziale nel procedimento di prevenzione, nel quale gli indizi di affiliazione ad un clan MA e l'indimostrata liceità dell'appartenenza dei beni possono essere desunti anche dagli stessi fatti storici in ordine ai quali è stata esclusa la configurabilità di illiceità penale ovvero da altri, acquisiti o autonomamente desunti nel giudizio di prevenzione;
sempre che - ha precisato la giurisprudenza successiva - non sia stata emessa una sentenza irrevocabile di assoluzione, che abbia negato in radice la sussistenza del fatto che assume rilevanza ai fini del giudizio prognostico (così, fra altre: Sez. 5, n. 48090 del 08/10/2019, Ruggeri, Rv. 277908; Sez. 2, n. 11846 del 19/01/2018, Carnovale, Rv. 272496). Corollario di tale principio, anch'esso correttamente individuato dalla Corte di merito, è l'inoperatività di un divieto di bis in idem, in senso proprio, tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, diversi essendone i presupposti: l'applicazione di una misura di prevenzione, infatti, trova giustificazione in una condizione personale di pericolosità dell'individuo, che è 5 desumibile anche da fatti non costituenti illecito, laddove la sanzione penale presuppone la colpevole realizzazione di un fatto di reato (per tutte: Sez. 6, n. 44608 del 06/10/2015, Cincinnato, Rv. 265056; Sez. 6, n. 32715 del 16/07/2014, Muià, Rv. 261444). Tra le statuizioni dei due procedimenti, dunque, per la generale esigenza di non contraddizione dell'ordinamento, può ravvisarsi esclusivamente una relazione di preclusione processuale: la quale, tuttavia, opera solamente a condizione che sussista identità del compendio probatorio e del thema decidendum, con riguardo sia all'oggetto che ai presupposti di esso, poiché il predicato di liceità di un determinato bene è inscindibilmente collegato alla disciplina normativa relativa all'oggetto di causa, sicché non è preclusa una successiva verifica di tale condizione in relazione ad altro istituto giuridico, fondato su requisiti normativi diversi (Sez. 6, n. 7072 del 14/07/2021, dep. 2022, Zummo, Rv. 283462; v. pure Sez. 1, n. 20476 del 11/02/2013, Capriotti, Rv. 255383; Sez. 1, n. 27147 del 11/03/2016, Costa, Rv. 267057, in motivazione). 4. Infine dev'essere rammentato cosa deve intendersi per "appartenenza" ad associazione mafiosa. Tale è la condotta che, sebbene non riconducibile alla partecipazione, si sostanzi in un'azione, anche isolata, ma comunque funzionale agli scopi associativi, rimanendone al di fuori, invece, le situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, Gattuso, Rv. 271512). Più specificamente, le Sezioni unite hanno spiegato che l'«appartenenza ad un'associazione mafiosa richiede una situazione di contiguità all'associazione, che risulti funzionale agli interessi della struttura criminale, nel senso che il proposto deve offrire un "contribuito fattivo" alle attività ed allo sviluppo del sodalizio criminoso», rimanendone al di fuori, invece, la mera contiguità ideologica, la comunanza di cultura mafiosa o la riconosciuta frequentazione personale con soggetti coinvolti nel sodalizio: vale a dire tutte quelle situazioni - si legge sempre in motivazione - di «mera collateralità che non si sostanzi in sintomi di un apporto individuabile alla vita della compagine»; apporto che - deve tuttavia ribadirsi - può essere limitato anche soltanto a situazioni episodiche e ad esigenze associative circoscritte (in questi termini, più di recente, Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 277438). 5. Così delimitato il quadro normativo di riferimento, va esclusa anzitutto la lamentata violazione del divieto di bis in idem o, più correttamente, di una preclusione processuale rispetto alla sentenza del Tribunale di Avellino del 2011. 6 Rileva il decreto impugnato - senza che il ricorso contraddica specificamente sul punto - che, anzitutto, quel giudicato non ha esplicitato le ragioni sottese al dissequestro, essendosi limitato ad osservare che MA fosse persona «sicuramente benestante» (stando a quanto si legge nel ricorso della De UC), senza tuttavia soffermarsi sulla origine lecita o meno di tale sua condizione patrimoniale. . In secondo luogo, se già soltanto si pensa alla perizia disposta dalla Corte d'appello in questo procedimento, che rappresenta la pietra angolare della decisione impugnata e che certamente non era tra gli atti su cui si è fondata la decisione del Tribunale di Avellino, si coglie all'evidenza come sensibilmente diversa fosse la piattaforma probatoria dei due procedimenti. Nessun insanabile contrasto tra le rispettive decisioni può, dunque, ravvisarsi. 6. Nessuna violazione di legge si rileva anche per quel che riguarda la retrodatazione dell'appartenenza del MA al clan Cava e, quindi, la congruenza cronologica tra manifestazione di pericolosità ed addizioni patrimoniali. Il carattere altamente fiduciario dell'affidamento della custodia dell'autovettura blindata utilizzata dal capo-cosca, peraltro celata da MA unitamente ad un fucile ed a munizioni di vario calibro per pistola, si presenta indiscutibile, ed altrettanto lo è la sussunzione di tale condotta nella nozione di contribuito fattivo e funzionale agli interessi della struttura criminale, ancorché limitato soltanto a situazioni episodiche, che vale - secondo la ricordata "sentenza Gattuso" - ad integrare la appartenenza al sodalizio. Del resto, le obiezioni difensive - ovvero la natura di pura cortesia di tale atto od il rilascio al MA, qualche anno dopo, di un nulla-osta all'acquisto di un'arma - mirano semmai a censurare la linearità logica della deduzione della Corte d'appello, e quindi, al più, un vizio di motivazione, comunque non rilevabile in questa sede. 7. Tal ultima osservazione vale anche per le doglianze proposte da tutti i ricorsi in tema di sproporzione tra il valore dei beni staggiti ed i redditi lecitamente prodotti dal nucleo familiare MA - De UC. Le censure formulate nei confronti dei risultati della perizia disposta dalla Corte d'appello replicano, in sintesi, quelle già rassegnate dalle difese in quella sede ed alle quali il perito ha risposto, punto per punto, con le sue controdeduzioni e con una perizia integrativa, riportate alle pagine da 22 a 30 del decreto. Al di là, dunque, della carenza di documentazione giustificativa e del carattere puramente presuntivo di larga parte dei dati reddituali allegati dai difensori, che il perito ha puntualmente evidenziato, quelle dei ricorrenti costituiscono deduzioni 7 di puro merito ed afferenti, semmai, al percorso argomentativo della decisione: come tali, perciò, sottratte al sindacato della Corte di cassazione. Val la pena solamente osservare, in diritto, l'infondatezza del principale argomento difensivo: quello, cioè, della provenienza da "nero" fiscale della provvista utilizzata per gli acquisti dei beni confiscati, tuttavia successivamente legittimata mediante il c.d. "condono tombale". Sul punto, a prescindere dal rilievo sull'effettivo perfezionamento o meno della relativa procedura (vds. pagg. 34 s., decreto), è sufficiente rammentare che l'art. 24, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, stabilisce espressamente che «il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale». In tema di confisca di prevenzione, dunque, la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del proposto non può essere giustificata adducendo proventi da evasione fiscale, atteso che le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità dell'interessato tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o meno di tipo MA (così, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260244). Tanto dicasi anche nel caso di violazioni fiscali condonate, poiché l'adesione al condono produce solo una regolarizzazione tributaria, ma non esclude l'illiceità dei proventi (Sez. 2, n. 14346 del 13/03/2018, Barbagallo, Rv. 272376). 8. Tutti i ricorrenti - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - debbono, dunque, essere condannati alla rifusione delle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, si ritiene equo fissare detta somma in tremila euro per ognuno di essi.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 marzo 2023.