Sentenza 9 novembre 2007
Massime • 1
L'utilizzazione di apparecchiature capaci di copiare i codici di accesso degli utenti di un sistema informatico integra la condotta del delitto di cui all'art. 617 quinquies cod. pen., dal momento che la copiatura abusiva dei codici di accesso per la prima comunicazione con il sistema rientra nella nozione di "intercettare" di cui alla norma incriminatrice.
Commentario • 1
- 1. Art. 617-quinquies - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (1)https://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Se l'intercettazione del dato informatico avviene, il reato di cui all'art. 617-quinquies resta assorbito nella frode informatica, trasformandosi tale condotta di pericolo, preparatoria dell'intercettazione, in uno dei modi che realizzano l'alterazione nel funzionamento o comunque l'intervento illecito sul sistema informatico ai sensi dell'art. 640-ter (Sez. 5, 42183/2021). L'attività di fraudolenta intercettazione di comunicazione informatiche (art. 617-quater) presuppone la previa installazione delle apparecchiature atte a realizzare tale intercettazione (art. 617-quinquies); e se è possibile la installazione senza l'intercettazione, non è possibile che si …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/11/2007, n. 45207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45207 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 09/11/2007
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 1102
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 023335/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MU GI, N. IL 01/10/1978;
avverso SENTENZA del 28/03/2007 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAGANO Filiberto;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PASSACANTANDO G. che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, il difensore Avv. VALENTI Fabrizio del foro di Roma che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Il difensore di Murgui Giani ricorre avverso la sentenza sopra indicata che ha riconosciuto il prevenuto responsabile del delitto continuato di concorso in possesso di materiale informatico abusivamente utilizzabile come carte di credito e tentativo di installare apparecchiature atte ad intercettare comunicazioni tra sistemi informatici bancari (artt. 81, 110 c.p., D.L. 3 maggio 1991, n. 143, art. 12; artt. 56, 617 quinquies c.p.). Il ricorrente con riferimento al delitto tentato di cui all'art. 617 quinquies c.p., rileva che l'apparecchiatura sequestrata è idonea a copiare i codici alfanumerici dei supporti magnetici inseriti negli sportelli bancari automatici ma non è in grado di dialogare con il sistema informatico. Rappresenta la non configurabilità del reato tentato nei delitti di pericolo nei quali punire il tentativo equivale a reprimere il pericolo di un pericolo, anticipando eccessivamente la soglia di punibilità e violando il principio di offensività, canone generale di interpretazione delle leggi penali. Espone puntualmente l'interpretazione della Corte Costituzionale con riferimento alla offensività delle singole fattispecie incriminatici ed avanza perplessità sulla entità della pena prevista dall'art. 617 quinquies c.p., superiore nel minimo a quanto comminato dall'art. 617 quater c.p..
Il ricorso è infondato. Questa corte condivide quanto già affermato da altra sezione (Cass. V
5.12.06 n. 3252, depositata 30.1.07, rv. 236035) relativamente al significato del termine "intercettare" previsto dall'art. 617 quinquies c.p., e rileva che la digitazione del codice di accesso costituisce la prima comunicazione di qualsiasi utente con il sistema, con la conseguenza che la copiatura abusiva di detti codici rientra nel concetto di intercettazione di comunicazioni telematiche tutelata da questa norma. La condotta consistente nell'utilizza re apparecchiature idonee a copiare i codici di accesso degli utenti applicandole ai vari terminali automatici delle banche integra il delitto in questione.
Deve inoltre essere confermata il più recente indirizzo giurisprudenziale che configura come ammissibile il tentativo con riferimento ai cosiddetti reati di pericolo, essendo ben possibili atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare un pericolo che invece non sorge (Cass. 6^ 13.2.95 n. 4169 depositata 19.4.95, rv. 201260). Ciò non esclude l'offensività dell'azione punita nel caso concreto atteso che la condotta non è certo diretta ad un reato impossibile a verificarsi, ma è diretta ad intercettare dati riservati che non sono acquisiti per ragioni non dipendenti dalla volontà degli imputati.
Quanto alla sussistenza nel caso concreto della figura del tentativo ed in particolare degli atti univoci ed idonei i Giudici del merito hanno ricostruito, sulla base delle prove disponibili, la direzione teleologia della volontà dell'agente quale emerge dalle modalità di estrinsecazione concreta della sua azione, ed hanno accertato quale sia stato il risultato da lui avuto di mira, pervenendo alla individuazione dello specifico bene giuridico aggredito e concretamente posto in pericolo. La corte territoriale ha analiticamente ricordato i movimenti dei vari imputati diretti a reperire e piazzare i chips nei terminali bancari e la predisposizione delle intercettazioni, così come ammesse dal coimputato Salop che ha indicato i compiti dei vari personaggi, gli incontri e le comunicazioni tra stessi al fine di "tirare i soldi dai bancomat", l'appuntamento per la sera ed il preventivo intervento della polizia.
Al rigetto del ricorso del prevenuto segue la condanna dello stesso ex art. 646 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 novembre 2007. Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2007