Sentenza 19 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/07/2002, n. 10624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10624 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2002 |
Testo completo
AULA "A" 545/2002 ITALIANAREPUBBLICA LA CORTE10624/02 oggetto IN NOME DE OPOLO ITALIANO LAVORO SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Stefano CICIRETTI Dott. Fernando LUPI Consigliere R.G.N. 06046/2000 Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere Cron. 28778 Dott. Pasquale PICONE Consigliere Consigliere Dott. Bruno BALLETTI ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA sul ricorso proposto UD. 22.05.2002 da I. N. P. S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rapp.te .p.t., prof. Massimo Paci, rapp.to e difeso dagli avv.ti Carlo De Angelis e Michele Di Lullo, presso i quali elett.te domicilia in Roma, via della Frezza, n. 17, giusta procura speciale in calce al ricorso notificato,
- ricorrente -
contro
HI ME RO
- intimato -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Milano n. 00353/2000 del 14.12.1999/15.01.2000, R.G. n. 00460/99, notificata il 03 febbraio 2000. 2 -2310 1 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 maggio 2002 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza n. 0916/99 il Pretore di Milano rigettava la domanda proposta da RO CH OS contro l'Inps Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (in appresso Inps)- diretta al riconoscimento in suo favore del diritto alla rivalutazione monetaria e agli interessi sulla sorta capitale erogatagli per riliquidazione della pensione ai sensi dell'art. 21 della legge n. 67 del 1988, rilevando la intervenuta prescrizione quinquennale. Il Tribunale di Milano, in riforma della sentenza pretorile, accoglieva la domanda;
spese di entrambi i gradi del giudizio di merito a carico dell'Inps. Osservava il Tribunale che la prescrizione applicabile al caso di specie era quella decennale;
gli accessori sulla sorta capitale erano dovuti in cumulo fra loro in applicazione dell'art. 429 c.p.c. "dalla scadenza dei ratei fino al 31 dicembre 1991, con i relativi interessi, e successivamente i soli interessi". Ricorre per cassazione l'Inps con unico motivo di censura. CH OS RO non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso l'Inps denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 533 del 1973 in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.. Da parte dell'Istituto si censura la sentenza per la parte in cui si fanno decorrere gli accessori dalla scadenza dei singoli ratei della sorta capitale riconosciuta e non dalla entrata in vigore della legge n. 67 del 1988. Il ricorso è fondato. Costituisce orientamento costante di questa Corte che "quando la legge, nell'attribuire il diritto ad una prestazione previdenziale, non richiede la domanda dell'interessato, la rivalutazione e gli interessi decorrono, a norma dell'art. 429 cod. proc. 2 2 civ (come inciso dalla sentenza costituzionale n.156 del 1991), dal centoventunesimo giorno successivo alla data dalla quale il diritto è stato riconosciuto", tenuto conto che nella ipotesi (come nella specie ai sensi dell'art. 21, comma sesto, della legge 11 marzo 1988, n. 67), in cui la norma preveda l'attribuzione di un beneficio economico con una decorrenza (I° gennaio 1988), anteriore alla sua entrata in vigore (14 marzo 1988), la data della nascita del diritto (cui rapportare il computo dello spatium deliberandi) va identificata non già nel giorno (nella specie, 1° gennaio 1988) dal quale il beneficio è fatto decorrere dalla legge, ma nel giorno dell'entrata in vigore di questa (nella specie, ai sensi dell'art. 31 della legge n.67 del 1988, il 14 marzo 1988). E' infatti, evidente che prima di tale data non esiste alcun diritto azionabile e, per conseguenza, è inconfigurabile qualsiasi obbligo di provvedere e, quindi, un qualsiasi correlativo ritardo. Il ricorso, pertanto, va accolto, e la sentenza va cassata. Questa Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384, primo comma, c.p.c., dichiara il diritto di CH OS RO a vedersi corrisposto sulla sorta capitale erogatagli per riliquidazione della pensione ai sensi dell'art. 21 della legge n. 67 del 1988 la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate con decorrenza dal 121° giorno successivo al 14 marzo 1988, e, per i ratei maturati successivamente a tale data, dalla loro singola maturazione, fino al 30 dicembre 1991, e successivamente ai soli interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei. Non deve provvedersi sulle spese del giudizio di cassazione per irripetibilità di esse ai sensi del ripristinato art. 152 disp. att. c.p.c. e comunque per assenza di attività difensiva dell'Istituto, costituito solo con procura e non rappresentato all'udienza.
P. Q. M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara il diritto di CH OS RO a vedersi corrisposto sulla sorta capitale erogatagli per riliquidazione della pensione ai sensi dell'art. 21 della legge n. 67 del 1988 la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate con decorrenza dal 121° giorno successivo al 14 marzo 1988, e, per i ratei maturati successivamente a tale data, dalla loro singola maturazione, fino al 30 dicembre 1991, e 3 .1 successivamente ai soli interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei;
dichiara non doversi provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 22 maggio 2002. Il Consigliere est. Il PresidentePeizen Cichetti Giovanni Mazzarella Stefano Ciciretti Giovanity/ozzarella A acellula S S A ( 194 4