Sentenza 4 febbraio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/02/2004, n. 2021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2021 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI LE, elettivamente domiciliato in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione con gli avv.ti Felice ed Innocenza Starace di Manfredonia, che lo rappresentano e difendono giusta delega in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente -
contro
Min. Interno - Ufficio Territoriale del Governo di FOGGIA, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato;
- intimati -
Avverso il decreto del Tribunale di Foggia n. 967 cron. del 10.07.02;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10.10.03 dal Relatore Consigliere Dott. Luigi Macioce. Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. V. Maccarone che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 12.6.2002 il Prefetto di Foggia disponeva l'espulsione dal territorio nazionale del cittadino albanese LA RI ai sensi dell'art. 13 c. 2 lett. B) del D. leg. 286/98, per mancata richiesta del permesso di soggiorno negli otto giorni previsti. Lo straniero si opponeva e l'adito Tribunale di Foggia con decreto 10.7.2002 rigettava il ricorso affermando in motivazione: che era priva di fondamento l'affermazione per la quale lo straniero sarebbe stato sorpreso in Italia quando ancora non erano trascorsi gli otto giorni dal suo ingresso;
infatti in difetto di visto di ingresso valeva quello apposto dal paese dell'area Schengen nel quale lo straniero era entrato e comunque era stato lo stesso straniero a confermare di essere entrato in Italia il 12 aprile 2002; che non sussisteva violazione dell'art. 13 c. 7 del T.U. perché il decreto era stato tradotto in lingua inglese e l'eventuale nullità era stata sanata dalla presentazione del ricorso.
Per la cassazione di tale decreto LA RI ha proposto ricorso il 6.9.02 al quale ha resistito l'Amministrazione con atto di costituzione notificato, ai fini delle eventuali future difese orali, il 21.10.02.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato non essendo fondate le censure esposte nei due motivi sui quali esso si fonda.
Con il primo motivo si denunzia violazione dell'art. 5 c. 2 del D. Leg. 296/98 per non avere il Tribunale di Foggia affermato - come avrebbe dovuto - che incombeva all'Autorità l'onere di dimostrare la data di ingresso in Italia dell'extracomunitario. Il motivo non merita accoglimento. Rammentato che, come questa Corte ha più volte affermato, l'onere di provare la data di ingresso sul territorio nazionale - al fine di verificare la decorrenza del termine per la richiesta del titolo di soggiorno ai fini di cui agli artt. 5 c. 2 e 13 c. 2 lett. b) del T.U. emanato con D. Leg. 296/98 - incombe sullo straniero che venga colto in Italia senza il permesso in questione (Cass. 5650/03 - 5267/03 - 10911/03), va anche osservato che la certificazione della data di ingresso si ottiene mediante apposizione sul passaporto di timbro di ingresso (art. 7 c. 2 regolamento di attuazione del T.U. approvato con D.M. 394/99) da parte delle Autorità italiane all'atto dell'attraversamento della frontiera. Nè, come assume il ricorrente, l'avere lo straniero già conseguito visto di ingresso da altro paese dell'area Schengen può esimere il beneficiario dall'osservare l'onere in discorso, posto che altro è il suo diritto all'accesso in base al visto uniforme di cui all'art. 13 c. 2 L. 388/93 di ratifica dell'accordo di Schengen 14.6.85 ed altro è la mera registrazione della data del suo ingresso, necessaria perché, da quella data ed entro otto giorni, il soggetto regolarmente entrato possa chiedere il titolo di soggiorno. D'altro canto, e venendo al caso sottoposto, il Tribunale ha affermato che la prova della data di ingresso (12/04/2002) idonea a far ritenere superato, al momento del controllo, lo spatium concesso per la richiesta, sarebbe stata direttamente desumibile dalle ammissioni dell'interessato rese alla Polizia all'atto del suo controllo, e dalla stessa inserite nella scheda di identificazione: avverso tale accertamento la difesa della parte ricorrente prospetta la inutilizzabilità della scheda stessa, perché essa non sarebbe stata tradotta ne' le dichiarazioni raccolte ritualmente e verbalizzate ne' il tutto debitamente inserito nel processo attraverso la produzione da parte del Prefetto. Tale profilo di censura appare irricevibile, posto che i rilievi sulla "scheda" de qua (mera sintesi di informative acquisite dal Tribunale come informazioni rese dalla P.A.) avrebbero dovuto dall'interessato essere formulati innanzi al Giudice del merito e non certo proposti, per la prima volta, in sede di legittimità.
Quanto al secondo motivo - con il quale si denunzia la violazione dell'art. 13 c. 7 del T.U. per avere il Tribunale mancato di rilevare che non era stata dal Prefetto dichiarata la ragione per la quale il decreto non si era potuto tradurre nella lingua conosciuta dall'espellendo - esso è affatto inammissibile: parte ricorrente, infatti, nel richiamare il consolidato indirizzo di questa Corte (cui adde da ultimo Cass. 11958/03 - 12811/03 - 9091/03) manca del tutto di farsi carico di esaminare e contestare, anche alla stregua di tali statuizioni, l'affermazione formulata dal Tribunale e per la quale la traduzione in inglese sarebbe stata operata con riguardo alla specifica indicazione data dall'espellendo alla Polizia che procedeva al controllo. Ditalché, essendo la ratio della decisione fondata sulla valutazione per la quale l'inglese sarebbe la sua lingua "conosciuta", la mancata specifica impugnazione di tale ratio comporta l'inammissibilità della censura che coinvolge profili ulteriori e non pertinenti al decisum.
Respinto il ricorso non è luogo a provvedere sulle spese: l'intimata Autorità ha notificato non già controricorso ma mero atto di costituzione in vista di futura - e non espletata - difesa orale, atto da dichiararsi inammissibile.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2004