Sentenza 30 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/01/2001, n. 1318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1318 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 0.1 IN NOMITEL POPOLO TALIA0 1 LA CO UPREMA SSAZIONE Oggetto minique cl SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Jossino Dott. Ugo RIGGIO - Presidente- R.G.N. 15497/98 Dott. Giandonato NAPOLETANO Cron. 2:-28 Consigliere Rel. Consigliere Rep. 449 Dott. Matteo IACUBINO Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Ud. 22/09/00 Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere CORTE SUPREMA CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copii studio IL SOLE 24 ORE 539 SENTENZA dal Sig. per diritti L. 31 GEN. 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE elettivamente domiciliato in ROMA PIERONI ANGELINA, VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell'avvocato DI PIERRO NICOLA, che la difende unitamente agli avvocati TELESIO, MARTINI GIOVANNI, giusta delega in GIORGIO atti;
LIRE 3000 CANCELLERIA - ricorrente
contro
FERRETTO LUIGI, FERRETTO ANNA MARIA, FERRETTO CG408169 GIUSEPPINA;
CG408170 intimati CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 2000 avverso la sentenza n. 118/98 del Tribunale di MASSA, UFFICIO COPIE Richiesta copia studio 1483 depositata il 27/02/98; dal Sig. :ERRO per dinti L. 5000 -1- il 1.5 MAG. 2001 IL CANCELLIERE udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/00 dal Consigliere Dott. Matteo IACUBINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso in via principale per il rinvio o N.R. per l'acquisizione del verbale dell'udienza collegiale nella quale stata decisa l'impugnata sentenza o in subordine per l'acquisizione degli atti relativi all'annunciata procedura di correzione dell'errore materiale della stessa sentenza. Nel merito in subordine per il rigetto del ricorso. You LIRE 1500 CANCELLERIA 0542930 D542929 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO possessorio dell'8.6.89 FE Con ricorso IG, NA IA e PI chiedevano all'allora Pretore di Fivizzano la reintegra nel possesso di un fabbricato rurale, da tempo diroccato, sito nella frazione "Trema" del Comune di Fivizzano allibrato al catasto terreni dello stesso Comune, partita 13458, foglio 148. Sostenevano di aver sempre esercitato pacificamente il possesso di esso immobile dopo averne effettuato l'acquisto avvenuto con rogito notaio Zannoni del 14.3.1977, fino allo spoglio avvenuto nel mese di agosto dell'anno 1988 da parte di tale ON EL che, dopo aver apposto una porta all'area "de qua", l'aveva chiusa con una serratura. Costituitasi in giudizio, la ON eccepiva di avere sempre posseduto pacificamente da anni l'immobile con "animus domini" e chiedeva respingersi il ricorso " ex adverso" intentato. Dopo l'istruttoria, consistita nell'escussione di numerosi testimoni, il Pretore di Massa, sez. distaccata di Pontremoli, con sentenza 25.9.91 respingeva il ricorso condannando gli attori al pagamento delle spese processuali. 3 Avverto detta sentenza hanno interposto appello innanzi il Tribunale di Massa Carrara i soccombenti lamentando, con unico motivo di gravame, che il Pretore non aveva correttamente valutato le prove addotte dai ricorrenti, poi appellanti, a sostegno delle proprie tesi, essendosi limitato a valutare solo quelle avversarie. Resisteva al gravame l'appellata chiedendo la conferma della sentenza di I grado. Con sentenza depositata il 27 febbraio 1998 il Tribunale di Massa Carrara, accogliendo l'appello e in totale riforma della sentenza di 1° grado, ha disposto la reintegra dei FE nel possesso dell'immobile in questione e ordinato alla ON la rimozione della porta appostavi 0, in la consegna agli appellantialternativa, della chiave che ne consentiva l'apertura. Spese del doppio grado secondo soccombenza. Ha invero osservato quel collegio, analizzando e valutando le deposizioni dei testi ZI e Geor -Tognoni, che il primo aveva quale detentore non qualificato per cento dei FE - avuto da tempo, prima dello spoglio, rapporto di fatto con il rudere conteso, depositandovi erba;
che non sminuiva la portata e il significato di tale possesso (esercitato tramite l'ZI) dei FE peraltro proprietari del bene il- compossesso esercitato sullo stesso rudere (aperto) dalla ON, che non per questo poteva estromettere i compossessori attraverso "l'apposizione al fondo di una porta e quindi con violenza e clandestinità" (pag. 5 sentenza impugnata, d'ora innanzi indicata in sigla come "s.i."). Per la cassazione di tale decisione ricorre ON LA. Nessuna attività difensiva da parte di IG, NA IA e PI FE, ritualmente intimatate. Il ricorso è articolato in undici motivi di impugnazione (lettere dalla A alla M). La ricorrente ha depositato memoria nel termine ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente osservato che non ricorre la nullità della sentenza impugnata dedotta con la memoria ex art. 378 c.p.c. dalla ricorrente. Invero il vice pretore onorario, estensore del provvedimento, ben era componente del collegio che causa, come appare dal verbale diha deciso la udienza collegiale dell'8.10.96, ove il suo nominativo è inserito al posto del dott. Pulvirenti 5 (depennato). Il Presidente del Collegio stesso ha, nello stesso giorno, con proprio decreto, in linea con l'art. 276 u.c. c.p.c. e 90 co. 5° della legge n. 353 del 1990, designato per la stesura della motivazione detto vice pretore (v. Cafcicolo Trib. erroreMassa C.). Costituisce, pertanto, mero materiale l'indicazione di un giudice estraneo alla decisione nella intestazione (epigrafe) della sentenza stessa. All'uopo la parte interessata ha avviato procedura di correzione, sospesa perché gli atti originali sono presso questa Corte. All'esito di questo giudizio vanno prontamente rimessi al giudice a quo. Con i motivi sub A-B-C, denunciando violazione dell'art. 2697 e dell'art. 1140 C. civ., la ricorrente sostiene che il Tribunale aveva accolto il gravame pur riconoscendo che gli attori non avevano provato il loro assunto, visto che nessun teste aveva dichiarato di averli mai notati sul posto conteso. Peraltro il presunto detentore nomine alieno, tale IO IS, aveva usato solo di una zona di passaggio comune né aveva mostrato di voler possedere alcunché per altri.
1.1 I tre motivi, così come ora raggruppati 6 per razionalità di esposizione, sono inammissibili. 3 Pur denunciando violazione di legge, con richiamo a specifiche disposizioni normative (artt. non indicano le affermazioni2697 e 1140 c. civ.), in diritto contenute nella sentenza impugnata (di seguito indicata in sigla: "s.i.") che sarebbero in contrasto con quelle disposizioni, così rendendo impossibile a questa Corte la verifica di legittimità che le è propria. La ricorrente, invece, prospetta una sua valutazione in fatto delle prove raccolte che intende sovrapporre a quella data dal giudice del merito, peraltro distorcendo la stessa motivazione in fatto in sé logica e coerente data da quel giudice, che ha parlato di compossesso del rudere esercitato attraverso detentore del bene da parte dei FE - rettamente (art. 1140 CO. 2° C. ed in questo civ.) ha ravvisato il requisito materiale tutelabile con l'azione di reintegra.
2 - Con il motivo sub E la ricorrente lamenta violazione dell'art. 1142 c.c., e tanto per aver il Tribunale omesso di motivare sulla sua eccezione di possesso intermedio.
2.1 Il motivo è infondato siccome ignora la motivazione della s.i. circa il compossesso della 7 ON, non idoneo però ad escludere il pari diritto di accesso al rudere delle controparti. Con i motivi sub F-H la ricorrente, denunciando il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., assume che tale geom. TI si era recato su suo incarico sul posto più volte per eseguire rilievi e un muratore vi aveva eseguito lavori conservativi;
il primo, però, v'era andato anche nel 1986-87, sicché mancava il requisito di endo-annualità dell'azione dei FE ex art. 1168 c.c. Sul punto difettava la motivazione del giudice di appello.
3.1 Il motivo è inconferente. Lo spoglio ritenuto dal giudice di merito - e denunciato dagli attori è stato ravvisato nell'aver chiuso con una porta munita di serratura l'accesso al rudere de quo. Prima di tale azione il Tribunale ha ritenuto ricorrere una situazione di compossesso, sicché non ha rilevanza decisiva quanto esposto ora dalla ON. Con i motivi di ricorso sub G-I, 4 ancorati al vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., si lamenta motivazione "contrastante e contraddittoria rispetto alle risultanze istruttorie". La ricorrente si sofferma all'uopo su una rilettura di alcune deposizioni, esponendone la sua 8 valutazione, per concludere che, al più, il "deposito dell'erba da parte del sign. IO IS" costituiva una sua mera tolleranza. sostanzialmente unico anche se4.1 Il motivo - in duplice articolazione - non può essere accolto. La ricorrente non prospetta, né la sentenza impugnata ne presenta, illogicità intrinseche alla motivazione, ma ravvisa il vizio denunciato in relazione ad una rilettura delle fonti di prova, più consona alla sua tesi. Non compete, però, а questa Corte, un riesame delle prove ○ una loro valutazione, ma solo la verifica della logicità della motivazione sul punto data dal giudice del merito (ex plurimis v. sent.ze 7545/95; 3205/95 e 11154/95 di questa Corte;
Cass. Sez. III 31.3.00 n. 3928). 5 Con il motivo sub D la ricorrente deduce violazione dell'art. 246 c.p.c. e tanto perché il teste IO IS di trovava in posizione di incapacità a testimoniare, come provato in sede di merito con la produzione di documenti (citati quelli sub 1-3 bis) ed eccepito ivi a "metà di pag. 8 del verb. U." (pag. 4 ricorso).
5.1 Il motivo è inammissibile. 9 Per rendere il ricorso autosufficiente, la parte doveva formulare in questa sede le deduzioni circa i motivi di incapacità a deporre del teste. Con nota autorizzata 20.7.1989 si era limitata ad allegare ". ancora possibili motivi di contrasto tra il teste ZI e la convenuta", così facendo questione di attendibilità del teste da assumere, non di prospettazione di un interesse legittimante la sua partecipazione al giudizio (v. pag. 3, 1° e 2° capov. delle note). Con il mezzo di ricorso sub "L", 6 - infine, si denuncia il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione al punto decisivo dell'avvenuto spoglio attraverso l'apposizione di porta con serratura al rudere conteso: a fronte delle Mary dichiarazioni testimoniali che parlavano di un cancello semplicemente "legato per impedire che i ragazzi vi entrassero" (citato il teste Buglioni), il Tribunale di Massa aveva immotivatamente ritenuto come provato lo spoglio con le modalità denunciate dalle controparti.
6.1 Il motivo è infondato. In appello, costituendosi, la ON non aveva punto eccepito la carenza dell'elemento materiale dello spoglio, limitandosi ad allegare il suo 10 pregresso possesso (poi giudicato non esclusivo dal Tribunale). Non si faceva, perciò, questione sulle modalità del dedotto spoglio. Si spiega, così, la sintetica motivazione del Tribunale sul punto (v. comparsa costituzione in II grado dell'appellata).
7 - Con ultimo motivo (sub M) la ricorrente denuncia vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c. e tanto per aver il Tribunale di Massa riconosciuto in capo ai FE il compossesso pur avendo essi vantato un possesso pieno.
7.1 La censura non può essere accolta. A fronte di una domanda più ampia, ben è nel potere del giudice di accoglierla in parte. Questo vale anche nei giudizi possessori. Peraltro la rilevazione del compossesso è scaturita dalle stesse difese della ON, nel senso che pur riconoscendo il suo rapporto di fatto, col bene controverso - il giudice di appello ha ritenuto che esso non escludeva quello avuto, a mezzo di un detentore, dai FE. 8 Per le svolte considerazioni il ricorso va rigettato, senza aggravio di spese per la ricorrente siccome gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questo giudizio. 11 P.T.M. La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 22 settembre 2000. idente Joesty Il Pres Hop Regg IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'NA DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 130 GEN. 2001 60000 310000 UFFICIO DE DOMA 2 22 MAR. 2001 14035 1211 2