Sentenza 4 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/06/2001, n. 7552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7552 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZ E Oggetto 755 SEZIONE LA Lavoro Composta dagli Ill. Magis ati Presidente R.G.N. 3941/99 Dott. Paolino ELL -Rel. Consigliere Cron.17348 RAVAGNANI Dott. Erminio - Consigliere BATTIMIELLO Dott. Bruno - Rep. Consigliere Dott. Florindo Ud. 26/03/01 MINICHIELLO -Consigliere Dott. Gabriella COLETTI - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 30 sul ricorso proposto da:quale erade on Richeldi g m Bit. ZZ RI VA elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato CABIBBO SALVATORE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANARDI PAOLO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 presso rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS 1399 -1- CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 82/98 del Tribunale di MODENA, depositata il 23/02/98 R.G.N. 285/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/01 dal Consigliere Dott. Erminio RAVAGNANI;
udito l'Avvocato DI LULLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto introduttivo del giudizio davanti al Pretore del lavoro di Bologna, il ricorrente di cui in epigrafe chiedeva, tra l'altro, che fosse accertato il suo diritto a ricevere, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 314 del 1985, l'importo cristallizzato, alla data del 30 settembre 1983, della pensione di reversibilità integrata al trattamento minimo della quale era titolare unitamente a pensione dirental. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) contestava la fondatezza della domanda, che il Pretore adito peraltro accoglieva. L'ente soccombente interponeva gravame, che il Tribunale di Bologna accoglieva, con sentenza impugnata dalla controparte con ricorso per cassazione, accolto da questa Corte, che rinviava la causa al Tribunale di Modena. Il giudice del rinvio, con riguardo alla domanda di cristallizzazione, dichiarava estinto il giudizio ai sensi dell'art. 1, commi 181, 182 e 183 legge 23 dicembre 1996 n. 662. Avverso la sentenza di quest'ultimo Tribunale il soccombente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico articolato motivo. L'INPS ha depositato procura speciale. Motivi della decisione Il ricorrente, deducendo "illegittimità costituzionale dei commi 181, 182 e 183 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 in relazione agli artt. 3, 24, 38, 102 e 104 violazione e falsa applicazione delle stesse disposizioni – vizio della Costituzione della motivazione (art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5)", assume che le norme applicate dal Tribunale di Modena contrastino con le indicate norme della Costituzione, in quanto comprimerebbero i diritti vantati, escludono gli eredi dal farli valere, rinviano la 3 佩 soddisfazione dei crediti, escludono il diritto agli interessi ed alla rivalutazione sui medesimi, impongono la compensazione delle spese nei giudizi in materia, determinerebbero disparità di trattamento tra coloro che hanno soddisfatto il loro credito con sentenza passata in giudicato e gli altri, ed infine comporterebbero conflitto tra potere legislativo e potere giudiziario con il dichiarare prive di effetto le sentenze già rese, non ancora passate in giudicato. Il ricorso è manifestamente infondato, alla stregua della copiosa giurisprudenza di questa Corte (v. per tutte sent. 2 gennaio 2001 n. 29 e 19 giugno 1999 n. 6171). Poiché l'art. 36, comma quinto, legge 23 dicembre 1998 n. 448 sancisce l'estinzione dei giudizi pendenti alla data della sua entrata in vigore, aventi ad oggetto le questioni di cui all'art. 1, commi 181 e 182, legge 23 dicembre 1996 n. 662, nella fattispecie in esame, avente ad oggetto la cd. cristallizzazione, si configura una di tali questioni, con riferimento alle quali è formulata la previsione di estinzione del giudizio. E' quindi corretta la relativa declaratoria pronunciata dal tribunale nella sentenza impugnata. D'altra parte, la disposizione che prescrive l'estinzione non suscita dubbi di legittimità costituzionale, dovendosi escludere, alla stregua dell'orientamento della Corte Costituzionale, la menomazione del diritto di azione, avendo la legge almeno parzialmente soddisfatto il diritto fatto valere giudizialmente, determinando tempi e modi dell'adempimento e provvedendo alla copertura finanziaria. E la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma che impone l'estinzione dei giudizi pendenti in tema di cristallizzazione impedisce l'esame di costituzionalità delle altre norme denunciate con il ricorso sotto i richiamati profili. Il ricorso deve dunque essere rigettato. 佩 In protratta applicazione anche in questa sede del citato art. 36, le spese giudiziali vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, il 26 marzo 2001. Il consigliere estensore Лишни "Ravaguan" Il Presidente Pulim Chall I D IL CANCELLIERE , O Depositato in Cancellerla L L 3 0 3 A O 1 -oggi, 4GIU, 2001 S 5 B . S I T . A D R T N , A IL CANCELLIERE ' A A T L 3 дач S L S 7 E - E O P 8 D S P - I I 1 M S I N 1 N G A E O E D S G A E I D T G A E E N O L , E S T O T E R A I T R L S I L I D E G E D O R 5