Sentenza 7 gennaio 2003
Massime • 1
In tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, la valutazione della gravità dell'inadempimento del lavoratore deve essere effettuata avendo riguardo ai profili concreti della fattispecie considerata concernenti la natura e la qualità del rapporto, il grado di affidamento richiesto dalle mansioni del dipendente, le complessive circostanze oggettive e soggettive che lo connotano, risolvendosi il relativo accertamento in un apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione logica e completa (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da vizi la sentenza di merito che, in un giudizio avente ad oggetto l'impugnazione del licenziamento di una infermiera professionale, la quale, durante un turno di servizio, aveva omesso di prestare ai pazienti le terapie prescritte, ha escluso la gravità dell'inadempimento, in considerazione sia dell'unicità dell'episodio, sia della circostanza che la dipendente aveva informato la collega del turno successivo, così da permettere la somministrazione delle terapie).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/01/2003, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STEFANO CICIRETTI - Presidente -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OS UC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL VIGNOLA N. 5, presso lo studio dell'Avvocato CIRO SINDONA, rappresentata e difesa dall'avvocato SABINO TOMEI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CASA CURA VILLA FIORITA SPA;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 1419/2001 proposto da:
CASA CURA VILLA FIORITA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA L.GO LEOPOLDO FREGOLI 8, presso lo studio dell'avvocato ROSARIO SALONIA, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE STELLATO, DOMENICO PEZONE, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
OS UC;
- intimata -
avverso la sentenza n. 1833/00 del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositata il 21/06/00 - R.G.N. 492/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/02 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato TOMEI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso incidentale ed accoglimento del ricorso principale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Capua. LU CA, premesso di avere lavorato alle dipendenze della S.p.a. Casa di cura Villa Fiorita, in qualità di infermiera professionale dall'1.1.1992, impugnava il licenziamento per giusta causa intimatole il 28.1.1995, con l'addebito di avere omesso, durante il turno notturno del 4.12.1994, di praticare le terapie notturne al 3^ piano, terapie consistenti in quattro iniezioni intramuscolari, in una iniezione sottocutanea, in una infuzione endovenosa con "surfactal" e in due prelievi di sangue venoso, nonché la terapia (fleboclisi) prescritta a un paziente ricoverato al 1^ piano. Chiedeva infatti che l'atto risolutivo fosse dichiarato invalido e che di conseguenza fosse ordinata la sua reintegrazione nel posto di lavoro, con la condanna del datore di lavoro anche al risarcimento del danno e al versamento dei contributi previdenziali.
La convenuta resisteva alla domanda.
Il Pretore rigettava la domanda, ritenendo la sanzione proporzionata alla gravità del fatto addebitato.
A seguito di appello della lavoratrice, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere riformava la sentenza impugnata. Riteneva che effettivamente la lavoratrice doveva ritenersi responsabile di grave negligenza, non essendo stata in grado di fornire una prova certa dei motivi che le avevano impedito di effettuare le terapie del terzo piano, di cui essa avrebbe dovuto occuparsi, insieme con quelle del secondo piano, in base alla ripartizione del lavoro concordata la collega di turno, cui spettavano le terapie del primo piano. Osservava però che, nella valutazione globale dell'episodio, con particolare riguardo al suoi effetti e all'intensità dell'elemento psicologico, si doveva considerare che la CA, prima di lasciare il suo posto aveva immediatamente avvertito dell'accaduto l'ostetrica che subentrava in servizio, la quale senza alcuna difficoltà aveva provveduto a far completare le terapie alle infermiere del nuovo turno. Nè particolare pericolosità doveva attribuirsi alla ritardata somministrazione del "Surfactal" (peraltro non sottolineata nella lettera di contestazione e in quella di licenziamento), poiché dalla perizia di parte in atti, non smentita dalla convenuta, risultava che detta medicina doveva essere somministrata giornalmente, senza che potesse incidere sul risultato un ritardo di alcune ore. In definitiva il comportamento non era manifesta espressione di ribellione o trascuratezza nei confronti degli assetti dell'impresa.
Osservava ancora che il Tribunale non poteva procedere all'irrogazione di una sanzione minore, conservativa, proporzionale al comportamento accertato, fermo restando il relativo potere del datore di lavoro.
Quanto alle conseguenze della accertata insussistenza di un'adeguata giustificazione del licenziamento, il Tribunale osservava che in realtà la domanda della lavoratrice, così come proposta nell'atto introduttivo, doveva essere qualificata come impugnativa di licenziamento nell'ambito della tutela obbligatoria, atteso che mancava uno degli elementi costitutivi dell'azione ex art. 18 st. lav., e cioè il requisito dimensionale, la cui allegazione e prova incombe sul lavoratore. Pertanto, disponeva la riassunzione dell'appellante con condanna del datore di lavoro, in mancanza di tale riassunzione, al risarcimento del danno, determinato in tre mensilità della retribuzione.
Contro questa sentenza ricorre per cassazione la CA, formulando due motivi di censura. La controparte resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, articolato in due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso principale e quello incidentale devono essere riuniti, in quanto aventi ad oggetto la stessa sentenza. Con il primo motivo la ricorrente in via principale denuncia violazione dell'art. 414 c.p.c. e vizio di motivazione. Osserva che indiscutibilmente con il ricorso introduttivo essa aveva chiesto la sua reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 18 l. 300/1970. Inoltre i presupposti della tutela reale erano stati da lei sottintesi, nel momento in cui aveva affermato l'esistenza in azienda della r.s.a. del sindacato cui essa apparteneva e aveva fatto riferimento a vicende aziendali relative alla sospensione dei sindacati dai benefici di cui agli artt. 23 (permessi retribuiti), e 26 (contributi sindacali) di detta legge, per l'indizione di un'assemblea non autorizzata, e quindi a norme applicabili solo In presenza di più di 15 dipendenti. del resto questa circostanza non era mai stata contestata e l'impianto difensivo della società era stato impostato su circostanze e argomentazioni logicamente incompatibili con il disconoscimento del requisito dimensionale. Ricorda ancora di avere prodotto nel giudizio di primo grado il prospetto dei turni per il mese di gennaio 1995, che era stato confermato dal rappresentante legale della convenuta nell'interrogatorio formale e dimostrava la presenza in azienda di 23 infermieri.
Con il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 414 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 18 della l. n. 300/1970. Sostiene che, diversamente da quanto affermato dal giudice a quo, l'onere di provare il requisito dimensionale grava sul datore di lavoro.
Con il primo motivo la ricorrente in via incidentale denuncia violazione degll'art. 2119 c.c., degli artt. 1 e 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604, e degli artt. 112 e 116 c.p. c., unitamente a vizi di motivazione.
Lamenta che il Tribunale non abbia fatto buon governo dei principi in materia di licenziamento per giusta causa, dato che ha del tutto omesso l'esame di ogni profilo inerente al rapporto fiduciario, particolarmente rilevante nella specie, considerate le delicatissime mansioni di infermiera professionale ricoperte dalla CA. Infatti, pur dando atto della grave negligenza della lavoratrice rispetto ai suoi doveri, ha ritenuto illogicamente e contraddittoriamente la legittimità del licenziamento. Inoltre ha trascurato che, a ben vedere, la circostanza che la CA preavvertì delle terapie omesse prova la esistenza della giusta causa del licenziamento;
che è falsa la tesi secondo cui la stessa incontrò difficoltà nelle terapie;
che, diversamente dall'altra infermiera dello stesso turno, essa non si è trattenuta oltre la fine del turno per finire le terapie.
Lamenta anche l'omessa motivazione circa l'eventuale convertibilità del recesso in licenziamento per giustificato motivo soggettivo.
Con il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 2106 c.c. e dell'art. 106 c.p.c., unitamente a vizi di motivazione. Oltre a ribadire l'omessa valutazione della compromissione dell'elemento fiduciario, in rapporto alle mansioni espletate dalla lavoratrice, lamenta contraddittorietà di motivazione, perché si è trascurata la valenza della condotta della CA, pur qualificata come grave negligenza nell'adempimento dei suoi doveri oppure "abbastanza grave", e si è dato rilievo non alla pericolosità del comportamento tenuto, in particolare con riferimento alla mancata somministrazione del "surfactal", ma alla concreta mancanza di conseguenze lesive.
Deve esaminarsi prioritariamente il ricorso incidentale, poiché investe la questione della fondatezza o meno dell'impugnativa del licenziamento, sotto il profilo dell'esistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo, mentre il ricorso principale attiene alle conseguenze dell'accertamento della mancanza di una giustificazione del recesso.
I due motivi di detto ricorso incidentale, che vengono esaminati congiuntamente in quanto connessi, non sono fondati. È opportuno preliminarmente rilevare che non sono ravvisabili, nelle doglianze della ricorrente, idonee censure nei confronti dell'accertamento compiuto dal giudice di merito circa gli aspetti meramente fattuali della vicenda. In particolare, va rilevato che il giudice di merito non ha presupposto che la lavoratrice avesse incontrato delle giustificate difficoltà nel praticare le terapie e, inoltre, quanto al ritardo nella somministrazione del farmaco "Surfactal", non si è limitato a rilevare, in linea di puro fatto e con valutazione "ex post", che non ne erano derivati pregiudizi, osservando invece, con accertamento non adeguatamente censurato, che si trattava di un tipo di terapia sulla cui efficacia non poteva incidere un ritardo nella somministrazione del genere di quello verificatosi. Va anche rilevato che il Tribunale ha implicitamente considerato e valutato il fatto che la lavoratrice non si è trattenuta oltre la fine del suo turno.
Tanto premesso, deve specificamente osservarsi che la valutazione compiuta dal Tribunale, adeguatamente motivata, della gravità in concreto della condotta contestata alla lavoratrice, da un lato, tiene conto del principio secondo cui sulla gravità dei comportamenti disciplinarmente rilevanti incidono sia ali elementi oggettivi che quelli soggettivi, e, dall'altro, presuppone una nozione di giusta causa o di giustificato motivo di licenziamento compatibile con i principi al riguardo desumibili dall'art. 2119 c.c. e dall'art. 3 l. 15 luglio 1966 n. 604. L'art. 2119 c.c. sanziona le condotte del lavoratore che si pongono in contraddizione con l'elemento fiduciario del rapporto, rendendo intollerabile la prosecuzione anche provvisoria del medesimo, mentre l'art. 3 l. n. 604/1966, prendendo in considerazione il "notevole inadempimento degli obblighi contrattuali", fa riferimento a mancanze del lavoratore di minore gravità, con riguardo alla loro incidenza sull'elemento della fiducia, il quale, tuttavia deve essere pur sempre inciso in misura tale da giustificare una sanzione grave quale la risoluzione, anche se con preavviso, del rapporto di lavoro: la valutazione relativa alla sussistenza di un adeguato impedimento alla prosecuzione del rapporto deve essere operata con riferimento non solo ai fatti contestati nella loro astratta valenza, bensì anche agli aspetti concreti afferenti alla natura ed alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, nonché alla portata soggettiva dei fatti stessi (Cass. 26 gennaio 1991 n. 765, 2 marzo 1995 n. 2414 e 29 ottobre 1999 n. 12197). In sostanza il giudice di merito ha affermato che nella specie si era in presenza di un comportamento di una certa gravità, ma che lo stesso aveva una caratterizzazione oggettiva e soggettiva che rendeva non giustificato il ricorso ad una sanzione non conservativa. Mentre tale esplicita precisazione smentisce la doglianza relativa alla mancata considerazione dell'ipotesi del giustificato motivo soggettivo di licenziamento, deve rilevarsi che il Tribunale ha fornito specifiche e logiche spiegazioni, con riferimento alla concreta caratterizzazione della vicenda, circa la valutazione della stessa in termini oggettivi e soggettivi, in particolare ricordando come la lavoratrice avesse riferito esattamente alla responsabile del nuovo turno circa il mancato completamento delle terapie e rilevando come, conseguentemente, le terapie, sulla cui efficacia non incideva - per la loro natura - un breve ritardo. erano state rapidamente completate all'inizio del turno successivo. In sostanza il Tribunale con motivazione adeguata e non in contrasto, neanche sotto il profilo della logicità, con i principi che regolano i licenziamenti disciplinari, ha evidenziato come l'inadempimento della lavoratrice, pur in presenza di una sua negligenza di un certo rilievo - peraltro manifestatasi in un singolo episodio -, sia stato limitato nella sua importanza dagli elementi oggettivi e soggettivi ricordati. Passando all'esame del ricorso principale, va rilevato che la CA lamenta innanzitutto il giudice d'appello abbia ritenuto che essa, nell'impugnare il licenziamento, aveva inteso chiedere l'applicazione della tutela obbligatoria. In sostanza, quindi censura l'interpretazione della domanda compiuta dal giudice di merito, che, appunto, ha proceduto a un'interpretazione della stessa, nel momento in cui ha ritenuto di qualificarla come "impugnativa di licenziamento nell'ambito della tutela obbligatoria".
Premesso che, come ripetutamente precisato da questa Corte, l'interpretazione della domanda e l'apprezzamento della sua ampiezza e del suo contenuto costituiscono un accertamento di fatto, attribuito al giudice del merito e censurabile in cassazione sotto il profilo del controllo della motivazione che sorregge sul punto la pronunzia impugnata, si osserva che la motivazione alla base della suindicata interpretazione della domanda è indubbiamente viziata da illogicità, poiché, come osservato dalla ricorrente. la conclusione cui sul punto è pervenuto il Tribunale è in contrasto con il fatto che, in effetti, come ricordato nella stessa sentenza impugnata, la CA aveva chiesto la dichiarazione di invalidità del licenziamento e la reintegrazione nel posto di lavoro, con la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno e al versamento dei contributi previdenziali, e cioè una tutela di tipo c.d. reale che, almeno nelle linee generali, ricalcava quanto previsto dall'art. 18 l. n. 300/1970. L'accoglimento di tale profilo del primo motivo di ricorso comporta la cassazione della sentenza, con rinvio della causa per nuovo esame ad altro giudice. rimanendo assorbite le censure relative alle questioni, logicamente successive, inerenti alla sussistenza o insussistenza (e relativa prova), nella specie, del requisito dimensionale, cioè di un elemento incidente sulla fondatezza della domanda ma la cui (eventuale) mancata indicazione in ogni caso non era decisiva ai fini della identificazione della domanda effettivamente proposta.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi;
accoglie per quanto di ragione il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo;
rigetta il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Napoli, che provvederà anche per le spese di questo grado di legittimità.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2003