Cass. pen., sez. III, sentenza 14/07/2000, n. 10894
CASS
Sentenza 14 luglio 2000

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La richiesta dell'imputato di definizione del procedimento nelle forme del rito abbreviato, previsto dagli artt. 438 e segg. c.p.p., non può esser accolta allorché proposta per la prima volta nel giudizio di cassazione, atteso che in base al disposto dell'art. 4 ter, comma 1, del D.L. 7 aprile 2000 n. 82, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2000 n. 144, le disposizioni sul rito abbreviato - come modificate dalla legge n. 479 del 1999 - si applicano, anche dopo la scadenza dei termini per la proposizione della richiesta, ai procedimenti nei quali non sia ancora iniziata l'istruzione dibattimentale alla data di entrata in vigore della citata legge di conversione, con la conseguente impossibilità di applicazione della novella al giudizio di legittimità, nel quale non esiste la istruttoria dibattimentale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 14/07/2000, n. 10894
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10894
    Data del deposito : 14 luglio 2000

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