Sentenza 27 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/04/2001, n. 6093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6093 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2001 |
Testo completo
з вездо LA CARTE SEERE 6 0 9 3/ REPUBBLICA ITALIANA IN NOME SSAZIONE Oggetto Regolamento di SEZIONE TERZA CIVILE competenza Compo dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 6206/00 Dott 'Gaetano FIDUCCIA Presidente Dott Vincenzo SALLUZZO Rel. Consigliere Dott. Giuliano LUCENTINI Consigliere 13343 Cron. Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Rep. Ud. 11/12/00 Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio dal Tribunale di FERRARA, con ordinanza del 03/03/00, nella causa iscritta al n°. 1013/99 vertente tra ALDOBRANDO SRL;
а д P.M. IMPIANTI IND;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 11/12/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore 2000 Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha chiesto si 2025 dichiari la competenza del Giudice di pace di Ferrara 1 in ordine alla causa di opposizione a decreto ingiuntivo ed emetta le pronunzie conseguenti di legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 29/1999 del 18/22 febbraio 1999 il Giudice di Pace di Ferrara si dichiarava incompetente per valore nella causa di opposizione a decreto ingiun- tivo in oggetto in conseguenza della domanda riconven- zionale formulata dal convenuto. Riassunta detta causa dinanzi al Pretore di Ferrara oggi Tribunale in composizione monocratica il pre- detto Giudice avanzava istanza di regolamento di compe- n tenza d'ufficio. i f Nessuna delle parti si è avvalsa della facoltà di produrre memorie ex art.378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Questione che forma oggetto dell'esame di questo Collegio è quella di stabilire se in caso di opposizio- ne a decreto ingiuntivo, qualora l'opponente proponga domanda riconvenzionale eccedente la competenza per va- lore del giudice dell'opposizione, quest'ultimo possa rimettere l'intera controversia al giudice superiore, ovvero debba provvedere alla separazione delle cause trattenendo quella di opposizione e rimettendo la sola riconvenzionaler domanda competente per valore, salvo sospendere ai sensi dell'art. 295 c.p.c. il giudizio di 2 - ricorrendone i presupposti fino alla opposizione definizione della causa pendente innanzi all'altro giu- dice. Questa Suprema Corte, con costante, pacifica giuri- sprudenza (cfr. ex plurimis Cass.SS.UU. 1835/1996, Cass.SS.UU. 10385/1992, Cass. 2251/2000, 13204/1999 e 3800/1999) ha affermato che "la competenza dell'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emes- so il decreto ingiuntivo ha carattere funzionale ed in- derogabile". Ed ha aggiunto che "anche quando nel giu- dizio di opposizione sia proposta domanda rientrante nella competenza per valore di un giudice superiore il giudice dell'opposizione deve rimettere al giudice su- periore soltanto la causa relativa alla domanda ricon- venzionale, trattenendo invece quella relativa all'opposizione, salvo sospendere quest'ultima ove ne ricorrano i presupposti". Né in senso contrario ci si può richiamare al di- sposto dell'art. 40 CO. 7° c.p.c. introdotto con l'art. 19 legge n. 375 del 1991 a tenore del quale, nella ipotesi di cause connesse ai sensi del 6° comma (tra le quali rientrano le cause riconvenzionali di cui all'art. 36) proposte dinanzi al giudice di pace - e al pretore o al tribunale, il giudice di pace deve pro- nunciare anche d'ufficio la connessione a favore del 3 pretore o del tribunale. A tale specifico riguardo questo Giudice di legit- timità infatti avuto occasione di precisare (v. Cass.
9.4.1999 n. 3475, 24.10.1998 n. 10574 e 9.9.1998 n. 8914) che la competenza del giudice che ha emesso il decreto, “in conseguenza della qualificazione del giu- dizio di opposizione come giudizio di impugnazione e della normale inderogabilità ohella competenza per le impugnazioni", avendo carattere funzionale ed inderoga- bile, non subisce modificazioni neppure per una situa- zione di connessione, quale quella configurantesi nella specie. Ed una volta affermato tale principio non si ravvi- sano motivi per i quali le ragioni di connessione sta- bilite dagli artt. 36 e 40 c.p.c. dovrebbero nella ri- chiamata ipotesi riespandersi. Va quindi per l'effetto dichiarata la competenza del Giudice di Pace di Ferrara in ordine alla causa di opposizione a decreto ingiuntivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Giudice di Pace di Ferrara in ordine alla causa di opposizione a decre- to ingiuntivo. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione 1'11.12.2000. falmon Howard Fiduci IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Annon 10 CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria 27 APR. 2001 Oggi, lì IL CANCELLIERE Giovanni Giambattista E R P U E T O E N R O C * E N O I Z A R T S I G E R A D E T N E S E