Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/04/2001, n. 5437
CASS
Sentenza 11 aprile 2001

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L'esenzione dai contributi previdenziali e assistenziali per gli operai impiegati in zone agricole svantaggiate negli anni 1986 e 1987, prevista dall'art. 18, comma sedicesimo, legge 23 dicembre 1994 n. 724 in favore dei datori di lavoro agricolo operanti nelle suddette zone, come determinate ai sensi dell'art. 15 legge 27 dicembre 1977 n. 984, non opera, estensivamente, anche per coloni e mezzadri, atteso che la suddetta legge n. 724 del 1994 si pone come "lex specialis posterior" rispetto alle norme precedenti che istituiscono una assimilazione contributiva fra le categorie dei braccianti agricoli, dei coloni e dei mezzadri (art. 8, comma primo, legge 12 marzo 1968 n. 334 e art. 4, comma 17 - bis, decreto legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 1983 n. 638) e, comunque, introducendo un'eccezione al principio dell'obbligo contributivo, è di stretta interpretazione.

La sentenza della Corte costituzionale n. 370 del 1985, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli art. 8 legge 25 luglio 1952 n. 991 e 7 decreto legge 23 dicembre 1977 n. 942, convertito in legge 27 febbraio 1978 n. 41, nelle parti in cui non prevedono l'esenzione dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura anche per i terreni compresi in territori montani ubicati ad altitudine inferiore ai settecento metri sul livello del mare, non esplica efficacia alcuna, ne' diretta ne' indiretta, nei confronti delle aziende situate nelle zone agricole svantaggiate, determinate ai sensi dell'art. 15 legge 27 dicembre 1977 n. 984, attesa la successiva sentenza della stessa Corte costituzionale n. 254 del 1989, che ha evidenziato l'autonomia del sistema di interventi agevolativi nelle zone svantaggiate, e tenuto conto, altresì, che il rinvio alla disciplina del suddetto D.L. n. 942 del 1977, operato, quanto ai terreni ubicati in zone svantaggiate, dall'art. 13, ultimo comma, decreto legge 29 luglio 1981 n. 402, convertito in legge 26 settembre 1981 n. 537, non ha carattere formale, bensì recettizio e materiale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/04/2001, n. 5437
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5437
    Data del deposito : 11 aprile 2001

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