Sentenza 11 aprile 2001
Massime • 2
L'esenzione dai contributi previdenziali e assistenziali per gli operai impiegati in zone agricole svantaggiate negli anni 1986 e 1987, prevista dall'art. 18, comma sedicesimo, legge 23 dicembre 1994 n. 724 in favore dei datori di lavoro agricolo operanti nelle suddette zone, come determinate ai sensi dell'art. 15 legge 27 dicembre 1977 n. 984, non opera, estensivamente, anche per coloni e mezzadri, atteso che la suddetta legge n. 724 del 1994 si pone come "lex specialis posterior" rispetto alle norme precedenti che istituiscono una assimilazione contributiva fra le categorie dei braccianti agricoli, dei coloni e dei mezzadri (art. 8, comma primo, legge 12 marzo 1968 n. 334 e art. 4, comma 17 - bis, decreto legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 1983 n. 638) e, comunque, introducendo un'eccezione al principio dell'obbligo contributivo, è di stretta interpretazione.
La sentenza della Corte costituzionale n. 370 del 1985, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli art. 8 legge 25 luglio 1952 n. 991 e 7 decreto legge 23 dicembre 1977 n. 942, convertito in legge 27 febbraio 1978 n. 41, nelle parti in cui non prevedono l'esenzione dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura anche per i terreni compresi in territori montani ubicati ad altitudine inferiore ai settecento metri sul livello del mare, non esplica efficacia alcuna, ne' diretta ne' indiretta, nei confronti delle aziende situate nelle zone agricole svantaggiate, determinate ai sensi dell'art. 15 legge 27 dicembre 1977 n. 984, attesa la successiva sentenza della stessa Corte costituzionale n. 254 del 1989, che ha evidenziato l'autonomia del sistema di interventi agevolativi nelle zone svantaggiate, e tenuto conto, altresì, che il rinvio alla disciplina del suddetto D.L. n. 942 del 1977, operato, quanto ai terreni ubicati in zone svantaggiate, dall'art. 13, ultimo comma, decreto legge 29 luglio 1981 n. 402, convertito in legge 26 settembre 1981 n. 537, non ha carattere formale, bensì recettizio e materiale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/04/2001, n. 5437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5437 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. GABRIELLA COLETTI - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - rel. Consigliere -
Dott. GIANFRANCO SERVELLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AZIENDA AGRICOLA BORGHESE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell'avvocato ANTONINI MARIO, rappresentato e difeso dall'avvocato COSIO ROBERTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto. rappresentato e difeso dagli avvocati TITA GUGLIELMO, FONZO FABIO, SGROI ANTONINO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2151/98 del Tribunale di CATANIA, depositata il 25/06/98 R.G.N. 2312/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/01 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato COSIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VEIARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 1^.10.1990, MI Borghese, titolare di azienda agricola operante in zona c.d. svantaggiata, ha convenuto dinanzi al pretore, Giudice del Lavoro, di Catania, lo S.C.A.U., per sentirlo condannare alla restituzione, con rivalutazione ed interessi, della somma di lire 164.451.400, corrispondente a quella parte di contributi che l'Azienda aveva versato, dal 1^.01.1981 al 31.10.1987, ai sensi della legge n.41/1978, successivamente dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 370/1985. Assumeva che detta sentenza era senz'altro applicabile, con efficacia retroattiva, non soltanto in favore delle aziende site in territorio montano - le sole esplicitamente menzionate dalla Corte - ma anche in favore delle aziende, come quella da lui gestita, site in zone agricole svantaggiate.
All'esito dell'istruttoria, nella resistenza dello SCAU, il Pretore, con pronuncia in data 28.02.95, in parziale accoglimento della domanda, ha condannato l'ente convenuto a restituire al ricorrente la somma di lire 11.271.140, unitamente agli interessi legali dalla notifica della sentenza.
Avverso tale pronuncia l'Azienda Agricola Borghese ha proposto appello, chiedendo il totale accoglimento delle pretese azionate, con vittoria delle spese di lite.
Nel giudizio di appello, si costituiva l'I.N.P.S. - subentrato nella totalità dei rapporti del soppresso S.C.A.U. ex art. 19 Legge 23 dicembre 1994, n. 724 - il quale chiedeva il rigetto del gravame,
perché infondato, e proponeva altresì appello incidentale avverso il parziale accoglimento delle istanze del ricorrente avvenuto in primo grado.
Il Tribunale di Catania, con sentenza 16/25 giugno 1998 n. 2151, ha respinto l'appello principale del Borghese e, in accoglimento dell'appello incidentale dell'Inps, ha riformato la sentenza pretorile, rigettando interamente la domanda.
L'appellante principale, con i primi tre motivi di gravame. aveva censurato la sentenza di primo grado, nella parte in cui il Pretore aveva ritenuto non applicabili alle zone cd. svantaggiate gli effetti della sentenza costituzionale n. 370/85, la quale, abbandonando il criterio altimetrico fino ad allora in uso, aveva esteso alle zone montane poste al di sotto dei 700 metri, e che godevano di un'agevolazione contributiva del solo 40%, quella esenzione totale già accordata ex lege alle zone montane poste ad altitudine superiore.
L'appellante aveva fatto rilevare che, in epoca antecedente alla citata sentenza, il D.L. n.402/81 aveva esteso alle aziende site in zone agricole svantaggiate al di sotto dei 700 metri il medesimo regime di esenzione parziale vigente per le zone montane di uguale altitudine.
Coerentemente con tale parificazione, dunque, ed a seguito dell'intervento della Corte costituzionale, il criterio altimetrico, così come è stato abbandonato per le zone montane, in quanto irrazionale, dovrebbe esserlo - secondo l'Azienda Borghese - anche per le zone agricole svantaggiate;
e ciò anche in considerazione del fatto che le due tipologie di terreni sono accomunate dalle medesime condizioni di disagio produttivo. Al contrario, il mantenimento di un regime differenziato determinerebbe, ad avviso dell'appellante, una discriminazione, inammissibile ex art. 3 Cost., tra aziende agricole operanti in zone svantaggiate, a seconda che le stesse si trovino ad un'altitudine inferiore o superiore ai settecento metri. Il Tribunale ha disatteso la censura, argomentando che sul punto la Corte costituzionale si è già pronunciata con sentenza n. 254/1989, con la quale ha respinto la questione di legittimità costituzionale della disciplina degli oneri contributivi per le aziende agricole site in zone svantaggiate, ed ha ritenuto razionale il relativo sistema normativo, opportunamente diverso da quello delle zone montane. La Corte stessa ha poi ribadito l'infondatezza della questione con la successiva sentenza n. 354 del 1992; e così pure la Suprema Corte di Cassazione, la quale ha escluso che la sentenza costituzionale n. 370/85 abbia esplicato alcuna efficacia nei confronti delle aziende site in zone agricole svantaggiate. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Borghese, con due motivi, illustrati da memoria ex art. 378 C.P.C.. L'intimato Istituto, ritualmente costituito con controricorso, ha resistito.
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 13, co. 5, del d.l. 29 luglio 1981 n. 40, convertito, con modificazioni, in l. 26 settembre 1981 n. 402, recante rinvio formale all'art. 7 d.l. 23.12.1977 n. 942, convertito, con modificazioni, in l. 27.2.1978, n. 41, quale risulta di seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 370/1985. Secondo il ricorrente, la volontà del legislatore di ricondurre ad unico sistema le norme di agevolazione contributiva applicabili ai territori montani e alle zone agricole svantaggiate risulta chiara e inequivoca: Il 5^ comma dell'art. 13 d.l. 29.7.1981 n. 402 citato non si sarebbe affatto limitato a singoli richiami di discipline dettate per territori montani ma ha tenuto a precisare espressamente che le relative disposizioni di legge "si applicano alle aziende situate nei territori montani di cui al d.p.r. 29 settembre 1973 n. 601, nonché nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'art. 15 della l. 27 dicembre 1977, n. 984", esprimendo così in modo chiaro ed inequivoco la volontà legislativa di estendere alle zone svantaggiate l'ambito di applicabilità dell'intero sistema normativo vigente per i territori montani.
Il motivo non è fondato.
Come ripetutamente statuito da questa Corte, anche in epoca antecedente alla presentazione del ricorso in cassazione in questa causa, "La sentenza della Corte Costituzionale n. 370 del 1985, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 8 legge 25 luglio 1952 n. 991 e 7 Decreto legge 23 dicembre 1977 n. 942,
convertito nella legge 27 febbraio 1978 n. 41, nelle parti in cui non prevedono l'esenzione dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura anche per i terreni compresi in territori montani ubicati ad altitudine inferiore ai settecento metri sul livello del mare, non esplica efficacia alcuna, ne' diretta ne' indiretta, nei confronti delle aziende situate nelle zone agricole svantaggiate, determinate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977 n. 984, attesa la successiva sentenza della stessa Corte n. 254 del 1989 e tenuto conto che il rinvio alla disciplina del suddetto Decreto-legge, operato, quanto ai terreni ubicati in zone svantaggiate, dall'art. 13, ultimo comma, del Decreto legge 29 luglio 1981 n. 402 (convertito con legge 26 settembre 1981 n. 537) non ha carattere formale bensì recettizio o materiale (Cass. 30.12.1994 n. 11316, Cass. 1187 del 1993, Cass. 5211 e 8625 del 1992, Cass. 5825 del 1991).
Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 8, 1^ comma, della l. 12 marzo 1968, n 4, come autenticamente interpretato dall'art. 4, comma 17 bis, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 convertito, con modificazioni, in l. 11 novembre 1983 n. 638 in relazione all'art. 18, comma 16, della legge 23.12.1994, n. 724, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che gli esoneri contributivi siano riservati ai braccianti agricoli, con esclusione dei coloni e mezzadri, cui esclusivamente si riferiscono i contributi versati dall'azienda appellante.
Anche questo motivo non è fondato.
L'art. 18, c. 16, Legge 23 dicembre 1994, n. 724 recita: "I datori di lavoro agricolo sono esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per gli operai a tempo determinato ed indeterminato impiegati negli anni 1986 e 1987 nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984".
L'art. 8, primo comma, della legge 12 marzo 1968, n. 334 recita:
"I compartecipanti familiari ed i piccoli coloni sono equiparati, ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali, ai giornalieri di campagna".
L'art. 4, comma 17-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, in Legge 11 novembre 1983, n. 638 recita: L'articolo 8, primo comma, della legge 12 marzo 1968, n. 334, va interpretato nel senso che i compartecipanti familiari ed i piccoli coloni, nonché i proprietari concedenti, sono tenuti a pagare aliquote contributive nella stessa misura e secondo la medesima ripartizione in vigore per i giornalieri di campagna. È ben vero che le due norme da ultimo citate istituiscono, in via generale, una assimilazione contributiva e prestazionale tra coloni, mezzadri e braccianti agricoli;
ma la disposizione di cui all'art. 18, comma 16, Legge 23 dicembre 1994, n. 724 risulta essere una lex specialis posterior che esonera i datori di lavoro agricoli dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali solamente per il tempo e per le categorie specificamente indicate, e cioè gli operai a tempo determinato ed indeterminato impiegati negli anni 1986 e 1987 nelle zone agricole svantaggiate;
ed essendo una legge che fa eccezione al principio dell'obbligo contributivo, è di stretta interpretazione.
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in L. 13.000 oltre L. tre milioni per onorari di avvocato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in L. 13.000 oltre L. tre milioni per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Lavoro, il 6 febbraio 2001. Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2001