Sentenza 5 settembre 2013
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, non è impugnabile l'ordinanza con cui la Corte d'Appello proroga, per cause di forza maggiore, il termine per la decisione sulla richiesta di consegna, ai sensi dell'art. 17, comma secondo, della legge 22 aprile 2005 n. 69.
Commentario • 1
- 1. Proroga termine MAE (Cass. 20739/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 luglio 2020
Una proroga formale dei termini di consegna è doverosa in tutte le situazioni, non espressamente disciplinate dalla legge, in cui l'autorità guidiziaria italiana ravvisi l'impossibilità oggettiva di rispettare il termine ordinario di sessanta giorni per l'adozione della decisione per la consegna MAE, salvo quando la Corte d'appello richieda allo Stato membro di emissione le informazioni integrative. Quando la Corte d'appello richiede allo Stato membro di emissione le informazioni integrative, non è tenuta a disporre una formale proroga del termine di sessanta giorni previsto per la decisione sulla richiesta di esecuzione del m.a.e., producendosi in tal caso un automatico prolungamento …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 05/09/2013, n. 37090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37090 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 05/09/2013
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 74
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - rel. Consigliere - N. 32179/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SP AT EL ON N. IL 12/04/1984;
avverso l'ordinanza n. 57/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del 26/07/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. VIOLA Alfredo Pompeo, rigetto.
RITENUTO IN FATTO
1. NO AL IC NT ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa, in data 26-7-13, dalla Corte d'appello di Milano, che ha prorogato di giorni 30 il termine di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 17, comma 2. 2. Il ricorrente deduce, con unico motivo, inosservanza della L. n. 69 del 2005, art. 6 commi 5 e 6, art. 16, commi 1 e 17, comma 2 e mancanza di motivazione in merito alla sussistenza delle cause di forza maggiore richieste da quest'ultima norma , che non possono essere riconnesse alla necessità di acquisire ulteriore documentazione in merito alle fonti di prova inerenti specificamente all'imputato. Questa documentazione è stata infatti richiesta infruttuosamente dalla Corte d'appello il 7-6-13 e il 12-7-13, ragion per cui all'udienza del 26 luglio 2013 il termine di giorni 30, previsto dalla L. n. 69 del 2005, art. 16, comma 1 era scaduto onde non poteva procedersi ad ulteriori proroghe.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il provvedimento emesso dalla Corte d'appello è inoppugnabile. Nessuna norma prevede infatti, nell'ottica delineata dall'art. 568 c.p.p., applicabile alla materia in disamina in forza del disposto della L. n. 69 del 2005, art. 39, comma 1 la ricorribilità per cassazione ne' alcun altro mezzo d'impugnazione avverso l'ordinanza in disamina.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500, determinata secondo equità in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2013