Cass. pen., sez. feriale, sentenza 05/09/2013, n. 37090
CASS
Sentenza 5 settembre 2013

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Massime1

In tema di mandato di arresto europeo, non è impugnabile l'ordinanza con cui la Corte d'Appello proroga, per cause di forza maggiore, il termine per la decisione sulla richiesta di consegna, ai sensi dell'art. 17, comma secondo, della legge 22 aprile 2005 n. 69.

Commentario1

  • 1Proroga termine MAE (Cass. 20739/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 luglio 2020

    Una proroga formale dei termini di consegna è doverosa in tutte le situazioni, non espressamente disciplinate dalla legge, in cui l'autorità guidiziaria italiana ravvisi l'impossibilità oggettiva di rispettare il termine ordinario di sessanta giorni per l'adozione della decisione per la consegna MAE, salvo quando la Corte d'appello richieda allo Stato membro di emissione le informazioni integrative. Quando la Corte d'appello richiede allo Stato membro di emissione le informazioni integrative, non è tenuta a disporre una formale proroga del termine di sessanta giorni previsto per la decisione sulla richiesta di esecuzione del m.a.e., producendosi in tal caso un automatico prolungamento …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. feriale, sentenza 05/09/2013, n. 37090
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37090
Data del deposito : 5 settembre 2013

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