Sentenza 23 novembre 2022
Massime • 1
Ai fini della procedibilità del delitto di cui all'art. 633 cod. pen., nel caso in cui abbia ad oggetto un immobile sottoposto a procedura esecutiva, legittimato a proporre querela è sia il proprietario, in quanto titolare del bene fino al termine della procedura, che subisce la lesione del diritto, sia, in qualità di legittimato concorrente, ma non esclusivo, il creditore procedente, titolare dell'interesse al mantenimento dell'immobile in buone condizioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/11/2022, n. 3103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3103 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2022 |
Testo completo
03103-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 2626 SERGIO BELTRANI Presidente - UP 23/11/2022 IGNAZIO PARDO -Relatore - R.G.N. 710/2022 GIUSEPPE SGADARI VINCENZO TUTINELLI AN RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI ES UC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/04/2021 del GIUDICE DI PACE di TERMINI IMERESE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale LIDIA GIORGIO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. lette le conclusioni della difesa che ha insistito nei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.1 Con sentenza in data 23 aprile 2021, il Giudice di pace di Termini Imerese condannava Di CO CI alla pena di 300,00 € di multa perché ritenuta colpevole del delitto di occupazione abusiva di un immobile.
1.2 Avverso detta sentenza proponeva appello il difensore dell'imputata deducendo, con unico motivo, difetto di valida querela posto che la condizione di procedibilità non avrebbe potuto essere proposta dal proprietario del bene trattandosi di immobile soggetto ad esecuzione forzata così che unico titolare del diritto doveva ritenersi il creditore procedente. Trattandosi di sentenza di condanna alla sola pena della multa in assenza di statuizioni civili, il Tribunale di Termini Imerese qualificava l'appello come ricorso per cassazione e trasmetteva gli atti a questa Corte di cassazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. In tema di titolarità del diritto di querela questa Corte di cassazione ha affermato come la persona offesa dal reato titolare del diritto di querela a norma dell'art. 120 cod. pen. deve essere individuata nel soggetto titolare dell'interesse direttamente protetto dalla norma penale e la cui lesione o esposizione a pericolo costituisce l'essenza dell'illecito. (Sez. 6, n. 21090 del 24/02/2004, Rv. 228810 – 01); inoltre si è precisato ancora come in tema di titolarità del diritto - di querela, e dunque di individuazione della persona offesa, cui tale diritto compete, deve intendersi tale il soggetto passivo del reato, ossia colui che subisce la lesione dell'interesse penalmente protetto. Possono pertanto coesistere più soggetti passivi di un medesimo reato, che vanno individuati, appunto, con riferimento alla titolarità del bene giuridico protetto (Sez. 2, n. 2862 del 27/01/1999, Rv. 212766 01). Orbene l'applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame, e l'affermata attribuzione del diritto di querela in capo al soggetto che subisce la lesione del diritto, comporta affermare che in caso di invasione di bene soggetto ad esecuzione forzata titolare del diritto di querela sia certamente il proprietario, perché ancora dominus del bene stesso sino a quando la procedura esecutiva non si sia conclusa con l'assegnazione al creditore. Invero sino a tale momento rimane la titolarità del bene in capo al proprietario che subisce l'invasione e quindi l'aggressione al bene giuridico protetto potendo al più configurarsi una legittimazione concorrente ma non esclusiva anche in capo al creditore procedente, titolare di diverso interesse al mantenimento dell'immobile in buone condizioni. Ne consegue affermarsi che il motivo di ricorso proposto è sotto tale profilo certamente manifestamente infondato postulando un difetto di legittimazione in capo al querelante che non trova fondamento alcuno. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 23 novembre 2022 IL CONSIGLIERE E$T. Ignazio Pardo IL PRESIDENTE Sergio Beltfani DEPOSITATO IN CANCELLERA SECONDA SEZIONE PENALE L 25 GEN 2023 2 11 Cancellere IL FUNZIONARIO GU ZTAL Claudia Pianelli