Sentenza 10 maggio 2003
Massime • 2
È ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto solo il dubbio di legittimità costituzionale di una norma solo se la soluzione di tale dubbio con una sentenza di accoglimento da parte della Corte costituzionale consenta al ricorrente di ottenere una pronuncia di merito favorevole.
In tema di prepensionamento del personale dipendente da aziende di trasporto, dichiarato inidoneo alle mansioni di provenienza, la questione di costituzionalità dell'art. 3, comma quarto, legge n. 270 del 1988, nella parte in cui prevede un onere contributivo a carico dei dipendenti, è manifestamente infondata sotto il profilo della disparità di trattamento con la disciplina prevista per i lavoratori di altri settori produttivi, trattandosi di un esodo esclusivamente obbligatorio per il quale il legislatore, con scelta non arbitraria e non irragionevole, ha attenuato le conseguenze mediante la immediata corresponsione del trattamento pensionistico; nonché sotto il profilo del diritto al lavoro, da intendersi come diritto a non essere estromesso dal lavoro ingiustamente o irragionevolmente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/05/2003, n. 7167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7167 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. MERCURIO Ettore - Consigliere -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. PUTATURO AT VISCIDO Mario - Consigliere -
Dott. GIACALONE Giovanni - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EC MA, TI CO, AF FI, BO FR, AR LV, OR GI, NI NA, MA NO, DI NI ST, EL CA AN, DE AT ON, NT OL, AT GI, VA TE, IZ AU, ES IV, DI ST AM, NI ET, IA GI, ZI ND, ES CO, D'ARCAN ET, NI NZ, OZ DI, AG CH, GE TA, CL ST, RG DI, MA ND, OR AN, AM IA LU, OS NE, FA NE, AT RG, ET LA, TT NI, ON UG, CC IO, TI PR, LL IO, EV OL, EV NNIA, D'ON VI, OR RI, DI ETN NO, UB OS, CH AF, GU FE, BU MA, TA RC, RI NN, CU GI, RI DI, AP EN, RO SA, ON NZ, ME FE, AR DI, EN NNIA, ON PA, ON FR, ES AM, LA LV, AS RG, BCO ID, RO LV, ZI RE, RS OL, SA IO, CA LE, RS RN, LL GI, VE IO, AR IS AR, CU IANO, RA RG, AV LV, IA RNZ, PO ST, MO NO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA IA AELAIDE 12, presso lo studio dell'avvocato NI PELLETTIERI, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE ELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI CANTARINI, FABIO PONZO, IZO CORRERA, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato - avverso la sentenza n. 27922/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 23/12/99 - R.G.N. 53944/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/03 dal Consigliere Dott. Giovanni GIACALONE;
udito l'Avvocato FEDERICO PELLETTIERI per delega NI PELLETTIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D'AN, che ha concluso per il rigetto per inammissibilità ed in subordine rigetto per infondatezza. SVOLGIMENTO EL PROCESSO
Con sentenza del 13 dicembre 1993, il OR di Roma respingeva al domanda che i ricorrenti indicati in epigrafe avevano proposto nei confronti dell'INPS, per ottenere la restituzione della quota dell'8% trattenuta sul rateo di pensione, sul presupposto che essi, già dipendenti dell'ATAC o dell'ACOTRAL, erano stati esonerati dal servizio a norma dell'art. 3 L. n. 270/88, in quanto inidonei alle mansioni di assunzione e/o di quelle della qualifica rivestita anteriormente al 20 maggio 1986, ma, diversamente da quanto avvenuto in relazione ad altre ipotesi legali di prepensionamento, erano stati assoggettati, in base al comma 4 della richiamata disposizione di legge, all'onere di contribuire, con l'indicata trattenuta, al loro anticipato pensionamento. Il OR aveva disatteso anche la richiesta subordinata di dichiarare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, l. n. 270/88 in relazione agli artt. 3, 4, 35, 36 e 38 Cost..
Con sentenza del 23 dicembre 1999, il Tribunale di Roma ha respinto l'appello dei predetti pensionati, osservando: che la formulazione letterale del richiamato art. 3 non lascia spazi ad interpretazioni diverse da quella adottata dal OR e che la norma è conforme ai precetti delle norme costituzionali invocate dai ricorrenti;
che la contribuzione a carico del lavoratore posto in quiescenza anticipatamente trova razionale spiegazione nell'attuazione concreta del principio solidaristico (artt. 3 e 38 Cost.), che nell'assetto costituzionale non si spinge sino all'esonero totale dell'assicurato dall'obbligazione contributiva previdenziale;
che, nel caso in esame, l'assoggettamento a contribuzione per un periodo che è coperto da pensione trova ragionevole compenso nel beneficio dell'anticipazione dell'esonero dal lavoro e dall'anticipazione del trattamento pensionistico ed esclude la violazione dell'art. 3 Cost.; che la norma in questione non viola neanche l'art. 4 Cost.,
in quanto il divieto di cumulo tra pensione e retribuzione, per il limitato periodo previsto dal comma 6 della richiamata norma, si fonda sull'attribuzione del trattamento pensionistico a fronte di un'anzianità contributiva non ancora perfezionatasi e contribuisce, altresì, a rendere effettivo per tutti il diritto al lavoro;
che la norma non viola i parametri dell'esistenza libera e dignitosa di cui agli artt. 36 e 38 Cost., avuto riguardo all'entità (8%) della quota a carico dell'assicurato ed al sistema di trattenuta mensile;
che non risulta spiegato perché la quota di contribuzione a carico del lavoratore, prevista dalla norma in questione, violerebbe l'art. 35 Cost., che afferma il principio della tutela del lavoro in tutte le sue forme.
Avverso tale sentenza propongono ricorso per Cassazione i predetti pensionati, con unico, articolato motivo;
l'Istituto intimato ha depositato procura.
MOTIVI ELLA DECISIONE
I ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. n. 270/88, in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 36 e 38 Cost.,
degli artt. 112 e 113 c.p.c., degli artt. 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367 e seguenti c.c.; nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo. Lamentano che il Tribunale non ha risposto al quesito fondamentale da loro formulato, teso a verificare se la disposizione che ha posto a loro carico l'onere contributivo in questione sia in contrasto con l'art. 3 Cost. per disparità di trattamento nei loro confronti, in quanto l'onere di contribuire al loro anticipato pensionamento non è stato richiesto da alcun altro provvedimento avente ad oggetto la materia del prepensionamento. Il Tribunale, secondo i ricorrenti, avrebbe ignorato i riferimenti normativi da loro proposti e non avrebbe verificato la linea seguita dal legislatore in situazioni analoghe;
non avrebbe tenuto conto che si tratta di un prepensionamento "coatto" e non gradito e che i lavoratori escono dalla vicenda menomati nella loro capacità reddituale e costretti a contribuire a pagarsi la loro pensione. Ribadiscono che non è ragionevole e in contrasto con gli artt. 2 e 4 Cost che, in caso di "prepensionamento coatto" il legislatore ponga a carico del dipendente licenziato una parte considerevole dell'onere del "beneficio" dell'anzianità convenzionale. Quanto al "divieto di cumulo" tra pensione e retribuzione da altra attività lavorativa, il Tribunale non avrebbe considerato che l'onere contributivo si aggiunge al depauperamento reddituale conseguente al pensionamento.
La censura si rivela priva di pregio.
Va anzitutto precisato che il ricorso per Cassazione contenente soltanto l'espressione di un dubbio di incostituzionalità è inammissibile quando da esso non risulti alcuna connessione con la questione di rito o di merito trattata nelle precedenti fasi processuali, ma non anche quando il dubbio, una volta risolto con la sentenza d'accoglimento del giudice delle leggi, consenta al ricorrente di ottenere una pronuncia di merito favorevole (Cass. 2 dicembre 1996 n. 10742; Cass. 6 maggio 1995 n. 4937; Cass. 5 maggio 1973 n. 1178). In tal caso la questione viene formulata non in via principale (se così fosse essa non sarebbe ammissibile: Corte Cost. 24 luglio 1986 n. 214) bensì in via incidentale, onde deve ritenersi rituale. Ciò si verifica, nella specie concreta, sia pure con riferimento alle sole parti del ricorso in cui i ricorrenti non si limitano a censurare la motivazione con la quale i giudici di appello non hanno condiviso i dubbi di costituzionalità prospettati, in quanto i ricorrenti mirano a conseguire una sentenza d'accoglimento additiva della Corte Costituzionale, grazie alla quale pervenire poi ad una sentenza di merito, con l'accoglimento della loro pretesa sostanziale rivolta contro l'INPS. L'art 3 l. 12 luglio 1988, n. 270 stabilisce che le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto predispongono, sulla base dell'anzianità di servizio dei dipendenti interessati, un programma quinquennale di esodo dei lavoratori iscritti al Fondo di previdenza, dichiarati inidonei rispetto alle mansioni proprie della qualifica di provenienza entro il 20 giugno 1986, che abbiano maturato o maturino nel corso del quinquennio, almeno quindici anni di effettiva contribuzione al detto Fondo (comma primo). Ai dipendenti così collocati a riposo viene attribuita una pensione commisurata al periodo di contribuzione maturato, maggiorato del periodo mancante al raggiungimento di trentasei anni di contribuzione ovvero del periodo che il dipendente stesso avrebbe conseguito al raggiungimento del sessantesimo anno di età;
l'attribuzione di anzianità e il versamento dei contributi relativi a tale periodo non possono in ogni caso essere superiori ai dieci anni (comma terzo). Inoltre le aziende e i dipendenti collocati in quiescenza versano questi ultimi mediante trattenuta diretta sulla pensione - la quota di contributi previdenziali di loro pertinenza per il periodo di anzianità convenzionale attribuita (comma quarto).
Rileva la Corte, in primo luogo, che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma quarto, della legge n. 270 del 1988, per preteso contrasto con l'art. 3 Cost., sul presupposto che l'onere di contribuzione, previsto da tale disposizione a carico del lavoratore "esodato", creerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra gli stessi e i lavoratori interessati da altri provvedimenti di prepensionamento. La questione del raffronto tra il sistema introdotto dalla legge n. 270 del 1988 e gli altri tipi di prepensionamento, normalmente a carattere volontario e non obbligatorio, è stato puntualmente affrontata da Corte cost. 8 febbraio 1991 n. 60, le cui argomentazioni meritano di essere ribadite.
L'istituto definito come prepensionamento è caratterizzato dalla attribuzione al lavoratore della pensione prima del raggiungimento dell'età pensionabile, sulla base dell'aumento figurativo della anzianità contributiva già raggiunta, sì da poter conseguire, prima del tempo, la pensione di vecchiaia. Per poter avvalersi del prepensionamento occorre ovviamente che siano stati già raggiunti limiti minimi di contribuzione e/o di età, per cui in genere all'istituto possono accedere i lavoratori di una certa anzianità. A questo istituto il legislatore ha fatto ricorso con numerosi provvedimenti diretti ad affrontare e risolvere i complessi problemi di settori produttivi in crisi, approntando uno specifico strumento diretto ad alleggerire le qualifiche e le lavorazioni nelle quali si è venuta a creare esuberanza di personale mediante l'offerta - di retta ai lavoratori più anziani - di uscire dalla produzione ottenendo, con alcuni anni di anticipo, il diritto alla pensione, il cui onere è posto a carico dello Stato. Dal 1981 e sino alla legge n. 270 del 1988 si sono succeduti una serie di provvedimenti contenenti misure di prepensionamento per i dipendenti dei settori produttivi più vari (tra cui la legge 23 aprile 1981 n. 155, più volte prorogata, per i dipendenti delle aziende industriali dichiarate in crisi;
la legge 5 agosto 1981 n. 416, per i giornalisti professionisti e i lavoratori poligrafici dipendenti da imprese editoriali e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa;
la legge 23 maggio 1983 n. 230, per i lavoratori delle compagnie e dei gruppi portuali;
la legge 31 maggio 1984 n. 193, per i dipendenti del settore siderurgico, ed ancora la legge 5 dicembre 1986 n. 856, per i dipendenti della società di navigazione del gruppo Finmare).
Al prepensionamento previsto e regolato dalle disposizioni contenute in detti provvedimenti si accede su domanda del lavoratore che ne abbia i requisiti, ed è quindi rimessa esclusivamente al giudizio di convenienza di quest'ultimo la scelta di richiedere l'esodo anticipato. Una parziale eccezione a tale schema è costituita dal prepensionamento disposto nelle leggi riguardanti i lavoratori delle compagnie portuali nonché i dipendenti delle società di navigazione del gruppo Finmare: in entrambi i casi il pensionamento è a domanda, ma nel caso in cui le richieste non raggiungano il contingente stabilito, esso diviene obbligatorio per la parte non coperta - sulla base di criteri prestabiliti - sino al raggiungimento del limite prefissato (così, rispettivamente, l'art. 2, secondo comma, legge n. 230 del 1983 e l'art. 3, quarto comma, legge n. 856 del 1986).
Dal tipo di prepensionamento disciplinato dalle leggi ricordate si distacca sensibilmente quello regolato dall'art. 3 della legge n. 270 del 1988. Qui, infatti, l'esodo non è disposto per far fronte ad una situazione di crisi aziendale che richieda, un vasto ridimensionamento del carico di mano d'opera, ma per realizzare economie e semplificazioni nell'organizzazione aziendale;
non si rivolge ai dipendenti appartenenti a singole qualifiche con personale esuberante, ma a lavoratori che appartengono a tutte le qualifiche e che sono contraddistinti dal fatto di essere stati dichiarati inidonei a precedenti mansioni rivestite;
non viene contenuto nella fascia dei lavoratori anziani, potendo riguardare dipendenti con solo quindici anni di contribuzione e senza limiti minimi di età; e, soprattutto, esso non è subordinato alla domanda dei lavoratori interessati, ma si impone ad essi indipendentemente dalla loro volontà. Si tratta dunque in sostanza di un prepensionamento esclusivamente obbligatorio, di un provvedimento, cioè, che comporta per tutti una forzata risoluzione del rapporto di lavoro, pur attenuandone le conseguenze mediante la immediata corresponsione del trattamento pensionistico. La natura e gli effetti del pensionamento obbligatorio disposto dalla norma in questione richiedevano - secondo il giudice delle leggi - che la scelta, effettuata dal legislatore nell'ambito della propria discrezionalità, venisse considerata attentamente onde valutarne la razionalità e la non arbitrarietà.
Dalla Relazione governativa al disegno di legge risulta che essa (così come l'accordo collettivo con la medesima recepito) ha inteso perseguire obbiettivi di razionalizzazione e semplificazione dell'organizzazione delle aziende di pubblico trasporto, e ciò, da un lato, disponendo una unificazione a livello nazionale della disciplina contrattuale dei rapporti di lavoro;
dall'altro, avviando a soluzione il grave problema degli inidonei, e cioè dei lavoratori riconosciuti non atti alle mansioni proprie della qualifica di origine, mantenuti nel posto di lavoro con mansioni diverse e titolari di un trattamento retributivo non conforme alle prestazioni rese. Tale ultimo problema si presentava per le aziende in questione in modo anomalo e peculiare ed era determinato da diffuse prassi applicative dell'art. 27 del regolamento del 1931, per le quali un notevole numero di lavoratori, in gran parte addetti al c.d. movimento (autisti, conduttori, ecc.), divenuti inidonei, non soltanto conservava il posto di lavoro e la retribuzione raggiunta, ma manteneva, pur impiegato in semplici mansioni ausiliari o di attesa, la dinamica salariale e le competenze accessorie proprie della qualifica di provenienza, con gravi disfunzioni, non solo nella gestione degli organici aziendali, ma anche nello stesso sistema previdenziale (Relazione, cit.). A questi inconvenienti l'accordo collettivo e la legge di recepimento hanno inteso ovviare, in primo luogo, disponendo un programma quinquennale di esodo obbligatorio dei suddetti lavoratori;
in secondo luogo, consentendo, in deroga alla normativa vigente, l'assunzione di nuovi lavoratori per rimpiazzare quelli esodati nella qualifica originaria "nei limiti di comprovate esigenze tecnico-operative connesse al movimento" (art. 3, comma nono).
Dai lavori parlamentari si desumeva dunque che l'eliminazione delle gravi disfunzioni suindicate sarebbe stato in concreto perseguibile soltanto con le misure obbligatorie adottate;
e di ciò l'adesione delle rappresentanze sindacali costituiva significativa conferma. La Corte costituzionale riconosceva, perciò, che l'efficienza e il contenimento dei costi dei servizi pubblici - che sono a carico della collettività - attengono al concetto di buon andamento della pubblica amministrazione e come tali assumono rilevanza sotto il profilo costituzionale.
Secondo il giudice delle leggi, certamente il riordino della situazione degli organici costituisce un dato di rilievo essenziale ai fini di razionalizzare la gestione di aziende che debbono rendere un servizio pubblico di grande e vitale importanza quale quello del trasporto autoferrotranviario, soprattutto nei grandi centri urbani. Di conseguenza, non poteva ritenersi in principio costituzionalmente illegittima, come priva di ragionevolezza, la legge n. 270 del 1988 che, nell'anomala situazione descritta, aveva introdotto uno strumento capace di contemperare l'esigenza di ottenere un efficiente svolgimento del servizio pubblico - mediante il riassestamento degli organici, l'alleggerimento dei costi eccessivi, la riapertura delle assunzioni per il personale addetto al movimento - con la necessità di assicurare in ogni caso una forma adeguata di sostegno economico - previdenziale ai lavoratori allontanati dalle aziende(sostanzialmente nello stesso senso, si veda anche Corte cost. 8 aprile 1993 n. 153). La rilevata non arbitrarietà della scelta del legislatore, in quanto tendente a corrispondere alle riferite esigenze, induce a non condividere i dubbi di costituzionalità prospettati dai ricorrenti. Non può dirsi violato infatti l'art. 3 Cost. poiché non appare priva di fondamento giustificativo la diversità di trattamento tra lavoratori assoggettati ad esodo obbligatorio in base alla legge n. 270 del 1988 e lavoratori interessati da altre disposizioni di prepensionamento, aventi carattere facoltativo.
Per le stesse ragioni, non può dirsi violata la garanzia del diritto al lavoro di cui all'art. 4 Cost., inteso come diritto a non essere estromesso dal lavoro ingiustamente o irragionevolmente. Le riferite argomentazioni dimostrano che si rivela priva di pregio ogni censura prospettata dai ricorrenti in rapporto al carattere coattivo, e non volontario, del prepensionamento disciplinato dalle legge n. 280 del 1988, che regola una situazione diversa da quella presa in considerazione dagli altri provvedimenti di pensionamento anticipato, non essendo dettato dall'esigenza di fronteggiare una crisi produttiva (settoriale o aziendale), bensì da quella di contemperare, come innanzi precisato, l'esigenza di ottenere un efficiente svolgimento del servizio pubblico con la necessità di assicurare una forma adeguata di sostegno economico-previdenziale ai lavoratori allontanati dalle aziende.
La peculiarità del sistema introdotto dall'art. 3 di detta legge consiste anche nel fatto che essa, se da un lato prevede nei confronti dei lavoratori l'obbligo contributivo, dall'altro riconosce agli stessi alcuni anni di anzianità convenzionale, impiegabile ai fini della pensione, ancorché negli stessi anni non vi sia stata effettiva prestazione di attività lavorativa. Detto sistema risulta, quindi, caratterizzato, da un lato, dall'attribuzione al lavoratore della pensione prima del raggiungimento dell'età pensionabile;
dall'altro, dall'aumento figurativo dell'anzianità contributiva già raggiunta, in modo da poter conseguire anticipatamente la pensione. Come hanno rilevato i giudici di appello, l'assoggettamento a contribuzione per un periodo che è coperto da pensione trova ragionevole bilanciamento nel beneficio dell'anticipazione dell'esonero dal lavoro e dall'anticipazione del trattamento pensionistico. Del resto, proprio correlato al riconoscimento dell'anzianità convenzionale e all'immediata corresponsione del trattamento pensionistico si rivela l'onere per il lavoratore di versare i contributi, che - giova sottolineare - comunque avrebbe dovuto sostenere anche nel caso avesse continuato a lavorare. Per le ragioni sopra diffusamente esposte, il descritto bilanciamento non è inficiato - come pretenderebbero i ricorrenti - dalla circostanza che, in molti regimi di prepensionamento volontario, l'attribuzione di anzianità convenzionale è avvenuta senza oneri per i lavoratori. Irrilevante si rivela, infine, ogni profilo di incostituzionalità prospettato in riferimento al cosiddetto "divieto di cumulo" tra pensione e retribuzione da eventuale ulteriore attività lavorativa, in quanto le censure basate su tale argomentazione non sono intrinsecamente pertinenti con l'oggetto della domanda, incentrato sulla pretesa alla restituzione dei contributi, per asserita illegittimità costituzionale della norma impositiva. Infatti, una pronunzia del giudice delle leggi che dichiarasse incostituzionale detto divieto di cumulo non sarebbe idonea ad attribuire ai ricorrenti il bene della vita richiesto, vale a dire la istituzione dei contributi in lite.
Ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di Cassazione, nel quale, peraltro, l'Istituto intimato si è limitato a depositare procura.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese di questo giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2003