Sentenza 8 febbraio 2003
Massime • 1
In tema di licenziamento disciplinare, il codice disciplinare predisposto dal datore di lavoro nel rispetto della legge e del contratto collettivo di lavoro ha natura negoziale, con la conseguenza che l'interpretazione delle relative disposizioni involge un apprezzamento in fatto ed è riservata in via esclusiva al giudice di merito, le cui valutazioni sono censurabili in cassazione solo per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale imposti dalla legge e per vizi di motivazione. (Nella specie, vertendosi in tema di licenziamento disciplinare di un dipendente dell'Azienda di Igiene Urbana di Genova, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva interpretato la disposizione contrattuale prevedente l'aumento della sanzione in caso di recidiva nel senso che fosse sufficiente ai fini di tale aumento l'irrogazione di una precedente sanzione per una mancanza della medesima natura, non rilevando la circostanza che il precedente provvedimento fosse stato impugnato, o che il relativo procedimento non fosse stato ancora definito).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/02/2003, n. 1922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1922 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D'ANGELO Bruno - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GI RD, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S. COSTANZA 46, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANCINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO CIMINELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
A.M.I.U. - AZIENDA MULTISERVIZI DI IGIENE URBANA DI GENOVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell'avvocato MARIA TERESA BARBANTINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SERGIO MEDINA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2851/00 del Tribunale di GENOVA, depositata il 07/08/00 R.G.N. 6841/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/02 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO;
udito l'Avvocato MANCINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 7.1.1998 al OR del lavoro di Genova CA PI, assunto quale invalide civile dall'Azienda Multiservizi di Igiene Urbana (AMIU) di quella città con mansioni di addetto allo spazzamento, lamentava di essere stato licenziato in data 30.6.1997 ai sensi dell'art. 36 punto E) del CCNL, che prevede la sanzione del licenziamento per quei lavoratori che siano incorsi in provvedimenti di sospensione per la stessa mancanza o per mancanze analoghe per un totale di 20 giorni nel corso di due anni. Sosteneva il ricorrente che i 13 provvedimenti disciplinari posti a fondamento del licenziamento erano illegittimi e sproporzionati e che comunque si riferivano a mancanze di diversa natura, per cui doveva applicarsi nei suoi confronti il più lungo termine di complessivi 30 giorni di sospensione previsto dall'art. 36 punto C) del contratto. Chiedeva pertanto che, previa dichiarazione di illegittimità dei singoli provvedimenti disciplinari, il licenziamento venisse dichiarato nullo ed inefficace con reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento dei danni.
Costituitosi il contraddittorio, il OR, con sentenza del 19 maggio 1998, escludeva la legittimità del licenziamento. Premesso che i fatti posti a fondamento dei provvedimenti disciplinari si riferivano a mancanze uguali o analoghe, in quanto riconducibili ad ipotesi di assenze ingiustificate, il OR riteneva di dover ridurre il numero dei giorni di sospensione comminatili al ricorrente (in quanto a suo giudizio la maggiorazione dei giorni di sospensione inflitta nei contestati provvedimenti disciplinari in conseguenza della recidiva, disciplinata dall'art. 12 del codice disciplinare, poteva essere applicata solo quando, al momento della successiva infrazione, fosse stata già concretamente irrogata la sanzione per la violazione precedente e questa non fosse stata impugnata); di conseguenza, poiché il totale risultava inferiore a quanto previsto dall'art. 36 punte E) del contratto collettivo, il licenziamento doveva ritenersi illegittimo.
Avverso detta sentenza proponevano appello sia l'AMIU che il lavoratore.
Il Tribunale di Genova, con sentenza depositata il 7 agosto 2000, accoglieva l'appello principale proposto dall'Azienda e, in riforma della sentenza appellata, respingeva tutte le domande proposte dal lavoratore.
Per quanto qui ancora rileva, il Tribunale osservava che, contrariamente a quanto ritenuto dal OR, non era contestabile la legittimità del provvedimento di sospensione di cinque giorni di cui alla lettera 11 aprile 1996 e del provvedimento di sospensione di cinque giorni di cui alla lettera 20 dicembre 1996 (delibera del C.A.
n. 14 del 13 gennaio 1997), in quanto l'impugnazione di detti provvedimenti a norma dell'art. 7 St. Lav. e la pendenza del relativo procedimento non impediva di considerare incidentalmente dette sanzioni ai fini della Salutazione della recidiva. Parimenti dovevano essere confermate, perché congrue, la sanzione della sospensione di sei giorni di cui alla lettera del 20 dicembre 1996 (delibera del C.A. n. 15 del 13 gennaio 1997), quella della sospensione di dieci giorni di cui alla lettera 4 febbraio 1997, quella della sospensione di quattro giorni di cui alla lettera 10 aprile 1997 e quella della sospensione di sei giorni di cui alla lettera 12 maggio 1997, con la conseguente legittimità del licenziamento.
Osservava, inoltre, che il disposto dall'art. 54 CCNL finalizzato all'aiuto dei tossicodipendenti che partecipino ad un progetto riabilitati - non poteva venire in considerazione nel caso di specie, sia perché non risultava l'inserimento dell'appellato in un progetto riabilitativo, sia perche comunque detta norma non escludeva il licenziamento quando se ve verificassero i presupposti. Avverso detta sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per Cassazione sostenuto da tre motivi. L'Azienda intimata ha resistito con controricorso illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciando genericamente violazione di legge nonché vizi di motivazione, il ricorrente osserva che l'azienda appellante non aveva riproposto domanda di ammissione dei mezzi istruttori denegati dal OR, per cui il Tribunale non poteva che prendere atto della inesistenza di prove sui fatti addebitati al PI e confermare la sentenza del OR.
Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970 e dell'art. 5 della legge n. 604 del 1966, il ricorrente osserva, con riguardo al provvedimento di sospensione di 5 giorni di cui alla lettera dell'11.4.1996 ed al provvedimento di sospensione di sei giorni di cui alla lettera 12.5.1997, che il Tribunale non ha considerato che detti provvedimento erano stati impugnati dal lavoratore e che i fatti addebitati, negati dall'incolpato, non erano risultati provati, sicché il giudice di appello avrebbe dovuto verificarne la sussistenza prima di utilizzarli ai fini della recidiva;
in relazione a questo secondo provvedimento lamenta, in particolare, che il Tribunale avrebbe omesso ogni motivazione in ordine alla prova dedotta dai PI circa la concessione, da parte dell'Azienda, di una giornata di ferie;
rileva poi, con riguardo al provvedimento di sospensione di due giorni di cui alla delibera del C.A. n. 139 del 14.4.1937, che la decisione del OR di ridurre ad un giorno la sospensione era stata espressamente accettata dall'Azienda nell'atto di appello, motivo per cui il Tribunale non poteva riportare a due i giorni di sospensione.
Con il terzo motivo, denunciando violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 1362 c.c., nonché omesso esame di documenti decisivi, il ricorrente, premesso che a norma dell'art. 54 del CCNL l'irrogazione dei provvedimenti disciplinari per i tossicodipendenti "dovrà sempre tener conto dell'esigenza del loro recupero in modo da impedire la perdita del posto di lavoro", addebita al Tribunale di non aver tenuto conto della documentazione medica prodotta, attestante che il PI dal 15 gennaio 1997 era in trattamento giornaliero presso il Sert della USL n. 3, e di non aver valutato l'applicabilità o meno nel caso di specie del disposto della norma contrattuale sopra richiamata, che finalizza l'uso del potere disciplinare al recupero del tossicodipendente anziché alla sua espulsione dal lavoro.
Il primo motivo di ricorso è infondato. Le censure con tale mezzo sollevate dal lavoratore, infatti, sono del tutto generiche e non consentono di valutarne la decisività, non precisando la parte, che si limita a richiamare alcuni principi giurisprudenziali di questa Corte, quali siano le prove asseritamente non ammesse dal OR, non riproposte in appello dall'Azienda e nonostante ciò valutate dal Tribunale. Il OR dal canto suo aveva ritenuto provati, e comunque non contestati, i fatti posti a base dei singoli provvedimenti disciplinari, e aveva dichiarato illegittimo il licenziamento solo perché non erano stati raggiunti i 20 giorni di sospensione nell'arco di due anni. Della pretesa contestazione dei singoli fatti addebitati ai PI e della asserita mancanza di prova di questi, invero, non vi è traccia nella narrativa della sentenza impugnata, ne' nelle conclusioni prese in sede di appello dal lavoratore, il quale, peraltro, nel ricorso in Cassazione non precisa di aver specificamente riproposto dette argomentazioni difensive nel giudizio di gravame e non indica l'atto difensive ove tali eccezioni sono state riproposte.
II secondo motivo di ricorso è parimenti infondato. Il Tribunale ha interpretato in modo difforme dal OR le disposizioni del codice disciplinare relative alla recidiva ed ha ritenuto che, ai fini della valutazione della predetta aggravante e del conseguente aumento di pena, è necessario che al momento dell'applicazione della nuova sanzione, per una nuova violazione della stessa natura, sia già stata irrogata sanzione per la precedente violazione, a nulla rilevando che il precedente provvedimento disciplinare sia stato impugnato e che il relativo procedimento non sia ancora definito.
Sulla base di tale interpretazione il Tribunale ha quindi confermato i giorni di sospensione irrogati al PI con vari provvedimenti disciplinari.
Orbene, come è noto, il codice disciplinare predisposto dal datore di lavoro, nel rispetto della legge e delle norme del CCNL, ha natura negoziale;
ne consegue che l'interpretazione delle relative disposizioni, involgendo apprezzamenti di fatto, è riservato in via esclusiva al giudice di merito, le cui valutazioni, pertanto, sono censurabili in Cassazione solo per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione. Le censure mosse dai ricorrente con il motivo in esame, mentre non prospettano alcuna violazione dei canoni ermeneutici, ne' vizi di motivazione, si risolvono in definitiva nell'addebitare al Tribunale di aver confermato i giorni di sospensione nonostante il lavoratore avesse negato di aver commesso le infrazioni disciplinari e malgrado la mancanza ci prova della loro commissione. La censura, dunque, ha lo stesso contenuto della precedente e di quella segue la sorte. Dalla sentenza impugnata i fatti addebitati risultano pacificamente ammessi, così come non contestati li ha ritenuti il OR, e l'esame del giudice di appello si è incentrato esclusivamente sulla valutazione della recidiva ai fini dell'irrogazione delle sanzioni. A fronte di tale impostazione della sentenza, il ricorrente, che ne aveva l'onere per il principio di autosufficienza del ricorso, non ha indicato in quale atto difensivo del giudizio di appello ha riproposto a quel giudice le difese incentrate sulla non commissione dei fatti che hanno dato luogo ai provvedimenti disciplinari. Ne consegue che le censure qui proposte con il motivo in esame difettano di specificità, non consentendo di accertare se da parte del Tribunale vi sia stata la denunciata omissione nella valutazione di circostanze decisive.
Vi è da aggiungere che i rilievi relativi al provvedimento disciplinare di due giorni di sospensione di cui alla lettera n. 138 del 14.4.1997, interessando solo due giorni sui 41 complessivamente considerati, si dimostrano privi di decisività ai fini dell'impugnazione della sentenza.
Infondato, infine, è anche il terzo motivo di ricorso. Il Tribunale ha osservato che nel caso di specie non poteva trovare applicazione il disposto dell'art. 54 CCNL - secondo cui "l'irrogazione dei provvedimenti disciplinari per i tossicodipendenti dovrà sempre tener conto dell'esigenza del loro recupero, in modo da impedire la perdita del posto di lavoro, sempreché gli stessi partecipino ad un progetto riabilitativo finalizzato delle USL o di comunità terapeutiche" - sia perché non risulta l'inserimento dell'appellato in un progetto riabilitativo, "sia perché comunque detta norma non esclude l'operare del licenziamento quando se ne verifichino i presupposti". Orbene, delle due distinte rationes decidendi del Tribunale, il ricorrente censura espressamente la prima, mentre dichiara di "poter concordare" sulla seconda, pur invocando ragioni etico sociali per una soluzione favorevole al lavoratore. In tal modo però il motivo di ricorso si rivela inefficace, poiché la decisione del Tribunale resta sorretta dalla ragione non impugnata, da sola idonea a fondare il rigetto della domanda.
Per tutte le considerazioni sopra esposte il ricorso, dunque, deve essere respinto. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento in favore del convenuto delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in euro 26,00, oltre ad euro millecinquecento per onorari.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2003