Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/02/2003, n. 1922
CASS
Sentenza 8 febbraio 2003

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In tema di licenziamento disciplinare, il codice disciplinare predisposto dal datore di lavoro nel rispetto della legge e del contratto collettivo di lavoro ha natura negoziale, con la conseguenza che l'interpretazione delle relative disposizioni involge un apprezzamento in fatto ed è riservata in via esclusiva al giudice di merito, le cui valutazioni sono censurabili in cassazione solo per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale imposti dalla legge e per vizi di motivazione. (Nella specie, vertendosi in tema di licenziamento disciplinare di un dipendente dell'Azienda di Igiene Urbana di Genova, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva interpretato la disposizione contrattuale prevedente l'aumento della sanzione in caso di recidiva nel senso che fosse sufficiente ai fini di tale aumento l'irrogazione di una precedente sanzione per una mancanza della medesima natura, non rilevando la circostanza che il precedente provvedimento fosse stato impugnato, o che il relativo procedimento non fosse stato ancora definito).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/02/2003, n. 1922
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1922
    Data del deposito : 8 febbraio 2003

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