Cass. civ., sez. III, sentenza 29/07/2002, n. 11149
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Sentenza 29 luglio 2002

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Qualora il giudizio venga promosso contro alcuni soltanto dei litisconsorti necessari, a norma dell'art. 102, secondo comma, cod. proc. civ. il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito, non solo all'udienza di prima comparizione, come previsto dall'art. 180, primo comma, cod. civ., ma anche nel corso del giudizio, e quindi anche quando la non integrità del contraddittorio venga rilevata in sede di decisione della causa. Ne consegue che è errata la sentenza con la quale il giudicante, rilevata la mancata integrazione del contraddittorio, ne faccia discendere l'inammissibilità della domanda, anziché l'adozione del provvedimento ordinatorio imposto dall'art. 102, secondo comma, cod. proc. civ..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 29/07/2002, n. 11149
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11149
    Data del deposito : 29 luglio 2002

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