Sentenza 29 luglio 2002
Massime • 1
Qualora il giudizio venga promosso contro alcuni soltanto dei litisconsorti necessari, a norma dell'art. 102, secondo comma, cod. proc. civ. il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito, non solo all'udienza di prima comparizione, come previsto dall'art. 180, primo comma, cod. civ., ma anche nel corso del giudizio, e quindi anche quando la non integrità del contraddittorio venga rilevata in sede di decisione della causa. Ne consegue che è errata la sentenza con la quale il giudicante, rilevata la mancata integrazione del contraddittorio, ne faccia discendere l'inammissibilità della domanda, anziché l'adozione del provvedimento ordinatorio imposto dall'art. 102, secondo comma, cod. proc. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/07/2002, n. 11149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11149 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CARBONE - Presidente -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - rel. Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NO AU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BANCO DI SANTO SPIRITO 48, presso lo studio dell'avvocato MARIO D'OTTAVI, che lo difende anche disgiuntamente agli avvocati CORRADO GIOACCHINI, ALFONSO MARIA CAPRIOLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RAS SPA, FI DE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 299/99 del Giudice di pace di ANCONA, emessa il 12/10/99 e depositata il 18/10/99 (R.G. 919/99);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 09/05/02 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha chiesto si accolga il ricorso con le conseguenze di legge.
La Corte
Premesso che IO CA ha convenuto in giudizio davanti al Giudice di pace di Ancona AV DO e la Riunione Adriatica di Sicurtà (RAS) s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla sua autovettura in uno scontro con altro veicolo, e che, costituitisi i due convenuti, il Giudice adito, rilevato che AV DO era conducente dell'autovettura scontratasi con quella dell'attore e che non era stato citato il proprietario della stessa (AR DO, padre di AV DO), da considerarsi litisconsorte necessario, ha dichiarato inammissibile la domanda proposta dal CA;
Premesso altresì che IO CA ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 102, 180 e 311 c.p.c. ed osservando che il rilievo d'ufficio della situazione di litisconsorzio necessario avrebbe dovuto condurre il giudicante ad ordinare l'integrazione del contraddittorio, e non a dichiarare inammissibile la domanda attorea;
Considerato che il ricorso per cassazione è ammissibile perché proposto avverso sentenza di equità del giudice di pace, essendo il valore della controversia inferiore a due milioni di lire;
Ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente fondato, alla luce dell'art. 102, secondo comma, c.p.c. (che, essendo norma processuale, va osservata anche nel giudizio di equità), secondo cui, se il giudizio è promosso contro alcuni soltanto dei litisconsorti necessari, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito, e che tale integrazione va disposta non solo nell'udienza di prima comparizione (art. 180, primo comma. c.p.c.), ma anche nel corso del giudizio, e quindi anche quando la non integrità del contraddittorio venga rilevata dal giudice in sede di decisione della causa;
Considerato che pertanto è errata la sentenza impugnata con la quale il giudicante, avendo rilevato la mancata integrazione del contraddittorio, ne ha fatto discendere l'inammissibilità della domanda, anziché l'adozione del provvedimento ordinatorio previsto dal secondo comma dell'art. 102 c.p.c.;
Ritenuto che, pertanto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa al Giudice di pace di Ancona, che, nella persona di diverso giudicante, pronunzierà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinvia la causa al Giudice di pace di Ancona, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2002