Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/12/2025, n. 39124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39124 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 digs. 196/2003 e ss.mm.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da GIUSEPPE DE MARZO
DA AP MA IA AC ER GR EL LO ha pronunciato la seguente
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 39124/2025 Roma, li, 03/12/2025
- Presidente -
Sent. n. sez. 2920/2025 CC 17/10/2025
- Relatore -
SENTENZA
R.G.N. 22637/2025
sul ricorso proposto da:
MA SI nato a [...] il [...] avverso il decreto del 10/04/2025 della Corte d'appello di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il decreto indicato in epigrafe, la Corte di appello di Roma, Sezione misure di prevenzione ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di MA SI, ai sensi degli artt. 4 e 8 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136; d'ora in poi cod. antimafia) e ha confermato il decreto emesso dal Tribunale di Roma, Sezione misure di prevenzione, con il quale è stata gli è stata applicata la misura di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni 2 con divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalle persone offese in danno delle quali aveva commesso il reato di cui all'art. 572 cod. pen.
Firmato Da: ER GR Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 30dide6706c0590 - Firmato Da: GIUSEPPE DE MARZO Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial#: 712bd1bb351e0d5 Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 5579e74be917aac3
2. Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione, MA SI, per il tramite del difensore di fiducia, avv. Antonio Filardi, deducendo con un unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., la violazione e l'erronea applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 4 e 8 cod. antimafia. In primo luogo, il difensore ha premesso che il procedimento di prevenzione è scaturito da una istanza delle parti civili costituite nel procedimento penale a carico del ricorrente definito con sentenza passata in giudicato per il reato di cui all'art. 572 cod. pen., formulata in data 17 ottobre 2024 alla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Roma, in vista della imminente liberazione dagli arresti domiciliari del ricorrente, poi intervenuta il 9 gennaio 2025, data coincidente con la fine dell'espiazione dell'intera pena alla quale era stato condannato (anni 2 e mesi due di reclusione) Ciò precisato, la difesa ha eccepito l'erronea applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 1 e 4, comma 1, lett. i-ter) cod. antimafia perché fondati su una presunzione di personalità violenta e non affidabile e di incapacità di rispettare le prescrizioni imposte, sulla base della sentenza del Giudice civile che ha disposto la decadenza della responsabilità genitoriale del proposto, nonostante siano trascorsi più di due anni dal reato e il proposto abbia già espiato l'intera pena senza violare le prescrizioni. Ad avviso della difesa, considerando che la misura per effetto della legge del 17 ottobre 2017, n. 161 (Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate) può essere proposta nei confronti di persone «indiziate>> dei reati di cui agli artt. 572 e 612-bis cod. pen., la misura non poteva essere applicata al ricorrente avendo egli espiato per intero la pena, per un fatto commesso il 19 dicembre 2022, di talché nei suoi confronti non possono ritenersi configurabili elementi da cui desumere che si tratta di persona dedita alla commissione di reati che ledono l'integrità fisica o morale dei minorenni. La difesa ha dunque dedotto che l'attualità della pericolosità non può trarsi dalla denuncia del 2022, dalla violazione del divieto di avvicinamento al luogo frequentato dalla persona offesa che risale al primo gennaio 2023 e da un unico procedimento pendente, sulla base, peraltro, del racconto delle sole persone offese. La motivazione del Tribunale di Roma sarebbe erronea, li dove afferma che il proposto vive ponendo in essere in modo sistematico, e praticamente abituale,
2
Firmato Da: ER GR Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 30dide6706ce590 Firmato Da: GIUSEPPE DE MARZO Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial#: 712bd1bb351e0d5 Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 5579e74be917aac3
condotte vessatorie e maltrattanti, che evidenziano una spiccata capacità delinquenziale;
ciò che, osserva la difesa, non può essere in quanto il proposto è stato scarcerato soltanto venti giorni prima rispetto all'adozione della misura, Tanto premesso, la difesa ha evidenziato che con il motivo di appello era stato evidenziato come il ricorrente per le sue abitudini di vita non potesse costituire un grave pericolo per la sicurezza pubblica, né per le persone offese, attesa la non attualità delle condotte maltrattanti, anche in considerazione della circostanza che dopo l'aggravamento della misura cautelare avvenuta l'11 gennaio 2023, per più di due anni non sono emersi ulteriori elementi su cui basare un nuovo giudizio sulla pericolosità. Sussisterebbe, dunque, il vizio della violazione di legge perché, ad avviso della difesa, il decreto applicativo è privo di ogni indagine istruttoria volta a verificare la sussistenza dell'attualità della pericolosità, risultando peraltro il provvedimento impugnato privo dei requisiti della completezza e della logicità. Inoltre, il ricorrente ha dedotto l'omessa motivazione da parte della Corte di appello che nulla ha argomentato in relazione alla durata della misura, potendo essere applicata nel minimo. Infine, la Corte di appello solo apparentemente avrebbe motivato sulla pericolosità del ricorrente, affermando che il giudizio sulla pericolosità vada ancorato al momento dell'adozione in primo grado della misura di prevenzione, risultando irrilevante che gli elementi sintomatici della pericolosità risultino, al momento della celebrazione dei successivi gradi di giudizio, lontani nel tempo.
3. Il Sostituto Procuratore generale, Luigi Birritteri, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito indicate.
1.1. All'esame dei motivi di ricorso deve premettersi che già in relazione ai procedimenti di prevenzione instaurati prima della vigenza del cod. antimafia la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art.
3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575, sicché dal novero dei vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità è esclusa l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal
3
Firmato Da: ER GR Emesso Da:
TR QUALIFIED CA 1 Serial: 30dide6706ce590 Firmato Da: GIUSEPPE DE MARZO Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial#: 712bd1bb351e0d5 Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 5579e74be917aac3
nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56 (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, [...], Rv. 260246-01). A tale principio ha dato continuità normativa l'art. 10, comma 3, cod. antimafia il quale ha espressamente stabilito che avverso il decreto della Corte di appello (in tema di misure di prevenzione personale e, stante il rinvio contenuto nell'art. 27 cod. antimafia, anche in relazione alle misure patrimoniali) il ricorso per cassazione è ammissibile solo per violazione di legge, sicché deve escludersi che nel giudizio di legittimità possano essere dedotti meri vizi della motivazione che si traducano in forme di illogicità ovvero in una diversa interpretazione degli elementi dimostrativi valutati dai giudici di merito: potendo essere rilevanti solo quei vizi che concretizzino una ipotesi di motivazione del tutto assente ovvero apparente che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (in motivazione, Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284-01; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, [...], Rv. 279435-01) Di conseguenza, nella fattispecie, devono considerarsi del tutto prive di pregio le doglianze formulate dal ricorrente volte a denunciare vizi motivazionali in punto di coerenza e logicità del provvedimento.
2. Tanto premesso, va rilevato che il decreto impugnato non risulta viziato da alcuna violazione di legge.
2.1 Quanto al profilo soggettivo, deve rimarcarsi che i giudici della Corte di appello hanno correttamente affermato che gli elementi posti a fondamento del giudizio formulato nei confronti del ricorrente dal Tribunale, in ragione della inclinazione dimostrata dal soggetto con la realizzazione di plurime condotte lesive della integrità fisica o morale della sua compagna, dei minori, della sicurezza pubblica e della tranquillità pubblica, consentono di definire l'inquadramento del proposto nella categoria tipizzata dall'art. 1, comma 1, lett. c) cod. antimafia. Essi hanno, altresì, correttamente motivato in ordine alla sussistenza degli elementi fondanti il giudizio di pericolosità di cui all'art. 1, comma 1, lett. c) cod. antimafia (tema di carattere processuale sul quale il ricorrente tace, con la conseguenza che ogni ulteriore considerazione da parte di questa Corte è superflua), che, diversamente da quanto dedotto dalla difesa, è stato ritenuto alla luce del complessivo quadro della storia relazionale del ricorrente con la persona offesa, con il figlio nato dalla loro relazione e con la figlia di lei.
Firmato Da: ER GR Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 30dide6706ce590 Firmato Da: GIUSEPPE DE MARZO Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 712bd1bb3510d5 Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 5579e74be917aac3
Va, infatti, rilevato che il provvedimento impugnato si diffonde su una pluralità di elementi, ponendo in rilievo le condotte di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (proc. pen. 47776/2022), commessi in Roma, il 28 dicembre 2022, il 29 dicembre 2022 e il 1° gennaio 2023, il narrato della persona offesa che, nel corso della relazione con il ricorrente iniziata nel 2010 ha dichiarato di aver subito percosse, insulti e minacce, violenza fisica e psicologica a causa di gelosia e di abuso di alcol, fatti poi culminati nell'aggressione del 19 dicembre 2022, data in cui il ricorrente è stato tratto in arresto. Si tratta di fatti approfonditamente descritti in relazione alle modalità di realizzazione da parte del proposto, evidenziandone l'estrema aggressività che, del tutto legittimamente la Corte di appello ha valutato alla luce del provvedimento del Tribunale di Roma dichiarativo della decadenza dalla responsabilità genitoriale, disponendo l'affido esclusivo del minore alla madre;
attribuendo, altresì, significativo rilievo alla circostanza che il MA non si era mai presentato al SERD per avviare la valutazione tossicologica richiesta al fine di escludere l'uso di sostanze alcoliche o stupefacenti. Pertanto, posto che la intervenuta condanna non preclude affatto al giudice della prevenzione di valutare le medesime circostanze ai fini del giudizio di pericolosità legittimante l'applicazione della misura di prevenzione personale, nella fattispecie la Corte di appello ha indicato plurimi elementi di fatto, significativi di un comportamento del ricorrente pienamente rientrante nella categoria dei soggetti, ritenuti possibili destinatari delle misure di prevenzione.
2.2. La Corte di appello, poi, non è incorsa in alcun vizio di violazione di legge per motivazione apparente sul requisito dell'attualità della misura, attualità che, secondo la difesa, non sarebbe configurabile perché adottata dal Tribunale in data 25 gennaio 2025 ovvero quando il ricorrente era stato da poco liberato per espiazione della pena;
dunque, secondo la difesa in assenza di attualità per essere trascorsi due anni dalla commissione dei fatti. Sul punto il provvedimento impugnato correttamente ha sottolineato che il giudizio di pericolosità deve essere ancorato al momento di adozione in primo grado della misura, essendo irrilevante il tempo trascorso dai fatti sintomatici e la celebrazione dell'appello e comunque dei gradi successivi (Sez. 6, n. 45115 del 13/09/2017, [...], Rv. 27138001); tuttavia, ciò di cui si duole il ricorrente è proprio l'aver adottato il Tribunale la misura di prevenzione su fatti per i quali ha espiato la pena e per elementi significativi di pericolosità pregressi e risalenti a due
5
Firmato Da: ER GR Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1
Serial: 30dide6706ce590 Firmato Da: GIUSEPPE DE MARZO Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial#: 712bd1bb3510d5
Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 5579e74be917aac3
anni prima e all'indietro nel tempo, essendosi il ricorrente comportato correttamente. Anche in relazione a tale doglianza, va rilevato che la Corte di appello ha correttamente posto a fondamento della conferma del decreto del Tribunale, applicativo della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, una prognosi di reiterazione del reato basata sul carattere non sporadico, né occasionale della condotta criminosa, connotata da una aggressività tale, che per il contesto nel quale si è esplicata (in danno della compagna e dei figli), è tale da disvelare l'attualità della pericolosità, sulla quale il dato della interruzione delle condotte aggressive quale conseguenza della detenzione, come nella fattispecie ritenuto dalla Corte di appello, non è espressione del cessato rischio di reiterazione di comportamenti aggressivi. Del resto, proprio a fronte del dato per cui il procedimento penale si è concluso con l'attribuzione di responsabilità e, dunque, della certa attribuibilità soggettiva al proposto del reato, tanto più il giudice della prevenzione ha elementi per valutare la necessità di misure contenitive, una volta cessata la detenzione. Ciò si ricava, a contrario, dal principio già affermato da questa Corte secondo cui l'inquadramento del preposto in uno dei profili di pericolosità soggettiva può essere fondato anche sulla autonoma valutazione di fatti oggetto di procedimenti penali non definiti con sentenza di condanna, purché, in tal caso, l'accertamento della sussistenza dei presupposti della misura sia svolto con tanto più rigore quanto più l'esito del procedimento penale sia stato favorevole al preposto (Sez. 6, n. 13269 del 01/07/2024, dep. 2025, [...], Rv. 287931-01). In conclusione, ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza di pubblica sicurezza, l'attualità della pericolosità non è esclusa per il solo fatto che il proposto sia stato detenuto per un periodo di tempo non breve, qualora il giudice della prevenzione abbia dato conto di elementi positivi denotanti il pericolo di reiterazione del reato.
2.3. Infine, priva di pregio è la doglianza difensiva relativa alla omessa motivazione in ordine alla durata della misura di prevenzione, avendo la Corte di appello ampiamente dato conto delle ragioni, in considerazione della reiterazione e gravità dei fatti e della significativa entità delle conseguenze che ne sono derivate.
3. Per le suesposte ragioni, il ricorso deve essere rigettato. Alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
6
Firmato Da: ER GR Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 30dide6706ce590 Firmato Da: GIUSEPPE DE MARZO Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 712bd1bb351e0d5 Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 5579e74be917aac3
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così è deciso, 17/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente GIUSEPPE DE MARZO
ER GR
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
7
Firmato Da: ER GR Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 30dide6706ce590 Firmato Da: GIUSEPPE DE MARZO Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial#: 712bd1bbe351e0d5 Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial*: 5579e74be917aac3