Cass. civ., sez. III, sentenza 19/07/2002, n. 10563
CASS
Sentenza 19 luglio 2002

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In base al principio consensualistico, il contratto di locazione si perfeziona con il semplice accordo delle parti, laddove l'effettiva consegna del bene locato, o la privazione temporanea del godimento di esso da parte del locatore non incidono ne' sulla formazione del contratto ne' tanto meno sulla durata di esso, che è determinata dalla volontà delle parti o dalla legge, potendo rilevare solo, la prima, come inadempimento o di legittimazione del conduttore al ricorso alla tutela possessoria, e, la seconda, come fonte del diritto alla riduzione del canone o, eccezionalmente, causa di scioglimento del contratto su iniziativa del conduttore.

La ratio dell'art. 11, comma secondo bis, della legge 8 agosto 1992 n.359 è ravvisabile nella finalità di assicurare un graduale passaggio, per i soli immobili ad uso abitativo, dal regime dell'equo canone a quello dei patti in deroga, prevedendo la proroga legale biennale dei contratti aventi data di scadenza successiva all'entrata in vigore della legge se le parti non raggiungono l'accordo sulla determinazione del canone, per non esporre, nel primo periodo di applicazione della legge, il conduttore al rischio di immediato rilascio dell'immobile; la norma ha finalità essenzialmente transitorie e di conseguenza non si applica ai casi in cui il locatore non abbia dato tempestiva disdetta del contratto, in quanto in questi casi il contratto, ex art. 3 della legge n.392 del 1978, si rinnova automaticamente per altri quattro anni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 19/07/2002, n. 10563
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10563
    Data del deposito : 19 luglio 2002

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