Sentenza 8 luglio 1999
Massime • 1
L'operazione di smontaggio, per qualsiasi motivo, di un macchinario è ricompresa nel concetto di manutenzione del macchinario medesimo per renderlo operativo nel posto in cui si trova o altrove.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/07/1999, n. 13365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13365 |
| Data del deposito : | 8 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Mauro D. LOSAPIO Presidente del 8/7/1999
1.Dott. Renato OLIVIERI Consigliere SENTENZA
2. " Ennio MALZONE " N. 2150
3. " TO SAVINO " REGISTRO GENERALE
4. " Antonio SPAGNUOLO " N. 25000/1998
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da CA AL n. a Favara il 7.4.1952;
avverso la sentenza della C. Appello Palermo in data 4.3.98;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Olivieri
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Febbraro che ha concluso per l'annull. Senza rinvio;
Udito, per la parte civile, l'avv. S. Russello;
Udito il difensore avv. G. Morsillo;
Svolgimento del processo
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di Appello di Palermo ha confermato la condanna alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno di reclusione inflitta il 16/9/96 dal Pretore di Agrigento a ZA AL responsabile del delitto di omicidio colposo, per avere, in Porto Empedocle il 6/6/92, per imprudenza, negligenza ed inosservanza delle disposizioni di legge antinfortunistiche, nella sua qualità di titolare e responsabile dei lavori della omonima ditta edile, cagionato la morte del dipendente prestatore d'opera La manna PP.
Questi mentre, assieme ad altri operai in un cantiere della ditta "Caramazz", era intento allo smontaggio di una gru veniva investito dal crollo della stessa originato dallo intempestivo ed errato svitamento di due spinotti di supporto della macchina. Al ZA AL i giudici di merito hanno fatto carico di aver omesso di provvedere alla adozione delle cautele affinché le operazioni di smontaggio della gru si svolgessero in condizioni di sicurezza, e, specificatamente, di aver violato il disposto di cui all'art. 375 D.P.R. 27/4/55 n. 547. Avverso la sentenza ha prodotto ricorso per cassazione l'imputato che, con motivi del difensore ribaditi in una memoria, denuncia la violazione dell'art. 40 c.p. e la mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta inosservanza, a lui imputabile, dell'art. 375 D.P.R. 547/55 ed alla sussistenza di rapporto causale tra la di lui condotta e l'evento.
Sostiene il ricorrente che l'infortunio si fosse verificato, in una operazione routinaria di smontaggio, per fatto e colpa della vittima che aveva compiuto una sconsiderata ed imprevedibile manovre di intempestiva rimozione degli spinotti;
che il disposto di cui all'art. 275 ridetto non riguardi le operazioni di semplice smontaggio dei macchinari, e che non sia stato considerato, anche ai fini di un riconoscimento di concorso di colpa, l'apporto causale della condotta della vittima.
Motivi della decisione
Le censure del ricorrente non sono fondate ed il ricorso deve essere rigettato.
Non è dubbio che la operazione di smontaggio, a qualsiasi motivo di un macchinario debba essere ricompresa nel concetto di manutenzione del macchinario medesimo per renderlo operativo nel posto in cui trovasi oppure altrove.
La operazione di smontaggio, come quella di rimontaggio, cade, quindi, nella previsione di cui all'art. 375 D.P.R. 547/55. Correttamente, pertanto, nel caso di specie è stata ravvisata la violazione di detta disposizione di legge imputata al ZA AL, per non avere, nella sua qualità imprenditoriale, provveduto ad adottare le necessarie cautele per rendere non pericolosa la operazione di smontaggio della gru e per non avere convenientemente istruito il lavoratore infortunato che i giudici di merito hanno ritenuto persona non inesperta del lavoro cui veniva adibito. Altrettanto giustamente è stato ravvisato il nesso eziologico tra le omissioni del ZA ed il verificarsi dell'evento, nesso che, nel caso di specie appare di tutta evidenza. La esclusione di un concorso di colpa della vittima, per la errata manovra posta in essere, risulta sufficientemente motivata, con valutazione di merito, con il riferimento alla grave ed assorbente colpa del prevenuto.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il ricorrente deve altresì essere condannato alla rifusione delle spese ed onorari di costituzione di parte civile in favore delle costituite tali Lo RE AR, La AN TO, La AN CA e La AN LI che si liquidano in lire 2.5000.000 di cui lire 500.000 per esborsi.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese in favore delle parti civili Lo RE AR, La AN TO, La AN CA e La AN LI che liquida in lire 2.500.000 di cui 500.000 per spese.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 1999.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 1999