Sentenza 19 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/03/2002, n. 3982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3982 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2002 |
Testo completo
A N IA L A IT 11. O 4 A L 7 IC L 3 L O B B № B , E U 1 E 9 P N 9 1 O E - I 1 C Z 1 A - A 1 R P 2 T I S . I D L IN NOME DEL POROLO ITALIANO03982/02 G E 9 E 3 R C I A E D D ORTE 6 U I 4 Oggetto E . T G T N T E E S R SEZIONE PRIMA CIVILE N E A CONTRIBUTI . T CONSORTILI S I ( Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 14943/99 Dott. Angelo GRIECO - Presidente Dott. Vincenzo PROTO Consigliere Cron.9267 Dott. Mario ADAMO Consigliere Dott. Francesco FELICETTI Rel. Consigliere Rep. Ud. 10/12/2001Dott. Giuseppe SALME' Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA DI ARNEO, in persona del Vice Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIORGIO BAGLIVI 8, presso l'avvocato SERGIO LEONARDI, rappresentato e difeso dall'avvocato RICCARDO LEUZZI, giusta mandato a margine del ricorso;
ricorrente
contro
DELL'ELMO FRANCESCO;
- intimato 2001 avverso la sentenza non definitiva n. 137/98 depositata 2528 il 04/04/98 e la sentenza definitiva n. 703/98 del 2h 1 Giudice di pace di NARDO', depositata il 28/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/2001 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo;
l'assorbimento del secondo motivo del ricorso. Svolgimento del processo 1 Dell'Elmo Francesco, con citazione notificata il 17 dicembre 1997, conveniva dinanzi al Giudice di pace di Nardò il Consorzio speciale per la Bonifica di Ar- neo, esponendo che di essere proprietario di un immobi- le situato nel comprensorio del Consorzio e di avere ricevuto la richiesta di pagamento di contributi con- sortili per l'importo di lire 55.888. Chiedeva che fos- se dichiarato che il Consorzio non aveva titolo a pre- tendere detto contributo, e che il medesimo fosse con- dannato alla restituzione della somma versata, con gli interessi legali. Il Consorzio si costituiva eccependo in via pre- giudiziale l'incompetenza per materia e valore, e chie- dendo nel merito il rigetto della domanda. Il Giudice di pace, con sentenza non definitiva depositata il 4 aprile 1998 rigettava le eccezioni pre- بلا 2 liminari e con sentenza definitiva depositata il 28 no- vembre 1998, dichiarava il contributo non dovuto e con- dannava il Consorzio alla restituzione della somma di lire 55.888, con gli interessi dal pagamento. Avverso tali sentenze ha proposto ricorso a questa Corte il Consorzio, con atto notificato il 17 giugno 1999 presso la cancelleria del Giudice di pace ed il 19 giugno 1999 presso lo studio dell'avv. Donato De Mitri, in Salice, formulando due motivi di gravame. La parte intimata non ha controdedotto. Motivi della decisione 1 Con il primo motivo si denunciano la violazione e la falsa applicazione dell'art. 9, comma 2, c.p.c.; de- gli artt. 862 e 864 cod. civ.; degli artt. 11, e 59 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215; degli artt. 5 del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, conv. nella legge 28 febbraio comma 1 bis del d.l. 27 aprile 1990,1983, n. 53 e 8, n. 90, conv. nella legge 26 giugno 1990, n. 165, nonché vizi motivazionali. Si deduce specificamente al riguardo che questa con sentenza n. 9493 del 1998, a sezioni unite Corte, - contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di pace con la sentenza impugnata - ha ritenuto la natura tri- butaria dei contributi di bonifica, e la competenza a conoscerne del Tribunale. Con il secondo motivo si denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11, 59 e 111 del r.d. n. 215 del 1933; dell'art. 860 cod. civ.; dei principi relativi all'onere della prova, l'omesso esame di punti decisivi e l'omessa pronuncia. Si deduce al riguardo che il Giudice di pace giunto all'affermazione della mancanza di beneficio per l'attrice derivante dall'attività del Consorzio, sulla base di affermazioni aprioristiche, disattendendo le produzioni documentali effettuate. Si lamenta, inoltre, la mancata ammissione delle prove richieste e di quelle che il Consorzio si riservava di richiedere in proposi- to. 2 Dagli atti di causa risulta che il Giudice di pace si è pronunciato con sentenza non definitiva sulle eccezioni di incompetenza rigettandole. Non essendo le sentenze del Giudice di pace impugnabili con regolamen- ancorchè abbiano deciso solo su que- to di competenza trattandosi di causa di valore inferiore ai due sta - milioni di lire (da decidersi secondo equità a norma dell'art. 113 c.p.c.) la sentenza non era appellabile (art. 339, comma 2, c.p.c.), ma solo ricorribile in cassazione (art. 360 c.pc.). La sua impugnazione, per- tanto, poteva essere differita formulando espressa ri- serva, a norma dell'art. 361 c.p.c., entro la prima Lly 4 udienza successiva alla comunicazione della sentenza, mentre in mancanza doveva essere impugnata entro un an- no e quarantasei giorni dal suo deposito. Contrariamen- te a quanto affermato nel ricorso, dagli atti di causa non risulta formulata alcuna riserva di impugnazione, e non risultando la sentenza non definitiva impugnata nel termine su detto, sulla competenza si é formato il giu- dicato. Ne deriva che il primo motivo deve essere dichia- rato inammissibile. D Quanto al secondo motivo, una volta radicatasi in modo definitivo, in conseguenza del giudicato formato- si, la competenza del Giudice di pace, esso é a sua volta inammissibile, riguardando una sentenza emessa in causa di valore inferiore a lire due milioni, decisa secondo equità, e pertanto impugnabile solo per viola- zione di norme processuali, costituzionali, comunitarie о carenza assoluta di motivazione (Cass. sez. un. 15 ottobre 1999, n. 716), mentre nel caso di specie si de- nuncia la violazione di norme sostanziali diverse da quelle su dette e vizi motivazionali, anche in ordine alla mancata ammissione di prove - sulla quale la sen- tenza impugnata ha espressamente motivato ed il cui preciso tenore non viene neppure riportato nel ricorso - che non possono trovare ingresso in questa sede, del Ни 5 tutto genericamente allegandosi anche un'omessa pronun- cia della quale non viene precisato il contenuto. Ne deriva la inammissibilità del ricorso. Nulla va statuito sulle spese non avendo la parte intimata controdedotto.
P. Q. M.
La Corte di cassazione Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2001, nella ca- mera di consiglio della prima sezione civile. Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Grieco Francesco Felicetti Joan Johto MAR. 2002 ELLERIA C Maria Di Nuzz Nuoro IL CANCELLIERE DEPOSITATA IN AN C E Maria Di Nuzzo R LLIE o zz ggi, E u олого N C i N O D A ria C IL a M Б ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 (IST.NE GIUDICE DI PACE)