Sentenza 8 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/10/2002, n. 14416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14416 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA Oggetto"14 4 16 /02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE S PRIM ICASSAZIONE EZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Salvatore SENESE Presidente - R.G.N. 923/00 Cron.33431 * Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI Consigliere Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Ud. 18/04/02 Dott. Saverio TOFFOLI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTEN ZA sul ricorso proposto da: ANCE FONDAZIONE DE LA, ON GI, ON IG, SS OR, LM VI, AR ANGELO, G43799 elettivamente domiciliati in ROMA VIA FRANCO MICHELINI CARLO TOCCI 50, presso lo studio dell'avvocato CANCELLERIA ........ VISCONTI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato IG MONTUSCHI, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva persona del legale rappresentante pro tempore, dal Sig. INPS 2002 elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17 perdiritti € it 4.OII. 2002 1709 presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, IL CANCELLIERE -1- rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, FABIO FONZO, ANTONIETTA CORETTI, giusta delega in atti;
- controricorrente la sentenza п. 108/99 del Tribunale di avverso BOLOGNA, depositata il 20/05/99 - 5998/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/04/02 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato VISCONTI;
udito l'Avvocato CORETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ordinanza-ingiunzione del 6.7.1995, l'Inps, sul presupposto della qualificazione come rapporti di lavoro subordinato, e non come rapporti di lavoro autonomo, di quelli intrattenuti con la Fondazione Elide Malavasi dai professori Giocondo Vernoni e Claudio NI, in relazione allo svolgimento delle funzioni di presidi delle scuole Manzoni gestite da detta Fondazione, irrogava ai soggetti che nel relativo periodo avevano rivestito la carica di legali rappresentanti della Fondazione e cioè IO ON, GI RO, LU MO, RI A ES e GE NI - nonché alla Fondazione stessa quale responsabile solidale, le sanzioni amministrative relative alle inerenti violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatoria. Gli indicati destinatari della ordinanza ingiunzione proponevano opposizione contro la medesima davanti al Pretore di Bologna, che la rigettava. Gli interessati ricorrevano in appello, ribadendo la tesi secondo cui tra la Fondazione e i due presidi erano intercorsi rapporti di collaborazione continuativa e coordinata, come risultava dai contratti di lavoro autonomo conclusi tra le parti ed era confermato Nevy dall'istruttoria compiuta in primo grado. L'impugnazione era rigettata dal giudice d'appello, il quale innanzitutto osservava che i contratti conclusi da ciascuno dei due presidi con la Fondazione Malavasi effettivamente avevano previsto l'instaurazione di rapporti di collaborazione autonoma, ma non in correlazione allo svolgimento di attribuzione tipiche della posizione di preside, pacificamente espletate dai professori Vernoni e NI, visto che con detti contratti erano stati conferiti incarichi di mera consulenza. Stante la dissociazione tra le astratte previsioni dei contratti e le mansioni effettivamente svolte, i medesimi contratti non giustificavano neanche una mera presunzione di autonomia circa la natura dei rapporti. D'altra parte, la posizione in concreto assunta dai due presidi nell'organizzazione scolastica deponeva chiaramente nel senso della sussistenza di rapporti di lavoro subordinato. 3 Sussisteva il pieno inserimento dei presidi nell'organizzazione scolastica, peraltro necessaria al fine dell'effettivo espletamento delle relative funzioni, che non era contestato. Gli stessi in particolare avevano partecipato con regolarità ai consigli di classe e agli scrutini, e anche alle riunioni del consiglio di amministrazione della Fondazione, con voto consultivo. Quanto alla subordinazione dei due presidi rispetto alla volontà della Fondazione manifestata dall'organo amministrativo della stessa, il Tribunale osservava che la concreta libertà di cui essi usufruivano in materia di orari di lavoro e assenze si giustificava con il livello dirigenziale di vertice nell'ambito dell'istituzione scolastica, assimilabile a quella di un direttore generale di un'azienda. Il fatto poi che in concreto la volontà espressa dal consiglio di amministrazione non aveva contraddetto la posizione assunta sulle varie questioni dai due presidi non implicava che tale volontà non avrebbe potuto giuridicamente prevalere, ma solo, come era confermato dalle risultanze istruttorie, che non affioravano contrasti o che - nei rari casi in cui essi si erano prospettati - che la posizione del preside si era imposta nei fatti perché più ragionevole o, addirittura, più rispettosa delle direttive del Provveditorato agli studi. Ciò non escludeva la subordinazione virtuale insita nella posizione dei presidi, che organizzavano e gestivano l'attività didattica: del resto essi relazionavano periodicamente sul proprio operato. Non andava trascurato, poi, che doveva considerarsi non solo la subordinazione nei confronti del consiglio di amministrazione, che si occupava degli orientamenti generali e non della gestione quotidiana, ma anche della subordinazione que dal Presidente della Fondazione, che era l'organo stil amministrativo responsabile della gestione e in quanto tale gestore e responsabile della scuola. C'era quindi necessariamente un rapporto di supremazia, almeno potenziale e giuridica, del presidente sul preside. Di ciò era conferma lo "scontro" verificatosi tra il preside NI e il presidente ES, contrario alle innovazione proposte da quest'ultimo, anche se poi così come non di rado accade a livello 4 dirigenziale nella dinamica dei concreti rapporti di forza il potere di supremazia - formale del Presidente non si era definitivamente affermato e la vicenda si era conclusa con le dimissioni del medesimo. Gli opponenti ricorrono per cassazione, articolando due motivi di censura della sentenza impugnata. L'Inps resiste con controricorso, al quale hanno replicato i ricorrenti depositando memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo i ricorrenti - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 2222 e 2697 c.c., nonché il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo, in riferimento all'art. 360 n. 3 e 5 -lamentano che il giudice di merito abbia travisato i fatti quanto c.p.c. all'affermazione che l'oggetto dei contratti conclusi tra la Fondazione e i due presidi non facesse riferimento all'esercizio delle attribuzioni tipiche del preside: era sufficiente l'esame del loro testo per rilevare che con gli stessi non era stato attribuito un generico incarico consulenziale, bensì proprio l'incarico della "presidenza" degli istituti dipendenti dalla Fondazione;
così, nel contratto del prof. NI si legge che allo stesso era conferito l'incarico di "Preside senza insegnamento", da svolgersi con “la più ampia discrezionalità", essendo alla "sua scienza e coscienza" "demandate tutte le modalità tecniche di programmazione e di esecuzione per il raggiungimento dei migliori risultati”. E queste previsioni, relative ad un mandato gestorio, avevano trovato attuazione nella pratica, perché il NI non aveva mai osservato direttive impartite dal Consiglio di amministrazione della sill Fondazione, che del resto lessonon avrebbe avuto titolo o competenza per impartirle. Ne conseguiva un vizio di diritto della sentenza impugnata, che non aveva dato rilievo alla presunzione di autonomia dei rapporti derivanti dalle univoche previsioni contrattuali. - denunciando violazione e falsa Con il secondo motivo i ricorrenti applicazione dell'art. 2094 c.c. in relazione all'art. 2222 c.c., nonché il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo, in 5 riferimento all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha dato rilievo ad una subordinazione "virtuale" o potenziale dei presidi alla volontà della Fondazione: in realtà la volontà espressa dalle parti avrebbe potuto essere disattesa solo sulla base di una realtà fattuale di segno opposto. Analogamente lamentano che il giudice di merito abbia attribuito un ruolo decisivo all'elemento del c.d. inserimento dei presidi nell'organizzazione dell'attività scolastica, trascurando, sul piano dei principi, che l'inserimento rilevante ai fini in questione è quello che si concretizza nell'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro (potere il quale non può essere solo potenziale, ma anche deve estrinsecarsi in specifici ordini e non in semplici direttive, compatibili anche con il lavoro autonomo, secondo i cui moduli può essere esplicata qualsiasi attività umana) e, sul piano fattuale, che l'attività _scolastica era distinta dall'organizzazione della Fondazione, cioè del preteso datore di lavoro. Il Consiglio di amministrazione curava l'immagine della Fondazione e le sue attività culturali e mai aveva impartito direttive, anche solo generali, ai due presidi, che gestivano le scuole con la massima autonomia e con assoluta libertà, rispondendo del loro operato solo di fronte al Provveditorato e al Ministero. Il preside partecipava al consiglio di amministrazione con voto consultivo e non deliberativo, ma la sua partecipazione era alla pari con quella degli altri consiglieri, presidente compreso, e costituiva la “cerniera" tra l'attività della Fondazione e quella della scuola. Il ruolo svolto dal preside nel consiglio, alle cui riunioni partecipava per previsione statutaria, era essenziale ma propositiva: la decisione era del consiglio e non riguardava direttive da impartire al preside, ma le spese necessarie per l'acquisto di supporti e ausili didattici;
inoltre il consiglio si occupava degli orientamenti generali e non delle questioni quotidiane. Quanto alla posizione di autonomia dei presidi, i ricorrenti richiamavano anche, oltre alla mancata previsione di vincoli di dipendenza nei contratti conclusi erano tenuti a dalle parti, le circostanze confermate dall'istruttoria, che essi non giustificare le assenze per malattia e che la gestione del loro tempo di lavoro era rimesso totalmente alla loro discrezionalità, tanto che non avevano mai richiesto una preventiva autorizzazione in caso di sospensione delle prestazioni durante l'anno scolastico e che nessun potere disciplinare era mai stato esercitato nei loro confronti. I due motivi di ricorso, stante la loro connessione, vengono esaminati congiuntamente. Gli elementi che differenziano, alla stregua dei parametri normativi desumibili innanzitutto dall'art. 2094 cod. civ., il lavoro subordinato da quello autonomo sono l'assoggettamento del lavoratore potere direttivo, organizzativo e al disciplinare del datore di lavoro, con la conseguente limitazione della sua autonomia e il suo inserimento nell'organizzazione aziendale. Tali elementi devono essere apprezzati con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione. Invece, elementi quali l'assenza del rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario, la localizzazione della prestazione e la cadenza e la misura fissa della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva. nella iniziale La qualificazione del rapporto compiuta dalle parti stipulazione del contratto è rilevante, ma non è necessariamente determinante, poiché nei rapporti di durata il comportamento delle parti può essere idoneo ad esprimere sia una diversa effettiva volontà contrattuale, sia una nuova diversa volontà (in genere, sulla problematica della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e autonomo, cfr., ex plurimis, Cass. 16 gennaio 1996 n. 326; Cass. 3 aprile 2000 n. 4036; Cass. 2 settembre 2000 n. 11502; Cass. 21 novembre 2000 n. 15001; Cass. 9 gennaio 2001 n. 224; Cass. 1 marzo 2001 n. 2970; Cass. 20 marzo 2001 n. 3975). Quanto all'affermazione secondo cui ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle modalità del suo svolgimento (cfr. Cass. 10 febbraio 1992 n. 1502, 17 dicembre 1999 n. 14248 e 3 aprile 2000 n. 4036), è opportuno precisare che essa si riferisce a categorie adeguatamente ampie ed astratte 7 di attività e che la sua validità può, evidentemente, venire meno quando sono in considerazione tipologie più specifiche di attività o posizioni lavorative. Con particolare riferimento all'attività lavorativa oggetto della presente controversia, devono più specificamente richiamarsi i principi enunciati da questa Corte in relazione alle prestazioni lavorative di tipo dirigenziale, intellettuale e professionale. La giurisprudenza in materia converge nel prendere in considerazione il particolare atteggiarsi dell'elemento dell'assoggettamento del prestatore di lavoro alle direttive altrui, in relazione allo specifico ruolo di detti lavoratori nell'ambito dell'organizzazione datoriale e al rilievo che hanno nei loro rapporti con l'imprenditore gli elementi, a seconda delle funzioni, della capacità professionale e della particolare fiduciarietà dell'incarico; ne consegue un particolare rilievo dell'inserimento continuativo delle prestazioni nell'ambito dell'organizzazione dell'impresa e la necessità di cogliere gli elementi di subordinazione che lo caratterizzino, nonostante gli aspetti di autonomia insita nel tipo e nell'elevatezza delle funzioni, procedendo ad una valutazione globale dell'atteggiarsi del rapporto, e tenendo presenti anche i c.d. criteri complementari e sussidări, come quelli della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, della periodicità e predeterminazione della retribuzione (cfr. Cass. 9 giugno 1994 n. 5590, Stel (Cass. 30 diventare 1999 h. 14743,, Cass. 4 marzo 1998 n. 2370, Cass. Sez. un., 30 giugno 1999 n. 379, Cass. 21 ottobre 2000 n. 13945) In ogni caso, l'apprezzamento in concreto circa la riconducibilità di determinate prestazioni ad un rapporto di lavoro subordinato o autonomo si risolve in un accertamento di fatto che, ove adeguatamente e correttamente motivato in rapporto ad un esatto parametro normativo, è incensurabile in cassazione. Tenuti presenti i principi esposti e la motivazione della sentenza impugnata, il ricorso non può ritenersi fondato. Occorre premettere che i rilievi di cui al primo motivo, concretamente specificati con riferimento al solo tenore dei contratti stipulati dal prof. NI, non 8 sono decisivi, considerato che le caratteristiche e le modalità concrete del rapporto possono di per sé essere determinanti ai fini della sua qualificazione e che, in concreto, il Tribunale di Bologna ha ritenuto i rapporti qualificabili come di lavoro subordinato sulla base del loro concreto oggetto e della loro caratterizzazione. Quanto a quest'ultimo accertamento, è agevole rilevare che lo stesso risulta rispettoso dei principi e dei criteri, sopra evidenziati, che devono improntare la qualificazione dei rapporti di tipo dirigenziale e tecnico-professionale. Si è dato infatti primario rilievo all'inserimento pregnante dell'attività di preside nell'organizzazione scolastica, e cioè del soggetto datore di lavoro (la Fondazione, di cui le scuole erano emanazione). Quanto al punto, particolarmente approfondito nel ricorso, della presunta inesistenza di una soggezione concreta dei presidi in questione a un sovraordinato potere direttivo, va rilevato che il giudice di merito ha accertato e valorizzato il fatto che la volontà della Fondazione era espressa dal Consiglio di amministrazione al quale il preside in carica relazionava - periodicamente circa il proprio operato e partecipava solo con voto solo consultivo → ✗quanto agli orientamenti generali, e dal Presidente, quale formale gestore e responsabile del scuola, e ha sottolineato che ambedue queste istanze erano in una posizione di supremazia giuridica nei confronti del preside. Si tratta di elementi in realtà adeguati al fine di far risultare come legato da un rapporto di lavoro subordinato il soggetto inserito in maniera pregnante in un'organizzazione in senso lato produttiva del datore di lavoro, con il compito, sulla base di un rapporto fiduciario con il medesimo e in considerazione della sua particolare qualificazione tecnica peraltro nella specie richiesta dalla legge -, di dirigere la stessa. Va anche - rilevato che dallo stesso ricorso si evince che i presidi, mentre godevano della più ampia autonomia per quanto riguarda l'andamento didattico della scuola nelle condizioni strutturali e organizzative date, dipendevano ampiamente dalle deliberazioni del consiglio di amministrazione, come del resto è logico, quanto alle scelte strutturali e comunque comportanti impegni finanziari: il fatto che avessero il potere di proposta e che di fatto le loro proposte si imponessero non incide su tale 9 vincolo di subordinazione - anche perché essi erano poi tenuti a dare attuazione alle decisioni adottate e farne relazione - e conferma semmai sotto un ulteriore profilo l'inserimento di detti lavoratori nella complessiva organizzazione. In relazione al tipo di prestazioni oggetto dei rapporti, è congrua, sia sul piano giuridico che su quello della adeguatezza e logicità della motivazione, la mancata valorizzazione da parte del giudice di merito, ai fini di una decisione di segno contrario, degli aspetti, pur tenuti presenti dallo stesso giudice, di elasticità delle modalità temporali delle prestazioni, anche perché dallo stesso ricorso risulta confermato che si trattava di un'elasticità relativa (nelle deposizioni testimoniali citate si riferisce che i presidi non erano tenuti ad orari fissi, non avevano l'obbligo di registrare le presenze, non dovevano chiedere un'autorizzazione per le assenze o giustificarle con certificato medico, ma si precisa anche che ambedue hanno sempre avvisato telefonicamente in caso di assenza). Il ricorso deve dunque essere rigettato. Le spese del giudizio vengono regolate in base al criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a rimborsare all'Inps le spese del oltre a Euro 2000,00 per onorari. giudizio, liquidate in Euro 10 Così deciso in Roma il 18 aprile 2002. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Jaluatin y salo Tilb fhilleвесе I , D IL CANCELLIERE LLO SSA Depositato in Cancelleria I BO 10 , TA D . TA oggi, - 8.OIT ZUDZ, T ESA R 3 'A 3 SP N L 5 EL A . YAN D N IL CANCELLIERE N E S * * 10