Sentenza 6 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/03/2003, n. 3294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3294 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2003 |
Testo completo
IN0 32 94 /0 3 REPUBBLICA DEL POPOLO ITALIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto VENDITA SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE - Presidente R.G.N. 9936/00 - Cron. 7615 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Rep. 926 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Ud. 06/11/02 Rel. Consigliere- Dott. Giovanna SCHERILLO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: " J ITALTELECOMUNICAZIONI DITTA, in persona del legale rappresentante pro tempore DI LE RO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELL'OLMATA 30, presso lo studio dell'avvocato ADRIANA ROMOLI, difeso dagli avvocati VALERIO SPEZIALE, MARCO ZANNA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
RADIO INTERNATIONAL DITTA, in persona del legale rappresentante pro tempore GUARNIERI ITALO, 2002 elettivamente domiciliato in ROMA VIA GAVINANA 1, 1443 presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO PECORA, -1- : difeso dall'avvocato FABRIZIO CIRILLO, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 108/99 della Corte d'Appello di L'AQUILA, depositata il 16/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/02 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito 1'Avvocato PECORA difensore del resistente che ha chiesto rigetto, deposita nota spese richiedendo la liquidazione delle spese ex art.373 cpc;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 5/3/1986 la ditta Italtelecomunicazioni, in persona del titolare MA Di EO, conveniva in giudizio davanti al Pretore di Pescara la ditta Radio International per sentirla condannare al pagamento di lire 2.065.000 quale corrispettivo di lavori riportati nella fattura n.38/85, rimasta insoluta. La convenuta, costituitasi, chiedeva il rigetto della domanda sostenendo di avere già pagato quanto dovuto sin dall'anno precedente e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'attore al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, per fornitura di materiali rivelatisi difettosi, nonché la restituzione di materiali di sua proprietà indebitamente trattenuti dall'attore, e il ritiro di materiali lasciatile dall'attore indebitamente in giacenza. Dichiarata dal Pretore la propria incompetenza per valore, la causa veniva riassunta davanti al Tribunale di Pescara che, all'esito dell'istruttoria, con sentenza 13/10/1994, rigettava la domanda attorea e, in accoglimento della riconvenzionale, condannava l'attore a restituire alla convenuta i materiali indebitamente trattenuti, nonché a risarcire alla stessa convenuta tutti i danni, da liquidarsi in separata sede, derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni assunte, nonché a ritirare, previo rimborso prezzi, i materiali a suo tempo forniti. La decisione veniva confermata dalla Corte d'appello di L'Aquila che, con sentenza 16/3/1999, rigettava l'appello proposto dall'attore. Contro la sentenza il soccombente ha proposto ricorso per cassazione per quattro motivi. L'intimata ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE I Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 166, 291 e 292 c.p.c. per avere la sentenza erroneamente ritenuto il ricorrente costituito nel giudizio di primo grado, anziché contumace, come invece avrebbe dovuto essere considerato non avendo depositato la comparsa di costituzione con il 2 fascicolo di parte, con la conseguenza che il giudicante avrebbe dovuto ritenere giustificato il comportamento del ricorrente, che non si era presentato a rendere l'interrogatorio formale perché non gli era stato notificato, quale contumace, il verbale ammissivo del mezzo istruttorio. La censura va disattesa. Contrariamente a quanto si sostiene nel ricorso, la sentenza ha riconosciuto che il ricorrente, non essendosi costituito regolarmente all'atto della riassunzione davanti al Tribunale, doveva essere considerato contumace. Ha inoltre riconosciuto che, non essendogli stato notificato il verbale ammissivo dell'interrogatorio formale, la sua mancata risposta non poteva essere considerata rilevante ai fini probatori. 5 Ha però anche osservato―e sul punto, decisivo, non vi è censura che tale comportamento non era determinante ai fini della decisione, potendo la causa essere definita in base agli altri elementi probatori acquisiti. Il motivo di censura, quindi, prima ancora che infondato, risulta inammissibile per mancanza di interesse, non essendo stata censurata la ratio decidendi, costituita dalla ritenuta irrilevanza della mancata risposta del ricorrente all'interrogatorio formale. -II Con il secondo motivo si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell'art.360 n.5 c.p.c per avere il يا giudice d'appello ritenuto non dovuto il pagamento della fattura n.34/85 oggetto di causa, limitandosi ad affermare che si trattava dello stesso materiale fatturato due volte, laddove, se avesse esaminato attentamente la documentazione prodotta, avrebbe rilevato che la fattura in questione riguardava materiali diversi da quelli indicati nella fattura n.8/84 essendo diversi gli impianti a cui i materiali erano " destinati. La censura è fondata. Con il secondo motivo d'appello il ricorrente censurando la decisione del primo giudice, che aveva rigettato la sua domanda di pagamento ritenendo esservi stata doppia fatturazione del medesimo materiale - aveva specificamente dedotto la diversità, peraltro comprovata dalle bolle di consegna, tra la fattura n.38/85, oggetto di causa, e la precedente fattura n.8/84. In particolare, aveva dedotto che, 6 essendo la prima fattura relativa a materiali destinati alla postazione di S.Silvestro di Pescara e la seconda a materiali destinati alla postazione di Pescolanciano, non poteva parlarsi di doppia fatturazione del medesimo materiale, trattandosi di forniture comunque distinte ed autonome tra loro (v.atto di appello sub III). Al riguardo la sentenza impugnata ha così risposto: “...non è ravvisabile alcun errore di valutazione delle fatture in atti. Il Tribunale, infatti, ha correttamente riscontrato come parte del materiale ― il partitore e due cavi - sia stato fatturato due volte". Trattasi di una motivazione del tutto inadeguata sul piano logico perché il giudicante si è limitato a confermare quanto già ritenuto dal primo giudice, e cioè che vi era stata una doppia fatturazione del medesimo materiale, senza indicare le ragioni per le quali la diversa tesi prospettata dall'appellante, secondo cui l'identità del materiale indicato nelle due fatture non costituiva prova di una doppia fatturazione, trattandosi di materiale oggetto di distinte forniture, non poteva a suo avviso essere accolta. Pertanto, in accoglimento del motivo, la sentenza va sul punto cassata con riunvio per nuovo esame al giudice d'appello, che si indica nella Corte d'appello di Perugia. - I restanti due motivi, rispettivamente concernenti, III rispettivamente, il mancato riconoscimento del diritto di ritenzione, che il ricorrente assume avere esercitato ai sensi dell'art. 2756 c.c. in conseguenza del mancato pagamento della fattura oggetto di causa (terzo motivo), e la valutazione delle risultanze probatorie in ordine ai problemi di funzionamento dell'impianto sulla Maiella, dalla sentenza addebitati al ricorrente (quarto motivo), sono connessi con l'accolto secondo motivo, dalla cui decisione dipendono. Pertanto, restano assorbiti dalla cassazione, essendo superfluo il loro esame in questa sede. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo. Accoglie il secondo, dichiarando assorbiti i restanti motivi. Cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Perugia. Roma, 6 novembre 2002 Il presidente L'estensore Spadore frou tely IL CANCELLIERE C1 Pasio Talarico Ze 200 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 6 MAR. 2003 IL CANCELLIERE C1 "