Sentenza 22 novembre 2000
Massime • 1
Il divieto di utilizzazione, come elemento probatorio, ai fini delle decisioni dell'autorità giudiziaria, dei dati e delle informazioni conservati negli archivi automatizzati del centro elaborazione dati del Ministero dell'interno riguarda soltanto le elaborazioni automatiche di informazioni che forniscano un profilo della personalità dell'interessato e non pure quegli elementi oggettivi, classificati nel predetto centro e legittimamente forniti alle forze di polizia per ragioni di ordine pubblico e di prevenzione e repressione della criminalità. (Fattispecie concernente l'utilizzazione, nel procedimento di sorveglianza, di informative di polizia riguardanti la frequentazione di pregiudicati da parte di condannato affidato in prova al servizio sociale).
Commentario • 1
- 1. Arbitrato, qualificazione giuridica, rituale, regola, irrituale, eccezioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 22 ottobre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/11/2000, n. 8937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8937 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITO LA GIOIA Presidente del 22/11/2000
1. Dott. EDOARDO FAZZIOLI Consigliere SENTENZA
2. Dott. STEFANO CAMPO " N. 6690
3. Dott. ANGELO VANCHERI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. ENRICO DELEHAYE " N. 020737/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) PR IV N. il 27/12/1971 avverso ORDINANZA del 23/02/2000 TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPO STEFANO lette le conclusioni del P.G. Dott. Gianfranco VIGLIETTA, il quale chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
OSSERVA:
1. Con ordinanza in data 23 febbraio 2000 il Tribunale di sorveglianza di Genova rigettava l'istanza di applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale avanzata da PR IV, rilevando che non poteva, allo stato, ritenersi avviato, per le accertate sue frequentazioni con pregiudicati, quel serio processo di risocializzazione costituente il presupposto essenziale per la concessione del beneficio richiesto.
2. Ricorre per cassazione il PR, il quale deduce violazione di legge e vizio della motivazione dell'ordinanza impugnata (art. 606 co. 1^ lett. c) ed e) c.p.p.), asserendo che le informative, relative alle sue frequentazioni con pregiudicati, non erano utilizzabili a norma del combinato disposto degli artt. 191 co. 1^ c.p.p. e 9 ult. co. legge 1.4.1981 n. 121 Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza sicché, venendo meno tale elemento probatorio, il provvedimento gravato risultava privo di idonea motivazione.
3. Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato. Invero, premesso che la informativa concernente la frequentazione del condannato con pregiudicati riguarda un oggettivo dato di fatto e non una valutazione datane dall'autorità di pubblica sicurezza, la stessa è stata legittimamente utilizzata dal tribunale di sorveglianza al fine di pervenire alla decisione adottata. Infatti il divieto di utilizzazione, come elemento probatorio di decisioni dell'autorità giudiziaria, dei dati e delle informazioni conservate negli archivi automatizzati del centro elaborazioni dati del Ministero dell'interno riguarda soltanto, a norma dell'ultimo comma dell'art. 9 legge 1.4.1981 n. 121, le "..elaborazioni automatiche di informazioni che forniscano un profilo della personalità dell'interessato..." e non pure quegli elementi oggettivi, come nella specie che ci occupa risultano essere quelli inerenti alle negative frequentazioni dell'odierno ricorrente, classificati nel sunnominato c.e.d. e legittimamente (art. 6 co. 1^ lett. a) legge 121/1981) forniti alle forze di polizia per ragioni di ordine pubblico e di prevenzione e repressione della criminalità. Ne discende la manifesta infondatezza delle censure rivolte all'ordinanza impugnata in presenza della legittima utilizzazione degli elementi probatori posti a fondamento del provvedimento gravato e della esistente e completa motivazione dello stesso. La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di sanzione pecuniaria, meglio indicata in dispositivo, in considerazione della evidente pretestuosità del gravame.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di lire un milione a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2001