Cass. pen., sez. V, sentenza 16/03/2004, n. 19119
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Sentenza 16 marzo 2004

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In tema di furto di energia elettrica, ai fini della sussistenza dello stato di flagranza, non si richiede che l'agente sia sorpreso nell'atto di manomettere il contatore dei consumi, assumendo invece rilievo l'effettivo utilizzo dell'energia, integrante il fatto della sottrazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 16/03/2004, n. 19119
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19119
    Data del deposito : 16 marzo 2004

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