Sentenza 16 marzo 2004
Massime • 1
In tema di furto di energia elettrica, ai fini della sussistenza dello stato di flagranza, non si richiede che l'agente sia sorpreso nell'atto di manomettere il contatore dei consumi, assumendo invece rilievo l'effettivo utilizzo dell'energia, integrante il fatto della sottrazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/03/2004, n. 19119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19119 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 16/03/2004
Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 397
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 027434/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di RIMINI;
nei confronti di:
1) EL DE ST N. IL 06/06/1961;
2) JA HA N. IL 02/01/1976;
3) OU EL ST N. IL 14/10/1972;
avverso ORDINANZA del 23/05/2003 TRIBUNALE di RIMINI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERRUA GIULIANA;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnato provvedimento.
MOTIVI DI RICORSO E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza 23-5-03 del Tribunale di detta città, con la quale veniva respinta l'istanza di convalida dell'arresto dei soggetti in epigrafe indicati, indagati per furto di energia elettrica ex artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 5 c.p.p.: all'uopo è stato dedotto violazione di legge e vizio di motivazione.
Il ricorso è fondato.
Invero il Tribunale a sostegno della propria decisione ha ritenuto che non sussistessero gli estremi della flagranza o quasi flagranza in quanto gli arrestati non erano stati sorpresi ne' nell'atto di manomettere il contatore dell'Enel ne' in quello di forzare il portone dello stabile. In tal modo peraltro il giudicante non ha tenuto conto che ai fini della flagranza nel reato ascritto ciò che rileva è un effettivo utilizzo di energia, dato che in realtà integra la sottrazione: ne deriva che l'esclusione del presupposto de quo si palesa erronea perché operata in base ad dato privo di incidenza ed essendosi omesso ogni ulteriore accertamento con riguardo ad un consumo della luce elettrica in atto.
S'impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza gravata con rinvio al Tribunale di Rimini il quale dovrà procedere a nuovo esame sul punto, senza incorrere nel l'evidenziato errore.
P.Q.M.
La Corte:
l'annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Rimini per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2004