Sentenza 18 settembre 2009
Massime • 1
Il termine di impugnazione del provvedimento in materia di prevenzione, fissato in dieci giorni, decorre, sia per il proposto, sia per il difensore, dalla data dell'ultima comunicazione eseguita.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/09/2009, n. 38397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38397 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 18/09/2009
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 2343
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 4830/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IT DU, nato a [...] - Montenegro) il 2 marzo 1955;
IT EB, nato a [...] - Montenegro) il 1 aprile 1957;
avverso il decreto pronunciato in data 11 novembre 2008 dalla Corte di appello di Firenze;
- udita la relazione del Consigliere Dott. BRICCHETTI Renato;
- lette le conclusioni del pubblico ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. GIALANELLA Antonio, che ha chiesto dichiararsi l'annullamento del provvedimento impugnato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il decreto indicato in epigrafe, la Corte d'appello di Firenze dichiarava inammissibile, perché non presentato nei termini, il ricorso interposto da IT DU e IT EB avverso il decreto con il quale il Tribunale di Pisa, in data 7 maggio 2008, aveva loro applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni tre (contestualmente disponendo la confisca di beni immobili di loro proprietà, poi sostituita, con provvedimento del 6 giugno 2008, dal sequestro con nomina di amministratore giudiziario). Spiegava che il decreto del 7 maggio era stato notificato ai prevenuti ed al loro difensore dai Carabinieri di Pontedera il 9 giugno 2008, mentre il ricorso era stato presentato soltanto il 25 giugno, quando ormai era decorso il termine di "dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento" previsto dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, comma 10. 2. Avverso l'anzidetto decreto ha proposto ricorso per cassazione (seguito da memoria illustrativa) il difensore dei prevenuti, chiedendone l'annullamento.
Denuncia violazione o erronea applicazione della sopra citata disposizione, rilevando che sia il primo che il secondo decreto erano stati notificati dall'Ufficiale giudiziario, a mezzo del servizio postale, in data 19 giugno 2008 e che il ricorso era stato, pertanto, tempestivamente presentato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è meritevole di accoglimento. Risulta infatti dagli atti processuali:
- che il decreto del Tribunale (che non contemplava obbligo o divieto di soggiorno) era stato comunicato ai prevenuti dai Carabinieri di Pontedera il 9 giugno 2008 ai fini della decorrenza delle imposizioni;
che il medesimo decreto era stato poi notificato ai predetti dall'ufficiale giudiziario, a mezzo del servizio postale, il 19 giugno 2008.
Ciò posto in punto di fatto, è sufficiente in diritto osservare che la legittimazione ad impugnare il provvedimento in questione spetta anche al difensore e che il termine di impugnazione (i menzionati dieci giorni) decorre, sia per il prevenuto che per il difensore, dall'ultima delle comunicazioni effettuate (cfr., ex plurimis, Cass. 2^ 6 ottobre 2005, Paviglianiti, RV 232598). Nella specie, dunque, il gravame era stato tempestivamente interposto.
4. La decisione impugnata va, pertanto, annullata con rinvio, per nuova deliberazione, alla Corte d'appello di Firenze.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuova deliberazione alla Corte d'appello di Firenze.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2009