Sentenza 1 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/08/2002, n. 11487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11487 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIAN1 148 7 /02 IN NOME DEL POLO FORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto AMJaco.co SEZIONI UNITE CIVILI Dinillina dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 181/02 VESSIA Presidente aggiunto do Cron. 19085 CARBONE - Presidente di sezione Dott. Vincenzo Dott. Angelo GRIECO - Presidente di sezione Rep. Dott. Giovanni PAOLINI - rel. Consigliere Ud.16/05/02 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere - ConsigliereDott. Roberto PREDEN Dott. Vincenzo PROTO Consigliere Dott. Ugo VITRONE Consigliere - 2 ha pronunciato la seguente 0 0 SENTENZA sul ricorso proposto da: MANFREDI MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 32, presso lo studio dell'avvocato CARLO MARTUCCELLI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente - contro 2002 CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ANCONA, 833 PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI 1 CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la decisione n. 229/01 del Consiglio nazionale forense di ROMA, depositata il 08/11/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/05/02 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
udito l'Avvocato Carlo MARTUCCELLI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Consiglio nazionale forense, con decisione dell'8 novembre 2001, ha confermato il provvedimento del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Ancona in data 11 luglio 2000, che aveva irrogato all'avv. Marco Manfredi la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per due mesi avendolo riscontrato responsabile di violazione dell'art. 38 r.d.1. 27.11.1933 n. 1578 e dell'art. 55 del codice deontologico degli avvocati approvato il 14 aprile 1997, per aver accettato incarichi professionali da una F.lli OL s.r.l. dopo aver assunto la funzione di arbitro, unico, per la composizione di controversie insorgenti fra la società summenzionata ed 2 una F.lli TI s.n.c. con riguardo a contratto da dette parti stipulato. Il giudice disciplinare, dopo aver escluso la riscontrabilità di una qualche nullità del provvedimento del consigliio dell'ordine locale da correlarsi ad inosservanza dell'art. 50 r.d.l. n. 1578 del 1933, cit., "avendo il COA di Ancona proceduto alla tempestiva notifica del suo provvedimento entro i quindici giorni successivi al deposito" dello stesso "presso la (propria) Segreteria", ha motivato la pronuncia resa rilevando, in definitiva, risultare dimostrato, sulla base delle emergenze ricavabili dagli stessi assunti prospettati in giudizio dall'incolpato, che costui, dopo la cennata accettazione della nomina ad arbitro, aveva assunto incarichi professionali conferitigli da una delle parti in lite, e ciò all'insaputa dell'altra parte, solo in un secondo tempo, e tardivamente, resa edotta della situazione creatasi;
evidenziando confliggere patentemente con il dettato dell'art. 55 del codice deontologico la condotta considerata;
osservando non poter essere attribuita valenza scriminante al fatto che l'avv. Manfredi avesse rinunciato ai mandati professionali in precedenza accettati ed avesse, comunque, espletato in modo sostanzialmente corretto l'incarico arbitrale 3 conferitogli;
considerando, da ultimo, dover essere tenuta per irrilevante la circostanza che istanze di ricusazione proposte nei confronti dell'incolpato nel quadro del giudizio arbitrale fossero state disattese, per ragioni procedurali, dal Presidente del Tribunale di Ancona. L'Avv. Marco Manfredi ricorre, con due motivi, per cassazione della decisione dianzi indicata, la notificatagli il 12 dicembre 2001. Il ricorso è stato notificato al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Ancona ed al Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte Suprema, rispettivamente il 19 ed il 21 dicembre 2001. Il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Ancona non ha svolto attività difensiva nella presente sede. Il ricorrente ha prodotto, altresì, istanza di sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata a mente dell'art. 56, comma 4, r.d.l. 27.11.1933 n. 1578. MOTIVI DELLA DECISIONE L'Avv. Marco Manfredi, con il ricorso, prospetta la decisione nei termini illustrati adottata nei che suoi confronti dal Consiglio nazionale forense andrebbe ravvisata passibile di cassazione siccome inficiata da "falsa applicazione di norme di legge (e da)omessa e contraddittoria motivazione". 4 A)- Il ricorrente, innanzi tutto, premesso di aver "sempre dimostrato la propria buona fede nonostante che il legale della ditta LL abbia in più occasioni esposto in modo difforme dalla realtà quanto accaduto", e dopo aver evidenziato che la sua "buona fede emersa con assoluta chiarezza allorchè la ditta LL per due volte e con altrettanti ricorsi rivolti al Presidente del Tribunale di Ancona" e da questo rigettati, non già per ragioni meramente procedurali, come ritenuto dal giudice disciplinare, ma, per motivi di merito correlati alla valutazione della condotta della istante ed al riconoscimento della correttezza del suo comportamento, "ha chiesto la ricusazione" di esso deducente, "ribadisce fino alla noia che la TA LL e il legale della stessa erano stati messi a conoscenza dei (suoi) rapporti con la LO OL s.r.l. al momento della firma del contratto contenente la clausola arbitrale", e che "erroneamente il C.N.F. afferma che tale informazione non ci sarebbe stata"; soggiunge che "la nomina quale arbitro (gli) venne comunicata ... dal legale della TI s.n.c. e nulla fu eccepito al riguardo"; denuncia che gli esposti presentati contro di lui dalla ridetta TI s.n.c. e dal di lei legale si appaleserebbero contraddittori, tanto da rivelare una 5 "volontà diversa rispetto al reale accadimento dei fatti"; adduce che "l'arbitrato non si è concluso avendo l'Avv. Manfredi rinunciato all'incarico", e che "non può trovare applicazione l'art. 55 del codice deontologico non solo perchè le parti erano al corrente dei rapporti dell'arbitro con la LO OL s.r.l. ma soprattutto perchè nonostante ciò l'Avv. Manfredi è stato scelto dalla TA LL"; assume che "risulta ampiamente dimostrato che" egli "non aveva alcun interesse e che sono stati rispettati i canoni di correttezza e buona fede"; accampa che "erroneamente è stato ritenuto che il provvedimento del C.O.A. di Ancona fosse esaurientemente motivato", mentre lo stesso apparirebbe basato su presupposti infondati, non avendo tenuto conto del dato che la TI s.n.c. aveva avuto contezza dei suoi rapporti con la LO OL s.r.l., nonchè della circostanza che egli aveva rinunciato all'incarico di arbitro;
allega che "sbaglia il C.N.F. nell'affermare che" egli "avrebbe accettato incarichi professionali da una delle parti in pendenza del giudizio arbitrale quando invece tale giudizio non si è mai svolto". Il complesso ed articolato assunto considerato, per come reso manifesto dal relativo tenore, si rivela inteso a prospettare, non già censure suscettibili di 6 rilevare in cassazione, ma, deduzione della possibilità di ricostruire contorni fattuali della situazione discussa in termini diversi da quelli ravvisati dal giudice disciplinare: esso, pertanto, finisce per impingere nel merito e va ritenuto addotto inutiliter nella presente sede di legittimità. B) L'Avv. Manfredi, in secondo luogo, sostiene che "la motivazione (della decisione contestata) è mancante dei specifici richiami o riferimenti a norme di diritto o deontologiche che si assumono violate dal ricorrente in riferimento ai fatti contestati”. La deduzione è priva di sostanziale ragion d'essere e deve essere disattesa, posto che il Consiglio nazionale forense, motivando la sua pronuncia, ha inequivocabilmente evidenziato che la riscontrata condotta dell'Avv. Manfredi si appalesa confliggente con il dettato dell'art. 55 del codice deontologico. C)- Il ricorrente lamenta, ancora, che la decisione del C.O.A. di Ancona avrebbe immotivatamente escluso la rilevanza in causa delle sue rinunzie agli incarichi professionali conferitigli dalla LO OL s.r.l.. La doglianza è inammissibile, posto che oggetto del presente giudizio di cassazione è esclusivamente la 7 decisione del Consiglio nazionale forense, ed in esso, perciò, risultano inconferenti le critiche mosse al provvedimento del consiglio dell'ordine locale da detta decisione confermato. D) - L'Avv. Manfredi. da ultimo, accampa che "risulta altresì violata la disposizione dell'art. 50 r.d.l. 1578/1933 per il mancato rispetto dei termini indicati nella norma ora citata". La deduzione va tenuta per immeritevole di ingresso in quanto, nella carenza di qualsiasi indicazione circa i profili fattuali della denunciata inosservanza di termini, difetta di quel requisito di specificità che, a pena di inammissibilità, deve connotare i motivi del ricorso per cassazione. Conclusivamente, il ricorso, siccome E)- riscontrato supportato da censure tutte, in varia guisa, inaccoglibili, deve essere senz'altro disatteso. F) - La sancita reiezione del ricorso assorbe l'istanza di sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata. G) - Il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Ancona si è astenuto da ogni attività difensiva nella presente sede, e, perciò non si deve provvedere su sue spese.
P.Q.M.
8 La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili della Corte Suprema di cassazione, il 16 maggio 2002 lieloumi ) Бокімі IL CONSIGLIERE ES IL PRESIDENTE MdMem's Depositata in Cancellen 09. 1 A60 2002 CAN ELLERE ень