Sentenza 3 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/06/2002, n. 7980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7980 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2002 |
Testo completo
4 7 3 . ) N E E C N A O I P Z I - A 1 D R 1 - T 1 E S I 2 C G I REPUBBLICA ITALIANA E L D R 07 980/02 U 9 I 3 A G E IN NOME DEL POPOLO E N LA CORT Oggetto Comone ride Syncopione SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Primo Presidente f.f. Dott. ZO CARBONE R.G.N. 2579/01 - cron. 21997 Dott. PE IANNIRUBERTO-Presidente di sezione- Dott. Antonio VELLA Consigliere - Rep. -Consigliere Dott. Paolo VITTORIA - Ud. 07/03/02 Dott. Giovanni PAOLINI -Bel. Consigliere- Dott. Ernesto LUPO Consigliere- - Consigliere Dott. Enrico ALTIERI - - Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A., con sede in Bari, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FONTANELLA 72, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO BORGHESE VOLTAGGIO, rappresentato e difeso dall'avvocato VITTORIO TANZARELLA, giusta delega a margine del 2002 ricorso;
357 ricorrente -1-
contro
ALBINO VINCENZO;
intimato avverso la sentenza n. 88/00 del Giudice di pace di CHIAROMONTE, depositata il 16/06/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/02 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
uditi gli avvocati Vittorio TANZARELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZO MACCARONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Acquedotto Pugliese s.p.a. ricorre, con articolati motivi, intesi a sollevare, fra l'altro, questione di giurisdizione, per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, resa il 16 giugno 2000 dal Giudice di pace di Chiaromonte all'esito di vertenza svoltasi fra PE AL, erede di ZO AL, ed essa ricorrente. Il ricorso risulta proposto nei confronti, non già di PE AL ma, di ZO AL ed è stato a costui notificato il 16 gennaio 2001. La parte così intimata non ha svolto attività difensiva nella presente sede. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è, e deve essere dichiarato, senz'altro inammissibile. 6 0 7 richiamare il sufficiente In proposito, della giurisprudenza di consolidato orientamento questa Corte Suprema, dal quale non vi è ragione di discostarsi, secondo cui, quando, come nella fattispecie, il giudizio di merito si sia svolto nei confronti degli eredi di un determinato soggetto, ed il ricorso per cassazione, anziché essere indirizzato e notificato а detti eredi, venga prodotto e notificato nei confronti del 3 soggetto deceduto, si realizza un insanabile vizio della vocatio in ius, suscettibile di importare, ineludibilmente, l'inammissibilità del ricorso medesimo (cfr., al riguardo, ex multis, Cass. Sez. Lav., sent. n.5656 dell'8.VI.1999). Non via ha luogo a provvedere sulle spese - ovviamente - non costituito. dell'intimato
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio Крашен Ciela ni Polini delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 7 marzo 2002. цветом CANCELLIERE O Giovanni Giambattista Depositain in Cancellers oggi, 3 GIU, 2002 CANCELLIERE C. Giovanni Giambattist