Sentenza 24 febbraio 2015
Massime • 1
In tema di omicidio colposo determinato dalla perdita di controllo di un autoveicolo, nel caso in cui venga prospettata dalla difesa dell'imputato la tesi del malore, il giudice di merito può correttamente disattenderla qualora manchino elementi concreti capaci di renderla plausibile e siano presenti elementi idonei a far ritenere che la perdita di controllo del veicolo sia stata determinata da un altro fattore non imprevedibile, che avrebbe dovuto indurre il conducente a desistere dalla guida. (Nella fattispecie la S.C. ha affermato che la dedotta crisi ipoglicemica, dovuta al diabete mellito di tipo 2 di cui era affetto l'imputato, non poteva condurre all'esclusione della responsabilità per il sinistro occorso, essendo al medesimo ascrivibile la responsabilità di essersi posto alla guida proprio nelle ore in cui era più alto il rischio del verificarsi delle menzionata crisi ipoglicemica, tra l'altro viaggiando anche a velocità elevata).
Commentari • 6
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Anche se alla intimazione di pagamento non è stata allegata la cartella esattoriale, l'estratto di ruolo ha valore probatorio. Decisione: Sentenza n. 11794/2016 Cassazione Civile – Sezione III Il caso. Un soggetto proponeva ricorso in opposizione a diverse intimazioni di pagamento, e agli atti presupposti (cartelle di pagamento di Equitalia) già notificate precedentemente e che derivavano dall'omesso pagamento di tributi e contributi. L'uomo contestava l'inesistenza della notifica delle cartelle, l'inesistenza e/o nullità delle cartelle e delle intimazioni prive della relata di notifica, e l'applicazione di interessi in misura sproporzionata. Il giudice di primo grado accoglieva …
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L'improvviso malore, per configurare assenza di colpa, presuppone l'imprevedibilità dell'evento da cui derivi la perdita di coscienza e la conseguente ingovernabilità della condotta; altrimenti, se il malore non costituisce una accidentalità non conoscibile e non eliminabile con l'uso della comune prudenza e diligenza, in quanto riconducibile a patologia nota all'agente, per avere questi in precedenza già subito episodi di assenza di coscienza, non è possibile invocare l'assenza di colpa nel porsi alla guida di un autoveicolo. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE (data ud. 25/05/2022) 20/07/2022, n. 28435 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Patrizia - …
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Anche se alla intimazione di pagamento non è stata allegata la cartella esattoriale, l'estratto di ruolo ha valore probatorio. Decisione: Sentenza n. 11794/2016 Cassazione Civile – Sezione III Classificazione: Tributario Parole chiave: estratto di ruolo – natura – riscossione – intimazione di pagamento Il caso. Un soggetto proponeva ricorso in opposizione a diverse intimazioni di pagamento, e agli atti presupposti (cartelle di pagamento di Equitalia) già notificate precedentemente e che derivavano dall'omesso pagamento di tributi e contributi. L'uomo contestava l'inesistenza della notifica delle cartelle, l'inesistenza e/o nullità delle cartelle e delle intimazioni prive della relata di …
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Il caso. Un soggetto proponeva ricorso in opposizione a diverse intimazioni di pagamento, e agli atti presupposti (cartelle di pagamento di Equitalia) già notificate precedentemente e che derivavano dall'omesso pagamento di tributi e contributi. L'uomo contestava l'inesistenza della notifica delle cartelle, l'inesistenza e/o nullità delle cartelle e delle intimazioni prive della relata di notifica, e l'applicazione di interessi in misura sproporzionata. Il giudice di primo grado accoglieva l'opposizione dichiarando l'inesistenza della cartella esattoriale. Proponeva appello Equitalia, che veniva però rifiutato: la Corte di Appello rilevava in atti il solo estratto del ruolo, e non anche …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/02/2015, n. 11142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11142 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente - del 24/02/2015
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 451
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERRAO Eugenia - rel. Consigliere - N. 26624/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA;
nei confronti di:
TT CA N. IL 16/01/1938;
avverso la sentenza n. 1850/2013 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 03/04/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/02/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Luigi Riello, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Udito il difensore, Avv. Cerella Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di L'Aquila, con sentenza del 3/04/2014, ha riformato la pronuncia di condanna emessa il 24/02/2011 dal Tribunale di Vasto, assolvendo IT AM dal reato ascrittogli con la formula perche' il fatto non costituisce reato.
2. IT AM era imputato dei reati di omicidio colposo e lesioni gravi colpose perche', alla guida della sua autovettura, il giorno 1 maggio 2004, mentre percorreva la Statale Adriatica in direzione San Salvo-Vasto, viaggiando alla velocita' di circa 85 chilometri orari in un tratto di strada con limite di 50 ed omettendo di tenere rigorosamente la destra, aveva perduto il controllo del veicolo ed aveva invaso l'opposta corsia di marcia, collidendo semifrontalmente con una Renault che viaggiava nell'opposta direzione;
in conseguenza dell'urto, il conducente della Renault era deceduto e le tre persone trasportate avevano riportato lesioni gravi.
3. Il Tribunale aveva ritenuto che il sinistro fosse ascrivibile a colpa dell'imputato, sia in ragione della velocita' di marcia tenuta dal IT, sia perche' la tesi difensiva secondo la quale l'imputato, affetto da diabete mellito di tipo 2, avesse perduto il controllo della guida a causa di una crisi ipoglicemica con perdita di coscienza non escludeva l'elemento soggettivo del reato in quanto l'imputato, che risultava essere un paziente poco ligio nel comportamento alimentare, pertanto spesso soggetto nelle ore pomeridiane a crisi ipoglicemiche, si era posto alla guida del veicolo in condizioni di consapevole rischio, viaggiando a velocita' anche elevata. La Corte territoriale e', al contrario, pervenuta all'assoluzione dell'imputato sul presupposto che non potesse escludersi che il sinistro fosse avvenuto a causa di un malore che aveva colpito il IT, tanto desumendo dall'ipotesi diagnostica espressa dal medico del Pronto Soccorso. Secondo il sanitario, tra le varie ipotesi compatibili con lo stato patologico del paziente vi era quella che fosse stato colto da un attacco ischemico. Il giudice di appello ha ritenuto che le condizioni generali dell'imputato, affetto da diabete con vasculopatia periferica e quindi con rischio di insulto vascolare, introducessero un ragionevole dubbio in ordine alla causa della invasione dell'opposta corsia di marcia da parte dell'auto da lui condotta, prospettandosi una spiegazione alternativa a quella dell'accusa dotata di un sufficiente margine di plausibilita', non essendovi prova che il malore fosse stato provocato da una, cattiva gestione delle cure che il IT praticava per il diabete.
4. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di L'Aquila propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
a) violazione di legge in relazione agli artt. 40, 589 e 590 cod. pen., art. 530 c.p.p., n. 2 e art. 533 c.p.p., comma 1. Secondo il ricorrente, il capovolgimento di esito decisorio operato dalla Corte distrettuale deriva da approssimazione del giudizio e da omessa considerazione critica della carenza di risultanze diagnostiche, sulla base di elementi congetturali se non apodittici, mentre il ragionevole dubbio deve essere in grado di mettere in crisi la coerenza formale del postulato accusatorio in correlazione a specifiche evidenze probatorie. Il giudice di appello, si assume, avrebbe trascurato di verificare se, nella fase antecedente il sinistro, si fossero verificati comportamenti anche omissivi da potersi porre in correlazione con lo stato di incoscienza, ovvero se quest'ultimo fosse in concreto prevedibile e prevenibile da parte dell'agente;
b) mancanza o comunque manifesta contraddittorieta' della motivazione. Il Procuratore ricorrente deduce che la motivazione della decisione impugnata sia scandita da sommarieta' valutativa e da palesi lacune, percorsa da passaggi e ragionamenti che non chiariscono, se non in termini assertivi, le ragioni per le quali si e' ritenuto di non escludere che il sinistro stradale sia avvenuto a causa di un malore che aveva colpito l'imputato mentre era alla guida. La Corte di Appello, si assume, trascurando le risultanze probatorie anche in relazione all'acclarata, eccessiva velocita' del mezzo condotto dall'imputato, ha preso posizione con esclusivo riferimento alla valutazione espressa dal medico del Pronto Soccorso, riportando in modo sommario le risultanze processuali, ampiamente argomentate in primo grado proprio con riguardo alla sintomatologia individuata nel paziente, che aveva certamente riportato un trauma toraco-addominale ed un trauma cranico-commotivo, da cui si era esteso l'iniziale campo di indagine diagnostica anche con riguardo ad un ipotetico attacco ischemico transitorio, rimasto pero' privo di dati clinici concreti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In via preliminare deve rilevarsi l'ammissibilita' dell'impugnazione proposta dal Procuratore Generale con esclusivo riferimento alla pronuncia assolutoria concernente il reato di omicidio colposo, in relazione al quale non sono maturati i termini di prescrizione.
2. I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in ragione delle connessioni logiche rinvenibili tra i vizi denunciati.
2.1. Giova, in primo luogo, ricordare che nella giurisprudenza della Corte di legittimita' il metodo di valutazione della prova indiziaria e' stato descritto come metodo che non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi, non potendo prescindere dall'operazione propedeutica di valutare la prova indiziaria singolarmente per poi esaminarla in una prospettiva globale e unitaria (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678); da cio' consegue anche che il giudizio circa la ragionevolezza del dubbio che prelude alla pronuncia assolutoria non possa prescindere dall'esame dei singoli elementi indiziari al fine di verificarne la certezza e saggiarne l'intrinseca valenza dimostrativa o, viceversa, al fine di evidenziarne l'intrinseca ambiguita', tali da avvalorare ipotesi alternative a quella accusatoria dotate di concreto riscontro nelle risultanze processuali e non fondate su ipotesi congetturali, seppure plausibili (Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258321; Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, Guernelli, Rv. 259204).
2.2. Esaminando nel particolare gli elementi valutati dal Tribunale, il sinistro era stato cosi' ricostruito: il 1 maggio 2004 si era verificato lungo la strada statale 16 Adriatica un grave incidente tra una Alfa 166, condotta dall'imputato, ed una Renault, condotta dalla vittima;
l'Alfa, che procedeva in direzione Nord, aveva improvvisamente invaso la corsia oppostaci pertinenza della Renault;
l'imputato viaggiava a circa 85 km/h. Il Tribunale aveva escluso che la condotta di guida dell'imputato fosse riconducibile ad un improvviso malore, ancorche' si trattasse di persona affetta da diabete mellito di tipo 2 e che il medico di pronto soccorso avesse indicato tra le possibilita' di diagnosi un sospetto attacco ischemico transitorio, sia perche' non vi era alcuna evidenza diagnostica in merito all'ischemia, sia perche' lo stato confusionale in cui si trovava l'imputato al momento del ricovero era compatibile con il trauma cranico e lo shock emotivo causati dall'incidente, sia perche' l'ipotesi dell'insorgenza di una crisi ipoglicemica determinata dalla assunzione di farmaci, prospettata dalla difesa, non era stata confermata dal riscontro di un valore del tasso glicemico inferiore alla norma. In ogni caso, secondo il giudice di primo grado, emergeva la condotta colposa dell'imputato, che si era messo alla guida dell'auto viaggiando a velocita' elevata in condizioni di consapevole rischio, posto che dalla documentazione depositata dalla stessa difesa emergeva che il IT fosse soggetto a crisi ipoglicemiche nella fascia oraria in cui si collocava il sinistro in quanto poco rispettoso del comportamento alimentare prescrittogli in relazione alla terapia assunta.
2.3. La Corte territoriale ha motivato l'affermazione per cui non potesse escludersi che il sinistro fosse avvenuto per un malore del conducente desumendo dall'ipotesi diagnostica formulata dal medico di pronto soccorso che quest'ultimo dovesse aver riscontrato, oltre allo stato confusionale, qualche traccia di deficit motorio, ma trattasi di argomentazione congetturale, non fondata su alcuna concreta emergenza istruttoria, inidonea in quanto tale a fornire un supporto di razionalita' al dubbio su tale argomentazione fondato.
2.4. Risultano, inoltre, evidenti carenze valutative della pronuncia assolutoria con riguardo a taluni elementi indiziari valorizzati dal giudice di primo grado nel fornire sostrato istruttorio all'ipotesi della condotta colposa dell'imputato, primo fra tutti il dato pacifico dell'eccessiva velocita' di marcia tenuta dall'imputato e, non secondariamente, una diagnosi di sospetto attacco ischemico formulata dal medico del pronto soccorso in assenza del dato clinico di un valore del tasso glicemico inferiore alla norma.
2.5. La pronuncia espone, per altro verso, come mera ipotesi, un ulteriore elemento indiziario esaminato dal giudice di primo grado e fondato su elementi istruttori portati dalla difesa a sostegno della tesi per cui il sinistro sarebbe stato causato da un malore dell'imputato, ritenuti dal giudice di primo grado sintomatici di un atteggiamento di guida imprudente del IT e valutati dalla Corte territoriale con argomentazione avulsa da altrettanto concrete emergenze istruttorie. Con riguardo a quest'ultimo punto, la sentenza presenta un'erronea applicazione della norma concernente il nesso di causalita', ossia l'art. 40 cod. pen., per come interpretata nelle sentenze della Corte di Cassazione, che ha ripetutamente riconosciuto la possibilita' di ricondurre causalmente l'evento alla condotta colposa dell'imputato anche sulla base del comportamento antecedente la materiale condotta di guida, tale da denotare la violazione di elementari regole di prudenza che devono assistere la stessa scelta di porsi alla guida di un veicolo. In materia di circolazione stradale puo', infatti, costituire condotta colposa causalmente determinante nella verificazione di un sinistro, come si puo' desumere dalla attenzione posta dal legislatore alla pericolosita' della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, anche la scelta di porsi alla guida di un veicolo in condizioni psico-fisiche non idonee a garantire il controllo del mezzo (Sez. 4, n. 32931 del 20/05/2004, Oddo, Rv. 229082).
2.6. Va, pertanto, ribadito l'orientamento espresso dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 4, n. 32931 del 20/05/2004, Oddo, Rv. 229082; Sez. 4, n. 41097 del 30/10/2001, Bonanno, Rv. 220859) secondo il quale il giudice puo' disattendere la tesi difensiva del malore improvviso, in tema di omicidio colposo determinato dalla perdita di controllo di un autoveicolo, in assenza di elementi concreti capaci di renderla plausibile ed in presenza, peraltro, di elementi idonei a far ritenere che la perdita di controllo del veicolo sia stata determinata da altro fattore non imprevedibile che avrebbe dovuto indurre il conducente a desistere dalla guida.
3. Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di Appello di Perugia, che si atterra' nel giudizio ai principi sopra esposti, colmando le lacune della motivazione sopra riscontrate.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Perugia.
Cosi' deciso in Roma, il 24 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2015