Sentenza 21 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/05/2002, n. 7400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7400 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2002 |
Testo completo
сс 73246 REPUBBLICA ITALIANA 07400/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIAN CORTE SU M Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Costa dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Et. Bruno Presidente SACCUCCI R.G.N. 24644/00 Cron. 20630 Dott. Enrico Consigliere PAPA Dott. Antonio Rep.Consigliere MERONE - Consigliere Ud. 26/02/02Dott. Nino FICO Dott. Francesco Antonio GENOVESE Rel. Consigliere CORTE SUPREME CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE ha pronunciato la seguente SE N T ENZA N. 73246 EFORAL POTECA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE UFF ENTRATE PERUGIA UNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
SO PE DECEDUTO E PER ESSO TI AR TA, SO CARMEN, SO ROBERTA;
intimati 2002 avverso la sentenza n. 218/99 della Commissione 1074 tributaria regionale di VENEZIA, depositata il -1- 28/10/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 26/02/02 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio GENOVESE;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo PE NO, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984, dopo aver beneficiato della sospensione del pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13-quinquies del d.l. 26 maggio 1984, convertito nella legge 24 luglio 1984, n. 363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa e notificava al contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. La Commissione Tributaria Regionale confermava la decisione, con sentenza, contro la quale proponeva ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt.: 28, della legge 13 maggio 1999, n. 133; 3, comm della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 46 A 6 Í P. R. 29 settembre 1973, n. 597. 8 R 9 1 A / La parte intimata non ha presentato difese. 4 T 7 6 U Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta in data 29 ottobre 2 B . I R . R 2001, ha osservato che, in base alla giurisprudenza della Cassazione, il fi P appare P . D manifestamente infondato, ai sensi dell'art. 375 del codice di rito civil A E D I Motivi della decisione S A N I E R S Il ricorso deve essere rigettato. E I T A A Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l'art. 3, comma 2-bis, del M Decreto legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986, n. 46 il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospese in virtù dell'art. 13-quinquies del Decreto legge 26 maggio 1984, n. 159, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR – in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133, posto in relazione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 deve essere considerato quale norma introduttiva di - un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi>> (Cassazione, sentt. nn. 4945 del 2000, 8659 del 2001, 10237 del 2001 e 11248 del 2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella sede della Corte di Cassazione, il 26 febbraio 2002 L'Estensore Dr. Francesco Antonio GENOVESE гол Il Presidente Dr. Bruno SACCUCCI DEPOSITA OINGA нишо سعه Derive 21 MAG. 2002 Oggi IL CANCELLERE C1 IL CANCELLIERE/CT Osvaldo Ascanio l Osvaldo Ascanic