Sentenza 29 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/01/2001, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2001 |
Testo completo
E N O 9 I 1 Z - 4 A R 6 T 3 S . I B . G P E . L R D : ee SA Afrize L L A A E Y . D D B B I I A S E R T A N T 012 30/0 1 T I E 1 N S 3 R E I 1 E S A . E T R. G. N. 9226/99 N A M INN ME EL POR O ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rep. SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA- Composta dai Sigg. Magistrati: Ud. 20/09/2000 Crau. 2552 Michele CANTILLO - Presidente - - Consigliere - Enrico ALTIERI Giulio GRAZIADEI -> Giuseppe MARZIALE ✓ Antonino DI BLASI rel. >> ha pronunciato la seguente SENTENZA Oggetto: Tributi diretti Accertamento induttivo sul ricorso n. 9226/99 R.G. proposto da Elementi indiziari -C.R.A. COMMISSIONARIA ROMANA AUTOMOBILI S.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro -tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via E. Quirino Visconti n. 85, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Todisco che la rappresenta e difende per delega in calce al ricorso,
- Ricorrente -
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contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro-tempore, per CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE legge difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, per, diritti L.3000 - Resistente - per la Cassazione della sentenza n. 208/20/98 resa dalla Commissione i E1 FEB. 2001 IL CANCELLIERE Tributaria Regionale di Roma Sez. n. 20, in data 30/11-22/12/1998; LIRE 3000 CANCELLERIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 1 4 CAMPIONE CIVILE 44 N. 72392 14 CG063526 CORTE SUPREMA DI CASSAZION Al Sig. Avv. Gen. State rilasciata 1 copi legale e n. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 settembre Carta bolley L. 40.000 Dir. Copjá t 12.000 2000 dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
Totale L. 52000 udito per il ricorrente, l'Avv. Napolitano per delega dell'Avv. Todisco;
Roma, 1 MAR 2001 IL CANCELLIERE udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Nardi che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con avviso di accertamento in rettifica mod. 760 n. 386/95, notificato 1'1-3-1995, l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Roma, rideterminava, per l'anno 1991, un maggiore reddito della Concessionaria Romana Automobili S.r.l., con sede in Roma, via Tuscolana, 303, ai fini IRPEF di L.299.408.000, a fronte di quello dichiarato di L. 46.990.000, ed ai fini ILOR di L.305.907.000, a fronte di quello dichiarato di L.53.489.000, quantificando le imposte, per l'effetto, dovute. Ciò sulla base dei rilievi contenuti nel verbale di constatazione della Guardia di Finanza del 26-05-1993 relativi alla mancata contabilizzazione di аква ricavi, ad indebita denuncia di costi ed erroneo accantonamento al fondo imposte. Tale accertamento veniva impugnato davanti alla Commissione Tributaria di primo grado di Roma, la quale con sentenza n. 835/32/97 del 27-06-1997/17-04-1998, in parziale accoglimento del gravame, annullava l'accertamento concernente i ricavi non contabilizzati per complessive L. 189.899.000 (107.245.000 + 82.645.000), ed i costi generali tecnici non documentati per L.35.076.000 mentre confermava la legittimità dell'operato dell'Ufficio con riferimento al recupero delle poste relative al fondo accantonamento imposte per L.24.443.000 ed ai costi non di competenza per 2 L.
3.000.000. Tale decisione veniva gravata di appello, sia dalla contribuente, che ne chiedeva la riforma in considerazione del fatto che l'erronea dichiarazione del fondo accantonamento imposte non aveva influenze sostanziali sulla misura del reddito imponibile, sia pure dall'Ufficio, che deduceva la nullità della produzione documentale fatta dalla contribuente in sede di ricorso perché non evidenziata in sede di verifica, nonché l'infondatezza del contrario assunto, sia in ordine ai rilievi sulla mancata contabilizzazione di ricavi sul venduto desumibili da verbale della Guardia di Finanza, sia alla ripresa di costi non deducibili, perché effettuati in esito alla mancata indicazione degli estremi identificativi dei beni per i quali gli stessi sarebbero stati sostenuti. La Commissione Tributaria di Roma con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale accoglimento degli appelli, annullava il rilievo relativo al fondo di accantonamento imposte confermava la statuizione di primo grado relativa alla deducibilità dei costi generali tecnici e riconosceva la legittimità dei rilievi relativi ai ricavi non contabilizzati sulla vendita di autovetture, rideterminando, per l'effetto, il reddito imponibile in L.246.388.000. Avverso tale decisione la contribuente ha proposto ricorso, con atto notificato l'8-5-1999, e ne ha chiesto la cassazione. Il Ministero delle Finanze si è costituito con atto 23/7-9/8/1999 al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo mezzo la ricorrente lamenta violazione degli artt. 54 DPR. 633/72 e 39 DPR 600/73, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 n.5 C.p.C., in quanto l'Ufficio si sarebbe avvalso 3 dell'art. 39 DPR n.600/73 in carenza dei relativi presupposti. La censura è inammissibile, giacchè, dopo essere stata formulata con il ricorso introduttivo ed espressamente disattesa dal giudice di primo grado, non consta sia stata ritualmente riproposta nel giudizio di secondo grado e, quindi, avuto riguardo al disposto dell'art.346 C.p.C., deve ritenersi rinunciata. La doglianza sarebbe, comunque, infondata nel merito. I dati raccolti dalla Guardia di Finanza sostanziavano, infatti, presunzioni semplici idonee a legittimare l'applicazione dell'art. 39 DPR n. 600/73 giacchè, la documentazione rinvenuta nei locali societari, in sede di verifica della Guardia di Finanza, rappresentava una contabilità parallela a quella ufficialmente tenuta dalla società, che lasciava logicamente presumere operazioni irregolarmente contabilizzate. (Cass. n. 7045 del 7-7-99; n.1349 del 18-2-99 e n. 1768 del 3-3-99). Quanto, poi, alle asserite carenza motivazionali di cui al secondo mezzo, è da escludere che le prospettate censure siano riconducibili alla disposizione che si assume violata. In vero, le Sezioni Unite di questa Corte (Sent. n. 5802 dell'11/06/98) hanno avuto modo di precisare che "il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 n. 5 C.p.C., sussiste solo se nel ragionamento del Giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e 4 valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal Giudice del merito, al quale, soltanto, spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all'uopo, valutarne le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione ". Nel caso in esame, in effetti, l'iter argomentativo del Giudice d'appello appare logico, essendo pervenuto al convincimento sancito in sentenza, con un ragionamento esauriente, privo di contraddizioni, condotto secondo i canoni delle corrette induzioni e deduzioni, senza salti logici e scevro da errori giuridici. Le doglianze della ricorrente, in buona sostanza, investono la valutazione delle emergenze processuali fatta dal decidente in senso difforme da quella pretesa e tendono ad ottenerne un riesame sul merito, che, invece, è precluso in sede di legittimità. Nessuna illogicità è, in vero, riscontrabile nell'avere desunto utili elementi di valutazione a sostegno della legittimità della rettifica da una serie di dati certi, quali gli importi degli ordini di acquisto delle autovetture e quelli delle corrispondenti fatture, i prezzi delle autovetture, rilevati dalle agende, concordati dagli addetti alle vendite e le fatture emesse;
le emergenze della verifica su tre clienti indicati dalla contribuente che ha evidenziato un ricavo dalla vendita delle auto usate pari od addirittura maggiore dell'importo dello sconto indicato, elementi tutti, che valutati singolarmente e nel loro complesso inducevano, univocamente a ritenere che le differenze riscontrate fra prezzi di vendita delle auto nuove concordati con i clienti e prezzi esposti 5 in fattura, rappresentavano ricavi non dichiarati. Nessuna incongruenza (nell'operato del Giudice d'appello) è possibile cogliere il quale ha posto a base del proprio ragionamento dati ed elementi desunti, fra l'altro, da documentazione proveniente dalla stessa contribuente. In definitiva, la decisione della Commissione Tributaria Regionale è maturata in esito alla libera individuazione e valutazione delle prove ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, con procedimento ineccepibile sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, ragion per cui la stessa resiste alla formulata censura. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio. E N O I Così deciso in Roma il 20 settembre 2000. Z A 6 R 5 8 R 9 . T Il Presidente 1 A S N / I T 4 / G U Dott. Michele Cantil 6 E B 2 R I . L R R L . A T P A . D . D Il Consigliere Relatore - Estensore B E L A A T E T I D N Dott. Antonino Di Blasi R 1 I E 3 S S E 1 N E T E . S A N I A M 7 IL CANCELLIERE C1 x CE ST DEPOSITATO IN CANCELLERIA 29 E72001 Oggi IL CANCELLIERE C1 IN ST